L.N.P. SERIE B – GIUDICE SPORTIVO – 2023/2024 – legab.it – atto non ufficiale – C.U. N. 82 DEL 05.01.2024 – Campionato Primavera 2 – Delibera – Gara Soc. TERNANA – Soc. PISA del 23 dicembre 2023

Gara Soc. TERNANA – Soc. PISA del 23 dicembre 2023

Il Giudice sportivo, premesso che con comunicazione PEC delle ore 14.16 del 24 dicembre 2023, la Soc. Ternana ha inviato al Giudice sportivo presso la Lega Nazionale Serie B e alla Soc. Pisa il proprio preannuncio di ricorso ex art. 67 CGS in ordine alla regolarità della gara Ternana-Pisa del 23 dicembre 2023 valevole per la tredicesima giornata del Campionato Primavera 2 2023-2024, conclusasi con il risultato 1-2 in favore della Soc. Pisa. In data 27 dicembre 2023, con PEC delle ore 12.02, la Soc. Ternana ha tempestivamente e ritualmente trasmesso i motivi del ricorso. In estrema sintesi, la società ricorrente ritiene che la gara si sia svolta irregolarmente avendo la Soc. Pisa utilizzato il calciatore Lorenzo Tosi nato il 12 marzo 2008, quindi non ancora sedicenne, senza richiedere la preventiva autorizzazione al Settore Giovanile e Scolastico del Comitato Regionale Toscana, così come previsto dal punto 9 del Regolamento del Campionato Primavera 2 2023/2024, pubblicato con C.U. LNPB n. 9 del 14 agosto 2023, che richiama art. 34 comma 3 N.O.I.F. Di contro la Soc. Pisa sostiene che il Tosi essendo un “giovane di serie” titolare di contratto di apprendistato possa, in buona sostanza, essere parificato, per la peculiarità del rapporto instaurato, ad un “professional player” secondo la definizione della FIFA con tutte le conseguenze che ne derivano ai sensi del “FIFA Regulations on the Status and Transfer of the Players”, e pertanto non necessita della prevista autorizzazione ex art. 34 comma 3 N.O.I.F.

Considerato: - che la F.I.G.C. con le modifiche alle N.O.I.F. apportate con il C.U. n. 232/A del 28 giugno 2023 ha in effetti introdotto il contratto di apprendistato per i “giovani di serie” senza però prevedere che, la sottoscrizione di tale contratto modifichi lo status del calciatore; - e che non è stata effettuata alcuna modifica a quanto previsto dall’art. 34 comma 3 N.O.I.F. “Limiti di partecipazione dei calciatori e della calciatrici alle gare”. Visti gli artt. 34 comma 3 N.O.I.F. e 10 comma 6 C.G.S.

P.Q.M.

delibera di infliggere alla Soc. Pisa la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

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