L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2023/2024 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 206 DEL 09.04.2024 – Campionato Serie A – Delibera – SOCIETA’

 

SOCIETA'

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata di ritorno sostenitori delle Società Cagliari, Genoa, Hellas Verona, Internazionale, Lazio, Milan, Monza, Napoli, Roma, Salernitana e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera,

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it