F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0239/TFN – SD del 3 Giugno 2024 (motivazioni) – ASD Academy San Zeno, all’epoca dei fatti ASD Academy Pescantinasettimo – Reg. Prot. 141/TFN-SD
Decisione/0239/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0141/TFNSD/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Antonella Arpini – Componente
Valeria Ciervo - Componente (Relatore)
Valentino Fedeli – Componente
Angelo Venturini - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 23 maggio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 21762/301pf2223/GC/GR/ff del 16 marzo 2023 nei confronti della società ASD Academy San Zeno (all’epoca dei fatti ASD Academy Pescantinasettimo), la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 16 marzo 2023, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
- il sig. Nigro Massimiliano in possesso della qualifica UEFA C - codice n.178.764 dal mese di aprile 2022, tesserato in occasione delle stagioni sportive 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023, rispettivamente con le società ASD Academy Pescantinasettimo con la qualifica di Dirigente (stagione sportiva 2020-2021), Pol. Team San Lorenzo P. ASD con la qualifica di Dirigente (stagione sportiva 2021-2022) e ASD Caprino con la qualifica di Collaboratore del Settore Giovanile (stagione sportiva 2022-2023), per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero dei doveri lealtà, correttezza e probità, sia in via autonoma, sia in relazione agli artt. 37 comma 1 e 39 lett. Ea) del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, nelle circostanze temporali suindicate, l’attività di allenatore della prima squadra in favore delle predette società, militanti nel campionato di II categoria, girone A, del Comitato Regionale Veneto, privo di abilitazione, iscrizione al Settore Tecnico fino al mese di marzo 2022 e tesseramento a tal titolo, nonché privo di deroga da parte del Comitato Regionale Veneto per la stagione sportiva 2022/2023;
- il sig. Rebonato Nicolò, all'epoca dei fatti (stagione sportiva 2020-2021) Presidente della società ASD Academy Pescantinasettimo, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero dei doveri lealtà, correttezza e probità, sia in via autonoma, sia in relazione all'art. 39 lett. Ea) del Regolamento del Settore Tecnico. Ciò per aver consentito e comunque non impedito al sig. Nigro Massimiliano tesserato in qualità di Dirigente per la società ASD Academy Pescantinasettimo stagione sportiva 2020-21, di svolgere, dall'inizio della stagione sportiva 2020- 2021 e fino al mese di ottobre 2020, l’attività di allenatore della prima squadra in favore della predetta società, militante nel campionato di II categoria, girone A, del Comitato Regionale Veneto, privo di abilitazione, iscrizione al Settore Tecnico e tesseramento a tal titolo;
- la società ASD Academy Pescantinasettimo (matricola n. 949387), per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai soggetti suindicati, come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
La fase istruttoria
La Procura Federale in data 17 novembre 2022, ha aperto il procedimento avente ad oggetto " Accertamenti in ordine alla condotta del tecnico Massimiliano Nigro - UEFA C cod. 178.764 - il quale, seppure tesserato come collaboratore del settore giovanile della società ASD Caprino, svolgerebbe l'attività di allenatore" nell’ambito del quale stati acquisiti vari documenti di rilevanza dimostrativa che hanno consentito di appurare la responsabilità del Nigro Massimiliano, tesserato in qualità di Dirigente con la società ASD Academy Pescantinasettimo nella stagione sportiva 2020-2021, per aver svolto, dall'inizio della predetta stagione sportiva e fino al mese di ottobre 2020, l’attività di allenatore della prima squadra in favore della predetta società, militante nel campionato di II categoria, girone A, del Comitato Regionale Veneto, privo di abilitazione, iscrizione al Settore Tecnico e tesseramento a tal titolo.
Pertanto, la Procura Federale comunicava la conclusione delle indagini in data 3 febbraio 2023, avendo ritenuto sussistenti i presupposti per i seguenti capi di incolpazione:
- per il sig. Nigro Massimiliano per la violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero dei doveri lealtà, correttezza e probità, sia in via autonoma, sia in relazione agli artt. 37 comma 1 e 39 lett. Ea) del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, nelle circostanze temporali suindicate, l’attività di allenatore della prima squadra in favore delle predette società, militanti nel campionato di II categoria, girone A, del Comitato Regionale Veneto, privo di abilitazione, iscrizione al Settore Tecnico fino al mese di marzo 2022 e tesseramento a tal titolo, nonché privo di deroga da parte del Comitato Regionale Veneto per la stagione sportiva 2022/2023;
- per il sig. Rebonato Nicolò, all'epoca dei fatti (stagione sportiva 2020-2021) Presidente della società ASD Academy Pescantinasettimo, i presupposto per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero dei doveri lealtà, correttezza e probità, sia in via autonoma, sia in relazione all'art. 39 lett. Ea) del Regolamento del Settore Tecnico. Ciò per aver consentito e comunque non impedito al sig. Nigro Massimiliano tesserato in qualità di Dirigente per la società ASD Academy Pescantinasettimo stagione sportiva 2020-21, di svolgere, dall'inizio della stagione sportiva 2020-2021 e fino al mese di ottobre 2020, l’attività di allenatore della prima squadra in favore della predetta società, militante nel campionato di II categoria, girone A, del Comitato Regionale Veneto, privo di abilitazione, iscrizione al Settore Tecnico e tesseramento a tal titolo.
- per la ASD Academy Pescantinasettimo, la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 del C.G.S., della società per i comportamenti ascritti ai suddetti soggetti incolpati.
Gli accordi ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale, i sigg.ri Nicolò Rebonato e Stefano Degani, quest’ultimo n.q. di Presidente e legale rapp.te della società ASD Academy Pescantinasettimo, hanno depositato le proposte di accordo ex art. 127 CGS.
Il Tribunale, con la Decisione n. 0153/TFNSD-2022-2023, ha dichiarato l’efficacia degli accordi e ha disposto le seguenti sanzioni:
- per il sig. Nicolò Rebonato, mesi 2 (due) di inibizione;
- per la società ASD Academy Pescantinasettimo, euro 200,00 (duecento/00) di ammenda.
Con Decisione n. 0162/TFNSD-2022-2023, avente ad oggetto il procedimento proseguito per il solo sig. Massimiliano Nigro, il Tribunale Federale Nazionale, definitivamente pronunciando, ha irrogato nei confronti dello stesso la sanzione di mesi 6 (sei) di squalifica.
La fase predibattimentale
Con nota del 10/04/2024 Prot. 2021/2024, all’esito dell’attività di verifica dei competenti uffici federali, è stato comunicato che la Società non aveva versato l’importo in esecuzione dell’accordo ex art. 127 CGS, dichiarato efficace dal Tribunale con la Decisione n. 0153/TFNSD-2022-2023. Si procedeva, pertanto, ad una nuova convocazione di udienza.
Il dibattimento
All’udienza del 23 maggio 2024, svoltasi in videoconferenza, è comparso l’Avv. Maurizio Gentile in rappresentanza della Procura Federale, il quale, preso atto del mancato pagamento, da parte della società deferita, dell’ammenda concordata, ha chiesto venisse irrogata alla società la sanzione di euro 400,00 di ammenda.
Nessuno è comparso in rappresentanza della società deferita.
La decisione
L’art. 127, comma 5, CGS prevede espressamente che “…Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, su comunicazione del competente ufficio, l’organo giudicante revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere un altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento….”.
Pertanto, il Tribunale chiamato a valutare nel merito la sussistenza dei presupposti per l’irrogazione della sanzione domandata, ha preso atto della Decisione n. 0162/TFNSD-2022-2023 del Tribunale, con la quale è stata irrogata la sanzione di mesi 6 (sei) di squalifica, in quanto è stata ritenuta provata la violazione, da parte del Nigro, tanto dell’art. 4 comma 1 CGS quanto dell’art. 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico (recante norme di comportamento degli iscritti, che devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale).
Invero, è stato accertato che in effetti il Nigro, nonostante la causale dei tesseramenti, aveva di fatto svolto l’attività di allenatore della prima squadra delle tre Società, senza essere in possesso di titolo valido per esercitarla e senza usufruire di alcuna autorizzazione in deroga da parte della Presidenza del Comitato Regionale Veneto.
Ai sensi dell’art. 39, lett. Ea) del Regolamento del Settore Tecnico, la prima squadra delle Società partecipanti ai Campionati Dilettanti di 1ª e 2ª Categoria deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di 1° Categoria‐UEFA PRO, di 2ª categoriaUEFA A, Allenatore di Base‐UEFA B, Allenatore dei Dilettanti Regionali o Allenatore Dilettante; è altresì previsto che il Settore Tecnico possa concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ea) per gli allenatori senza abilitazione che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in 2ª Categoria. La concessione della deroga è subordinata alla frequenza del primo corso utile per l’abilitazione ad Allenatore dei Dilettanti Regionali.
Il Nigro è risultato in possesso della qualifica UEFA C dal mese di aprile 2022, per cui né prima né dopo tale datazione egli poteva svolgere l’attività di allenatore della prima squadra della Società ASD Academy Pescantinasettimo, perché titolare di nessuna delle licenze UEFA previste dalla norma affinché fossero allenate squadre di 1ª e di 2ª categoria dilettanti. Né tanto meno è stata accertata la presenza di deroghe del Settore Tecnico in favore del Nigro, alle quali quest’ultimo non avrebbe comunque potuto aspirare per non aver mai partecipato ai corsi per l’abilitazione ad allenatore dei dilettanti regionali.
In relazione alla posizione del sig. Rebonato Nicolò, all'epoca dei fatti (stagione sportiva 2020-2021) Presidente della società ASD Academy Pescantinasettimo, deferito per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero dei doveri lealtà, correttezza e probità, sia in via autonoma, sia in relazione all'art. 39 lett. Ea) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito e comunque non impedito al sig. Nigro Massimiliano di porre in essere i comportamenti contestati, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, con la Decisione n. 0153/TFNSD-2022-2023, ha dichiarato efficace l’accordo ex art. 127 CGS, ed ha applicato la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione.
Con la medesima decisione, il Tribunale applicava per la società ASD Academy Pescantinasettimo, la sanzione di euro 200,00 (duecento/00) di ammenda, per la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 del C.G.S., della società ASD Academy Pescantinasettimo (matricola n. 949387), per i comportamenti ascritti ai suddetti soggetti incolpati e per il cui mancato pagamento oggi è causa.
2. Con riguardo alla quantificazione della sanzione, l’obiettiva rilevanza della violazione dell’accordo processuale è già di per sé significativo di un atteggiamento deteriore rispetto ai canoni comportamentali fondamentali che informano il corretto operare dei soggetti astretti da vincoli pubblicistici e, come tale, nettamente distante dal principio di lealtà che per primo connota l’ordinamento sportivo.
Il Collegio, inoltre, ritiene che la condotta posta in essere dalla società deferita ha in concreto determinato un ingiustificato aggravio procedimentale.
Nell’ambito dell’ordinamento sportivo, infatti, improntato ad esigenze di celerità e di certezza, pur nel rispetto dei fondamentali principi del contradditorio processuale, l’istituto di cui all’art. 127 C.G.S. risponde, conformemente ad altri istituti analoghi presenti sia nell’ordinamento penale (art. 444 c.p.p.), sia in quello della Corte dei Conti (art. 130 c.g.c.), ad esigenze chiaramente deflattive del contenzioso, la cui definizione comporta una premialità, consistente nella diminuzione della sanzione, fino alla misura di un terzo, rispetto a quella "base" richiesta dall’organo requirente.
Al contrario, il mancato ottemperamento all’accordo, entro i termini perentori previsti dalla norma, risulta obiettivamente grave e l’art. 127 C.G.S., nel determinare automaticamente la riespansione del potere del Tribunale Federale Nazionale di pronunciarsi nel merito della questione controversa, evidenzia come tale evenienza determini un significativo aggravio del procedimento.
Il Collegio, pertanto, ritiene congrua la sanzione richiesta dalla Procura Federale nel corso del presente procedimento, in coerenza con il costante orientamento giurisprudenziale del Tribunale Federale Nazionale (cfr., per tutte, TFN n.123/2022; id. n.197/2023) secondo cui la sanzione da comminare può essere determinata in misura maggiore rispetto a quella originariamente individuata dalla Procura Federale quale base per la definitiva quantificazione in sede di accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società ASD Academy San Zeno (all’epoca dei fatti ASD Academy Pescantinasettimo) la sanzione di euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 23 maggio 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Valeria Ciervo Carlo Sica
Depositato in data 3 giugno 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai