F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0238/TFN – SD del 3 Giugno 2024 (motivazioni) – ASD AMB Frosinone C5 – Reg. Prot. 227/TFN-SD

Decisione/0238/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0227/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Serena Callipari - Componente (Relatore)

Andrea Fedeli – Componente

Maurizio Lascioli – Componente

Francesca Paola Rinaldi - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 30 maggio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 27137/261pf23-24/GC/SA/ep del 6 maggio 2024 nei confronti della società ASD AMB Frosinone C5, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 29 aprile 2024, depositato il 6 maggio 2024, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale -Sezione Disciplinare la società ASD AMB Frosinone C5 per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Santoro Fabrizio, così come riportati nel capo di incolpazione contenuto nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata: “per il sig. Santoro Fabrizio, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante protempore della società ASD AMB Frosinone C5: violazione dell’art. 53 comma 5 lett. a) punto 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver omesso di comunicare all’allenatore sig. Pappa Gino, l’avvenuta notifica presso la società ASD AMB Frosinone C5, della Comunicazione di Conclusione delle Indagini del 24.8.2023 emessa nell’ambito del procedimento n. 1130 pf 22-23; ciò tenuto conto che la notifica dell’atto appena specificato è avvenuta presso la sede della ASD AMB Frosinone C5, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), punto 2, del Codice di Giustizia Sportiva con conseguente obbligo in capo alla stessa di trasmissione al soggetto destinatario degli atti”.

La fase istruttoria

Nel corso dell’attività istruttoria la Procura Federale acquisiva vari documenti, tra i quali:

1. il provvedimento stralcio proc. n. 1130 pf 22-23;

2. la comunicazione di conclusione delle indagini del 24 agosto 2023 con ricevuta di avvenuta consegna pec;

3. gli atti proc. n. 1130 pf 22-23.

A seguito della notificazione della comunicazione di conclusione delle indagini, il sig. Fabrizio Santoro e la Società ASD AMB Frosinone C5 convenivano con la Procura Federale della FIGC l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.

Nulla avendo rilevato la Procura Generale dello Sport sui termini dell’accordo, la FIGC, a mezzo del Comunicato Ufficiale N. 317/AA del 12 febbraio 2024, rendeva nota la proposta di accordo divenuta definitiva. Tuttavia, la società ASD AMB Frosinone C5 non provvedeva al pagamento della sanzione di 150,00 di ammenda nel termine perentorio previsto dall’art. 126 del CGS per l’adempimento e, pertanto, con C.U. n. 451/AA del 23 aprile 2024, veniva dichiarata la risoluzione dell’accordo raggiunto con la società.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava per la discussione l’udienza del 30.05.2024. Nessuna delle parti depositava memorie.

Il dibattimento

All’udienza del 30 maggio 2024, tenutasi in modalità videoconferenza, è comparso in rappresentanza della Procura Federale l’avv. Francesco Keller il quale, richiamato l’atto di deferimento, ha concluso per l’affermazione della responsabilità della deferita e per l’irrogazione della sanzione di euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.

Per la deferita è comparso l’avv. Danilo Fontana il quale, ammessa la mancata ottemperanza da parte della società ASD AMB Frosinone C5 all’accordo ex art. 126 CGS, ha chiesto l’applicazione della sanzione minima.

La decisione

Dall’esame degli atti istruttori il Tribunale ritiene provata la responsabilità della deferita.

É circostanza pacifica e non contestata che la Società non abbia provveduto al pagamento dell’ammenda di cui all’accordo ex art. 126 CGS nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del C.U. Tuttavia, secondo il costante orientamento di questo Tribunale, la sola circostanza che vi sia stato un accordo ex art. 126 CGS non rispettato non comporta alcun automatico riconoscimento di responsabilità a carico della società deferita.

L’esame della posizione della società ASD AMB Frosinone C5, deferita a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1 del CGS per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Santoro Fabrizio, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della società, presuppone, dunque, la valutazione della fondatezza degli addebiti contestati allo stesso. Orbene, dalla documentazione agli atti del fascicolo processuale emerge chiaramente la responsabilità del sig. Santoro Fabrizio, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della società ASD AMB Frosinone C5, per i fatti contestati. In particolare, è documentalmente provato che nel procedimento disciplinare n. 1130 pf 22-23, avente ad oggetto “Accertamenti in ordine alla mancata presenza di un allenatore in distinta da parte della società AMB Frosinone C5 nel corso della s.s. 2022-2023”, la Procura Federale ha notificato, in data 24.8.2023, il provvedimento di Comunicazione di Chiusura delle Indagini al sig. Pappa Gino (“all’epoca dei fatti allenatore della società AMB Frosinone C5, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico nonché dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della L.N.D., per non aver preso parte alla gara ASD Futsal Celano - ASD AMB Frosinone C5, disputata in data 1.4.2023, valevole per il Campionato Nazionale di C5 maschile, serie B, girone F, della stagione sportiva 2022– 2023, in qualità di allenatore della società, come si evince dalla distinta della medesima gara acquisita in atti”) all’indirizzo di posta elettronica certificata della società dell’ultimo tesseramento ai sensi dell’art. 53 comma 5 lett. a) punto 2 del C.G.S., ovvero presso la società ASD AMB Frosinone C5.

Risulta, inoltre, documentalmente provato che la società AMB Frosinone C5 si sia limitata a comunicare alla Procura Federale, in data 11.9.2023, di aver provveduto ad informare il sig. Pappa Gino della Comunicazione chiusura indagini senza fornire alcuna prova della trasmissione della comunicazione all’interessato, in violazione di quanto previsto dall’art. 53 comma 5 lett. a) punto 2 del C.G.S..

In ragione di quanto precede e stante la fondatezza degli addebiti contestati al sig. Santoro Fabrizio, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della società ASD AMB Frosinone C5, della relativa violazione risponde, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, la società ASD AMB Frosinone C5, trovando fondamento, tale tipo di responsabilità, nel rapporto di immedesimazione organica che lega il sodalizio sportivo a colui che, al suo interno, ha il potere di agire in nome di questo. Affinché la responsabilità possa trasmettersi e risalire dal rappresentante al rappresentato non è necessaria alcuna indagine circa l’effettiva utilità per l’ente della condotta antisportiva (che si presume iuris et de iure). Tale ipotesi di responsabilità è stata sempre inquadrata dalla giurisprudenza sportiva come ipotesi di responsabilità oggettiva (cfr. CFA sez. I, n.52-2022/2023).

In considerazione di quanto sopra, si ritiene congrua la sanzione richiesta dalla Procura Federale, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società ASD AMB Frosinone C5 la sanzione di euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 30 maggio 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Serena Callipari                                                                           Carlo Sica

 

Depositato in data 3 giugno 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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