F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 37/TFN-SVE del 30 Maggio 2024 (motivazioni) – AC Palazzolo 1913 SSD a RL / AC Mestre SSDARL – Reg. Prot. 28/TFN-SVE
Decisione/0037/TFNSVE-2023-2024
Registro procedimenti n. 0028/TFNSVE/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Roberta Landi - Componente (Relatore)
Carmine Fabio La Torre - Componente
Marco Scarpati – Componente
ha pronunciato, nell’udienza fissata il 20 maggio 2024, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a), CGS proposto dalla società AC Palazzolo 1913 SSD a RL (930015) contro la società AC Mestre SSDARL (935568) avverso la decisione della Commissione Premi - FIGC pubblicata sul C.U. 9/E del 18 aprile 2024 (premio di preparazione del calciatore Christian Frasca (6544657) - ric. 661), la seguente
DECISIONE
Con reclamo del 25 aprile 2024, l’A.C. Palazzolo 1913 S.S.D. a R.L. ha impugnato la decisione prot. 50-2319 del 18 aprile 2024 (in C.U. n. 9/E – 18.04.24) con la quale la Commissione Premi l’ha condannata a corrispondere il premio di preparazione ex art. 96
NOIF alla società A.C. Mestre S.S.D. a R.L. a seguito del tesseramento per il Campionato Nazionale Dilettanti del calciatore Frasca Christian. Premialità, questa, che la Commissione Premi ha quantificato in € 1.818,00 (di cui 363,60 alla FIGC a titolo di penale) per aver l’A.C. Mestre tesserato il Calciatore per le stagioni 2020/2021 e 2021/2022.
L’A.C. Palazzolo affida il reclamo a due motivi: a) violazione dell’art. 96, comma 3, NOIF, per non essere stata edotta dell’istaurazione del giudizio dinanzi alla Commissione Premi, della cui decisione sarebbe venuta a conoscenza per puro caso; b) erronea interpretazione dell’art. 96 NOIF, avendo l’A.C. Palazzolo tesserato il Calciatore Frasca per soli tre mesi e dunque per un periodo ritenuto non rilevante per la corresponsione del premio di preparazione.
L’A.C. Mestre S.S.D. a R.L., ritualmente notiziata del reclamo, non ha depositato controdeduzioni.
La vertenza, discussa nella riunione del 20 maggio 2024, è stata trattenuta in decisione.
La delibera della Commissione Premi gravata è esente da vizi ed i motivi di impugnazione sono infondati.
Va anzitutto disattesa la doglianza in rito. È inconferente il rilievo della Reclamante secondo il quale non le sarebbe stato consentito di spiegare difese dinanzi alla Commissione Premi per mancata notifica del ricorso introduttivo. Nel fascicolo del giudizio di primo grado, invero, versa prova della notifica a mezzo posta del ricorso dell’A.C. Mestre, perfezionatosi per compiuta giacenza. Va pertanto respinta la censura ex art. 96, comma 3, NOIF.
Parimenti infondata è la doglianza di merito, affidata dalla Reclamante alla mancata maturazione da parte della Resistente del premio di preparazione per aver l’A.C. Palazzolo tesserato il calciatore Frasca per soli tre mesi della stagione 2022/2023, e precisamente dal 15.09.2022 al 15.12.2022. Questo Tribunale ribadisce il consolidato orientamento secondo il quale il vincolo del calciatore per almeno un’intera stagione sportiva, richiesto dall’art. 96 NOIF al fine della maturazione della premialità della quale si controverte in questa sede, deve essere inteso nel senso che il tesseramento deve sussistere per un periodo di tempo significativo, tale da far assumere oggettiva rilevanza all’attività agonistica e/o di preparazione svolta dal calciatore e parametrata alla durata della stagione sportiva [[in tal senso, ex multis, Trib. Fed. Naz., Sez. Vert. Econ., nel dirimere il reclamo n. 183 con decisione in C.U. FIGC N. 12/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2019/2020)]. Tuttavia, la valutazione in ordine all’apprezzabilità del periodo temporale utile alla maturazione della premialità ex art. 96 NOIF riguarda la durata dell’attività agonistica e/o di preparazione svolta dal Calciatore presso la società di formazione (nel caso di specie l’A.C. Mestre) e non certo la durata del vincolo presso la società che ne richiede per la prima volta l’inquadramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” (nel caso di specie l’A.C. Palazzolo), per la quale l’obbligo alla corresponsione del premio matura “alla richiesta” del tesseramento.
La decisione della Commissione Premi gravata, pertanto, va confermata.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo proposto dalla società AC Palazzolo 1913 SSD a RL e per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi - FIGC.
Così deciso nella Camera di consiglio del 20 maggio 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Roberta Landi Stanislao Chimenti
Depositato in data 30 maggio 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai