F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0236/TFN – SD del 30 Maggio 2024 (motivazioni) – Pellegrino Delle Grazie, Magliacano Angelo e ASD Real Serino 2016 – Reg. Prot. 206/TFN-SD

Decisione/0236/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0206/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Serena Callipari – Componente

Andrea Fedeli – Componente

Maurizio Lascioli - Componente (Relatore)

Francesca Paola Rinaldi - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 30 maggio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 25053/493pf 2324/GC/GR/rn del 5 aprile 2024 nei confronti dei sigg.ri Pellegrino Delle Grazie e Angelo Magliacano, nonché nei confronti della società ASD Real Serino 2016, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 25053/493pf 23-24/GC/GR/rn del 5 aprile 2024 nei confronti di:

1) il sig. Pellegrino Delle Grazie, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Real Serino 2016 appartenente al campionato di Seconda Categoria LND Campania per la s.s. 2023/2024, per rispondere: 

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38 comma 1 delle NOIF per aver consentito o comunque non impedito al Tecnico Angelo Magliacano di svolgere nella stagione sportiva 2023/2024 l'attività di tecnico della prima squadra della Società ASD Real Serino 2016 appartenente al campionato di Seconda Categoria LND Campania a partire dal 7.10.2023 fino almeno al giorno 13.01.2024, senza essere regolarmente tesserato per la stessa società;

2) il sig. Angelo Magliacano, all’epoca dei fatti allenatore Uefa B iscritto nei ruoli del Settore Tecnico soggetto che ha svolto attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società ASD Real Serino 2016 appartenente al campionato di Seconda Categoria LND Campania per la s.s. 2023/2024, per rispondere: 

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 33 comma 1 e 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e dall’art. 38 comma 1 delle NOIF per aver svolto nel corso della stagione sportiva 2023/2024 l'attività di tecnico della prima squadra della Società ASD Real Serino 2016 militante nel campionato di 2° Categoria LND Campania, a partire dal 7.10.2023 fino almeno al giorno 13.01.2024, senza essere regolarmente tesserato per la medesima Società;

3) la società ASD Real Serino 2016 per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Pellegrino Delle Grazie e Angelo Magliacano, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale, i sigg.ri Pellegrino Delle Grazie e Angelo Magliacano, nonché la società ASD Real Serino 2016, hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale. Il Tribunale, lette le proposte di accordo e udito in udienza l’Avv. Francesco Keller, in rappresentanza della Procura Federale, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, cosi come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:

- per il sig. Pellegrino Delle Grazie, mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) di inibizione;

- per il sig. Angelo Magliacano, mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) di squalifica;

- per la società ASD Real Serino 2016, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.  

Dichiara la chiusura del procedimento.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 30 maggio 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Maurizio Lascioli                                                                  Carlo Sica

 

Depositato in data 30 maggio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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