L.N.P. SERIE B – GIUDICE SPORTIVO – 2023/2024 – legab.it – atto non ufficiale – C.U. N. 117 DEL 12.03.2024 – Campionato Serie B – Delibera – SOCIETA’
SOCIETA'
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della non giornata ritorno sostenitori delle Società Ascoli, Bari, Catanzaro, Como, Cremonese, Feralpisalò, Lecco, Modena, Palermo, Reggiana, Sampdoria, Spezia, Sudtirol, Ternana e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.