L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2023/2024 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 39 DEL 12.09.2023 – Primavera TIM – Trofeo Giacinto Facchetti – Delibera – Gara Soc. EMPOLI – Soc. ROMA del 3 settembre 2023

Gara Soc. EMPOLI – Soc. ROMA del 3 settembre 2023

Il Giudice Sportivo, premette: con comunicazione PEC delle ore 14.17 del 4 settembre 2023, la Soc. Empoli ha inviato al Giudice sportivo presso la Lega Nazionale Serie A e alla Soc. Roma il proprio preannuncio di ricorso ex art. 67 CGS in ordine alla regolarità della gara Empoli-Roma del 3 settembre 2023 valevole per la seconda giornata del Campionato Primavera 1 TIM 2023- 2024, conclusasi con il risultato 3-5 in favore della Soc. Roma. In data 5 agosto 2023, con PEC delle ore 10.49, la Soc. Empoli ha tempestivamente e ritualmente trasmesso i motivi del ricorso. In estrema sintesi, la società ricorrente ritiene che la gara si sia svolta irregolarmente avendo la Soc. Roma, in conseguenza della sostituzione del calciatore “fuori quota” Louakima (classe 2003) con il calciatore Vektal Martin (classe 2004), violato l’art. 8 del Regolamento pubblicato con C.U. n. 20 dell’11 agosto 2023 della Lega Serie A. Tale norma, infatti, in deroga al limite di età di carattere generale stabilito per la partecipazione dei calciatori alla Competizione (nati dal 1° gennaio 2005 in poi e che abbiano compiuto il 15° anno di età), consente alle società iscritte al Campionato Primavera 1 TIM di impiegare sei calciatori nati nell’anno 2004, anche contemporaneamente, e un ulteriore solo calciatore “fuori quota” ossia nato prima del 1° gennaio 2005; in altri termini, con la sostituzione di cui sopra, la Soc. Roma, che aveva schierato dall’inizio della gara il proprio calciatore fuori quota (il calciatore Louakima, poi sostituito), consentendo l’ingresso in campo del calciatore Vektal Martin, classe 2004 – che si andava così ad aggiungere agli altri sei calciatori classe 2004 schierati contemporaneamente dall’inizio della gara – avrebbe impiegato irregolarmente nella gara un secondo calciatore “fuori quota” violando pertanto l’art. 8 del Regolamento del Campionato che disciplina le modalità di partecipazione dei calciatori. Tale violazione, concretizzandosi nell’impiego di calciatore in posizione irregolare, darebbe luogo alla violazione dell’art. 10 CGS, giustificando l’applicazione della sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 a carico della società responsabile. Il Giudice sportivo, preso atto della proposizione del ricorso, ha quindi fissato la data del 12 settembre 2023 per la pronuncia della decisione, indicando ai soggetti interessati, ai sensi dell’art. 67, ultimo comma CGS, il termine di due giorni prima della pronuncia della decisione per il deposito di memorie e documenti presso l’Ufficio. Con comunicazione PEC delle ore 19.54 del 9 settembre 2023, la Soc. Roma ha tempestivamente trasmesso la propria memoria e la documentazione ad essa allegata, contestando la fondatezza del ricorso; sottolineando, in particolare, come: a) non vi sia alcuna norma che impedisca la sostituzione del calciatore “fuori quota” senza limiti di età ammesso dal Regolamento con altro “fuori quota”, anche classe 2004, nella stessa gara, fermo restando che, in quest’ultimo caso, i classe 2004 impiegabili contemporaneamente devono comunque essere non più di sette (6+1); b) una diversa interpretazione delle disposizione, che vada nel senso di quella prospettata dalla società ricorrente, si paleserebbe irragionevole dal momento che, non essendoci alcun obbligo di segnalare preventivamente il nominativo del calciatore “fuori quota”, le società che schierano un calciatore nato nel 2004 come “fuori quota” sarebbero libere di sostituire quest’ultimo con un altro giocatore nato nel 2004, mentre le società che schierano come “fuori quota” un calciatore nato prima del 1° gennaio 2004 sarebbero vincolate a sostituire tale calciatore con un calciatore nato dopo il 1° gennaio 2005, con conseguente disparità di trattamento tra le Società che prendono parte al Campionato Primavera 1 TIM e alterazione dell’integrità sportiva della competizione; c) l’interpretazione proposta dalla Soc. Roma troverebbe conferma nelle modalità di impiego in gara dei classe 2004, ad essa ritenute conformi, adottate da alcune Società nella precedente giornata di campionato. Il ricorso proposto dalla Soc. Empoli è fondato e merita accoglimento.

Con Comunicato Ufficiale n. 20 del’11 agosto 2023 della Lega Serie A è stato pubblicato il Regolamento del Campionato Primavera 1 TIM 2023- 2014 Trofeo Giacinto Facchetti.

L’art. 8 (Partecipazione dei calciatori) del predetto Regolamento dispone, tra l’altro, che possono partecipare alla Manifestazione, qualunque sia il tipo di tesseramento: a) calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il 15° anno di età e che siano nati dal 1° gennaio 2005 in poi; b) un numero massimo di sei calciatori nati dal 1° gennaio 2004 (e fino al 31 dicembre 2004), che possono essere impiegati contemporaneamente in ciascuna gara; c) un solo calciatore “fuori quota” (senza limite di età), oltre ai sei di cui al paragrafo precedente, per la sola fase della regular season (con espressa esclusione delle ultime cinque giornate). La norma, pertanto, ammette che, in deroga al limite di età stabilito, ossia dell’avere compiuto il 15° anno di età ed essere nato dal 1° gennaio 2005 in poi, possano partecipare alla gara sei calciatori nati dal 1° gennaio 2004, impiegabili anche contemporaneamente, e un ulteriore unico calciatore nato prima del 1° gennaio 2005 senza alcun limite di età (intendendosi quindi per calciatore “fuori quota”, senza limite di età, un calciatore nato prima del 1° gennaio 2005, e quindi, come chiarito dalla Lega Seria A con comunicazione alle Società del 24 agosto 2023, anche un calciatore 2004 che potrebbe quindi aggiungersi ai sei nati dal 1° gennaio 2004 che possono essere impiegati contemporaneamente in ciascuna gara). Dall’esame degli atti ufficiali della gara, e in particolare dalla distinta della Soc. Roma e dalla sezione “Sostituzioni” del rapporto dell’arbitro, emerge in effetti che la Società in questione ha regolarmente schierato fin dall’inizio della partita sei giocatori nati nell’anno 2004 (i calciatori Keramitsis, Chesti, Pisilli, D’Alessio, Pagano e Cherubini) oltre al calciatore “fuori quota” Louakima, nato nel 2003. Tuttavia, contravvenendo alle disposizioni sopra richiamate, al 26° del primo tempo, ha effettuato la sostituzione del calciatore “fuori quota” Louakima con il calciatore Vektal Martin, anch’esso da considerare “fuori quota” poiché nato nel 2004 e schierato in campo, da quel momento in poi, contemporaneamente ad altri sei compagni nati anch’essi nel 2004 (per un totale di sette calciatori classe 2004); senza tenere in debito conto che tale atleta non aveva titolo per entrare in campo e prendere attivamente parte al giuoco, dal momento che la Soc. Roma, in quel momento, aveva già in tale gara impiegato il proprio “fuori quota” consentito dall’art. 8 del Regolamento. Non c’è dubbio, infatti, che la disposizione consenta l’impiego per ciascuna gara di un solo calciatore “fuori quota” a prescindere dal numero di sostituzioni effettuate nel corso della gara, previste nel numero di cinque come precisato dal medesimo art. 8 il quale non introduce eccezioni al limite secondo il quale “possono partecipare alla Manifestazione […] un solo calciatore “fuori quota” (senza limiti di età), oltre ai sei di cui al paragrafo precedente [i nati dal 2004, n.d.r.]”. Limite che, tenuto conto del tenore della disposizione e della natura del campionato Primavera, deve essere inteso in senso assoluto, infungibile; con riferimento, cioè, all’effettiva possibilità di “partecipare alla Manifestazione” e, conseguentemente, di impiego nella gara per unicità individuale (come del resto si ricava dall’enfasi posta dalla norma sull’aggettivo “… solo” utilizzato in senso sostantivato nella descrizione di tale limite anagrafico), e non alla dimensione di potenziale intercambiabilità tra calciatori appartenenti alla medesima classe anagrafica. In altri termini, secondo l’art. 8, le Società hanno l’obbligo di rispettare, sin dall’inizio e per l’intera durata della gara e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive, la disposizione sui limiti anagrafici di impiego dei calciatori. Ciò significa che il calciatore “fuori quota”, che sia classe 2004 o precedente, può essere sostituito solo con un calciatore nato dal 1° gennaio 2005 e non abbia compiuto il 15° anno d’età (o, come si dirà più diffusamente in seguito, anche da un classe 2004 purchè i classe 2004 impiegati contemporaneamente in campo non siano più di sei). Tale, del resto, è stata da sempre l’interpretazione di questo genere di disposizioni presenti, seppure con alcune differenze che non rilevano nel caso di specie, nei Regolamenti delle precedenti edizioni della Competizione nei quali i limiti di impiego dei calciatori “fuori quota” sono sempre stati intesi nel senso indicato. Non c’è dubbio, infatti, che la norma federale di riferimento, l’art. 58 NOIF (“Attività giovanile e minore delle Leghe”), al comma 5, anche nella versione emendata con C.U. n. 229/A del Consiglio federale FIGC del 23 giugno 2023 applicabile dalla stagione sportiva 2024-2025, a fronte di uno specifico limite anagrafico stabilito per i Campionati “Primavera”, rimette alle Leghe la possibilità di introdurvi delle deroghe che, in quanto tali, non possono che essere interpretate in senso restrittivo. In effetti, alla luce delle novità introdotte dal Regolamento 2023-2024, accedere ad una diversa interpretazione – ossia quella che consentirebbe di sostituire il calciatore “fuori quota senza limiti di età” con un altro delle medesime caratteristiche anagrafiche nella identica gara – oltre a porsi in evidente contrasto con lo spirito delle disposizioni che disciplinano la Competizione, determinerebbe, di fatto, la possibilità di contemplare tra i ventidue calciatori il cui inserimento è consentito in distinta (prevista dall’art. 8) un numero indefinito e, in quanto tale, irragionevole di “fuori quota”, senza limite di età, ciascuno pronto ad entrare in campo in sostituzione del “fuori quota” (senza limite di età) ammesso, compromettendo e, comunque, irragionevolmente contraendo la possibilità di impiego effettivo nelle gare ufficiali dei giovani calciatori (classe 2005 in poi). Inoltre, per completezza occorre evidenziare che l’ingresso in campo del calciatore Vektel Martin non sarebbe stato consentito anche qualora lo si fosse considerato nella sua dimensione anagrafica di classe 2004, tenuto conto che, al momento del perfezionamento della sostituzione (26° del primo tempo), la Soc. Roma già schierava in campo contemporaneamente i sei calciatori nati nel 2004 consentiti dall’art. 8. A tale riguardo, anche la ragioni prospettate dalla Soc. Roma nella propria memoria difensiva, volte a sostenere la possibilità di sostituire il calciatore “fuori quota” con un altro classe 2004 da impiegare contemporaneamente agli altri sei ammessi dall’art. 8 del Regolamento (ed avere quindi contemporaneamente in campo sette calciatori “sopra età”), sebbene suggestiva, non è condivisibile. Il rischio di irragionevolezza prospettato, infatti, è immediatamente fugato se della norma in questione si accoglie l’interpretazione corretta secondo la quale il calciatore “fuori quota”, una volta impiegato, non è sostituibile con un altro “fuori quota” anche qualora sia un classe 2004. Tale calciatore 2004, ovviamente, potrà comunque prendere parte alla gara nel caso in cui venga chiamato a sostituire un compagno e vada ad integrare il numero massimo di sei giocatori classe 2004 che il Regolamento consente di poter impiegare contemporaneamente. Quindi, la Società, rectius la squadra, che scende in campo con sette calciatori classe 2004, o comunque li schiera in tal numero una volta nel corso della partita, non può effettivamente sostituire alcun calciatore 2004 con altro della medesima classe anagrafica se, effettuata tale sostituzione, la squadra continua ad impiegare contemporaneamente sette giocatori nati nel 2004. Mentre, nel rispetto del limite massimo di sei 2004 da schierarsi contemporaneamente, la sostituzione tra classe 2004 è sempre ammessa. Del resto, una lettura differente della disposizione porterebbe di fatto, ancor più irragionevolmente, un non consentito ampliamento da sei a sette del numero massimo di calciatori 2004 schierabili contemporaneamente, secondo una dimensione temporale corrispondente alla durata dell’intera gara, introducendo per di più una altrettanto ingiustificata disparità di trattamento nell’ambito della classe c.d. “fuori quota” (nati nel 2004 e nati prima del 2004). Risulta quindi evidente la violazione da parte della Soc. Roma della citata disposizione del Regolamento della competizione che consente, per ciascuna gara, come detto, l’impiego di un solo calciatore “fuori quota” da intendersi per tale un calciatore nato prima del 1° gennaio 8 2005, anche in deroga al numero massimo dei sei calciatori nati dal 1° gennaio 2004 che possono essere impiegati contemporaneamente in ciascuna gara (si veda la nota diffusa alle Società partecipanti al Campionato Primavera 1 TIM dalla Lega Seria A in data 24 agosto 2023). La violazione della norma del Regolamento determina l’applicazione dell’art. 10, commi 1 e 6 lett. a) CGS; norma che, al comma 1, stabilisce, che la Società ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 03 (o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole); sanzione che il comma 6 lett. a) del medesimo art. 10 ribadisce per il procedimento dinanzi al Giudice sportivo di cui all’art. 65, comma 1, lett. d) e all’art. 67 CGS, qualora la società faccia partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte. Per le ragioni di cui sopra, oltre alla società, dovrà essere sanzionato con l’ammonizione il Sig. Manuel Marzocca, dirigente accompagnatore della Soc. Roma, per avere consentito l’impiego nella gara in questione di un calciatore che, al momento del suo ingresso in campo, non aveva titolo per prendervi parte.

Visti gli artt. 10, comma 1 e 6, 65 e 67 CGS,

P.Q.M.

delibera di infliggere alla Soc. Roma la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3, commina al dirigente accompagnatore Manuel Marzocca (Soc. Roma) l’ammonizione (prima sanzione).

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