F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0240/TFN – SD del 3 Giugno 2024 (motivazioni) – ASDC Sporting Noventa – Reg. Prot. 10/TFN-SD) – (ASDC Sporting Noventa – Reg. Prot. 10/TFN-SD

Decisione/0240/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0010/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Gaetano Berretta – Componente

Leopoldo Di Bonito – Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Giammario Schippa - Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 27 maggio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 878/784pf22-23/GC/GR/ff del 10 luglio 2023 nei confronti della società ASDC Sporting Noventa, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con l'atto indicata in epigrafe, il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito innanzi a questo Tribunale:

“1) sig. Edoardo Cacco, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società ASDC Sporting Noventa, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 38 comma 1 delle NOIF, per aver consentito e comunque non impedito al sig. Francesco Camporese di svolgere l’attività di allenatore in favore della società ASDC Sporting Noventa, partecipante al campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Veneto, privo di regolare tesseramento dal 29 settembre 2022 (data della richiesta di integrazione documentale da parte del Settore Tecnico) sino al 29 gennaio 2023 (data di deposito della documentazione integrativa da parte della società ASDC Sporting Noventa);

2) sig. Francesco Camporese, iscritto nell’albo dei tecnici, ed in ogni caso soggetto che all’epoca dei fatti svolgeva attività all’interno e nell’interesse della società ASDC Sporting Noventa o comunque rilevanti per l'ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall’art 38, comma 1, delle NOIF, per aver svolto l’attività di allenatore in favore della società Sporting Noventa senza essere regolarmente tesserato per la stessa dal 29 settembre 2022 (data della richiesta di integrazione documentale da parte del Settore Tecnico) sino al 29 gennaio 2023 (data di deposito della documentazione integrativa da parte della società ASDC Sporting Noventa);

3) società ASDC Sporting Noventa , a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere rispettivamente dai sig.ri Edoardo Cacco e Francesco Camporese, così come sopra descritti nei precedenti capi di incolpazione”.

La fase istruttoria

L’indagine ha tratto origine da una segnalazione con la quale la Delegazione Provinciale di Padova del Comitato Regionale Veneto della Lega Nazionale Dilettanti comunicava alla Procura Federale, per il tramite di detto Comitato, di avere riscontrato “il mancato impiego di un tecnico abilitato per n. 14 gare del Campionato di Seconda Categoria da parte della società ASDC Sporting Noventa”.

La Procura Federale, ricevuta la notizia, provvedeva ad iscrivere nel relativo Registro il procedimento disciplinare n. 784 pf 22-23, avente ad oggetto “Accertamenti in ordine alla conduzione tecnica della società ASDC Sporting Noventa nel corso della stagione sportiva 2022-2023”; in sede istruttoria, procedeva ad acquisire la documentazione di rito, la nota di deposito della pratica di tesseramento del tecnico in questione e dei referti arbitrali completi delle distinte di gara, nonché all’audizione degli incolpati. L’attività di indagine espletata dalla Procura Federale conduceva alle sopra indicate incolpazioni, regolarmente contestate mediante C.C.I. e atto di deferimento.

L’accordo ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza dibattimentale del 1° agosto 2023, i deferiti e la Procura Federale presentavano proposta di accordo, rimessa alla valutazione di questo Tribunale, per l’applicazione delle sanzioni.

Con Decisione n. 26 in pari data, questo Tribunale, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 127, comma 3, del Codice di giustizia sportiva, dichiarava l’efficacia degli accordi tra le parti e disponeva pertanto l’applicazione delle sanzioni concordate. Più in particolare e per quel che qui interessa, alla Società veniva inflitta l’ammenda di euro 266,67, calcolata applicando il beneficio massimo previsto dall’art. 127, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, e cioè la riduzione fino ad un terzo della sanzione base di euro 400,00 applicabile in via ordinaria.

Nel relativo modulo, sottoscritto dal Presidente e legale rappresentante della Società signor Edoardo Cacco, veniva indicato l’IBAN FIGC sul quale eseguire il bonifico concordato ed era espressamente segnalato che il pagamento doveva intervenire entro il “termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione della decisione, pena la risoluzione dell’accordo stesso”, come d’altronde previsto dal citato art. 127, comma 4, del Codice di giustizia sportiva.

Decorso tale termine, il competente Ufficio federale, con nota del 10 aprile 2024, segnalava a questo Tribunale la mancata ottemperanza della Società all’obbligo di pagamento, sicché il deferimento, nella sua originaria formulazione, tornava alla cognizione di questo Organo giudicante per l’odierna udienza, fissata dal Presidente per la discussione, in tal modo revocando la relativa decisione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 127, comma 5, del Codice di giustizia sportiva.

La fase predibattimentale

In vista dell’udienza, come sopra fissata, nessuna attività è stata svolta dalla società ASDC Sporting Noventa.

Il dibattimento

All’ udienza del 27 maggio 2024 è comparso il rappresentante della Procura Federale; nessuno è comparso per la Società deferita né sono state depositate memorie.

Aperta la fase dibattimentale, il rappresentante della Procura federale, richiamati i termini del deferimento, ha preliminarmente dato atto che la società ha inviato alla Procura Federale, nella stessa mattinata dell’udienza, una mail con la quale è stata trasmessa la documentazione relativa al pagamento della sanzione precedentemente concordata ai sensi dell’art. 127 CGS. Il pagamento sarebbe stato effettuato mediante bonifico. Ritenendo, tuttavia, irrilevante tale supposto adempimento tardivo, ha chiesto irrogarsi la sanzione di euro 533,00 di ammenda nei confronti della società deferita.

La decisione

L’art. 127, comma 5, del Codice di giustizia sportiva prevede espressamente che “Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, su comunicazione del competente ufficio, l’organo giudicante revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere un altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento”.

L’accertamento di tale inadempimento, come ormai pacificamente statuito da questo Tribunale, determina la riapertura del procedimento.

Orbene, svolte queste premesse, nel caso che ci occupa, è circostanza pacifica che la Società deferita non ha dato esecuzione, nel termine perentorio di trenta giorni, come disposto dall’art. 127, comma 4, del Codice di giustizia sportiva, all’accordo che aveva fissato la sanzione nei termini sopra indicati, ponendolo sostanzialmente nel nulla, con conseguente revoca della decisione che ne aveva dichiarato l’efficacia  per la parte relativa alla posizione della società, e la riapertura del procedimento.

Al riguardo, il Tribunale ritiene ampiamente provato l’esercizio dell’attività di allenatore senza regolare tesseramento e della condotta del proprio Presidente che ha agevolato tale illecito.

La fondatezza degli addebiti ed in particolare per quanto qui di interesse, la responsabilità diretta del sodalizio sportivo, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per le violazioni ascritte al suo Presidente e quella oggettiva, ai sensi del comma 2, per le violazioni ascritte al tecnico Camporese, devono così ritenersi definitivamente acquisite.

Sotto il profilo sanzionatorio appare congrua la sanzione richiesta dalla Procura Federale, anche in ragione del grave mancato rispetto dei termini previsti dall’accordo stipulato, non essendo valorizzabile il versamento tardivo dell’importo dovuto, dato invero meramente asserito e non documentato agli atti del giudizio, in assenza di deposito da parte della società deferita.

Va da sé che l’eventuale somma, qualora versata, andrebbe computata in detrazione da quella di cui alla sanzione di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società ASDC Sporting Noventa la sanzione di euro 533,00 (cinquecentotrentatre/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 27 maggio 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Giammario Schippa                                                           Pierpaolo Grasso

 

Depositato in data 3 giugno 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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