L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2023/2024 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 42 DEL 15.09.2023 – Primavera TIM CUP – Delibera – Gara Soc. ALESSANDRIA – Soc. RENATE del 13 settembre 2023
Gara Soc. ALESSANDRIA – Soc. RENATE del 13 settembre 2023
Il Giudice Sportivo, letto il ricorso ritualmente presentato dalla Soc. Renate in ordine alla gara Alessandria-Renate del 13 settembre 2023 valevole per il 1° turno preliminare della Primavera TIM CUP, conclusasi con il risultato 2-1-in favore della Soc. Alessandria, della quale si contesta la regolarità per avere la Soc. Alessandria inserito nell’elenco nominativo da consegnare all’Arbitro prima della gara, previsto dall’art’ 6, lett. c) del Regolamento della Competizione, ventitre e non ventidue calciatori (dodici di riserva) come stabilito dalla predetta norma; viste le conclusioni precisate dalla ricorrente, secondo la quale la predetta condotta concretizzerebbe l’ipotesi dell’art. 10, comma 6, lett. a) CGS e, quindi, determinerebbe l’applicazione della sanzione a carico della Soc. Alessandria della perdita della gara con il risultato di 0-3;
preso atto della mancata trasmissione da parte della Soc. Alessandria di una propria memoria difensiva e di documenti; osserva quanto segue. Il Regolamento della Competizione Primavera TIM CUP (Comunicato Ufficiale Lega Serie A n. 10 del 20 luglio 2023), all’art. 6, lett. c), prevede effettivamente che “ogni Società deve indicare nell’elenco nominativo da consegnare all’arbitro prima della gara un numero massimo di 22 calciatori, dei quali 11 iniziano la gara ed i rimanenti sono designati quali riserve”. Non c’è dubbio che nel caso di specie la Soc. Alessandria abbia violato la predetta disposizione regolamentare, trovando conferma tale irregolare condotta negli atti ufficiali della gara in questione (la distinta della Soc. Alessandria allegata al rapporto del direttore di gara indica in effetti i nominativi di ventitre calciatori). Tuttavia, benchè rilevante disciplinarmente, tale infrazione non può, a giudizio di questo Giudice, determinare l’applicazione della richiesta sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 prevista dall’art. 10, comma 6 lett. a) CGS. Tale norma, infatti, stabilisce che la sanzione della perdita della gara che deve essere disposta, ai sensi del comma 1, nel caso in cui la Società sia ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione (perdita della gara con il punteggio di 0‐3 o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole), sia applicabile, per il procedimento dinanzi al Giudice sportivo di cui all’art. 65, comma 1, lett. d) e all’art. 67 CGS, anche nel caso in cui la società faccia partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte. Ebbene, la violazione commessa dalla Soc. Alessandria, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso introduttivo, non integra né la prima (partecipazione di giocatori squalificati) né la seconda ipotesi (partecipazione di giocatori che non abbiano titolo per parteciparvi). E’ evidente, infatti, che entrambe le predette fattispecie disciplinarmente rilevanti non possono essere considerate secondo indeterminatezza, ma presuppongono una “soggettivizzazione” della posizione di irregolarità che, nel caso di tutti i calciatori i cui nominativi sono stati inseriti in distinta dalla Soc. Alessandria, non risulta ricorra in alcun caso.
Né è stata prospettata dalla ricorrente alcuna considerazione secondo la quale la condotta della Soc. Alessandria avrebbe potuto rilevare disciplinarmente sotto il diverso profilo, non dedotto, della violazione dell’art. 10, comma 1, CGS (condotta che abbia influito sul regolare svolgimento della gara e che ne abbia impedito la regolare effettuazione). In altri termini, la circostanza oggettiva che la Soc. Alessandria abbia di fatto potuto disporre di un numero di potenziali calciatori sostituti (dodici) maggiore rispetto al consentito (undici) non pare – in mancanza di elementi concreti che sarebbe stato onere della ricorrente dedurre e dimostrare (il c.d. “elemento strutturale dell’evento”; cfr. CSA, sez. I, n. 221/CSA/2022-2023 del 16 maggio 2023) – possa avere inciso, secondo consequenzialità e immediatezza tangibili, sul regolare svolgimento della gara o ne abbia impedito la regolare effettuazione. Peraltro, si osserva incidentalmente in senso contrario, proprio con riferimento ad una ipotetica alterazione della regolarità della gara, come la Soc. Alessandria non abbia neanche impiegato tutte le opportunità di sostituzione che il Regolamento gli consente (fino a cinque calciatori), rendendo pertanto ancor più indecifrabile l’individuazione di eventuali profili di alterazione dello svolgimento della partita che non possono certo essere assunti secondo un non configurabile automatismo tra le premesse narrate e le conseguenze figurate (in tal senso, CSA del 16 maggio 2023, cit.). Rimane quindi la violazione di una disposizione regolamentare che sebbene non si risolva esclusivamente nella più tenue ipotesi dell’errore nella compilazione della distinta – che andrebbe sussunta nella fattispecie sanzionata dall’art. 11, comma 1, lett. c) CGS – non giustifica comunque la grave conseguenza della perdita della gara, ma la comminazione di una sanzione che, secondo il principio di proporzionalità, afflittività e ragionevolezza, può ben essere più tenue. Del resto, l’errore nella compilazione della “distinta gara” è di per sè riguardato con una certa indulgenza dall’ordinamento federale come si ricava da alcune disposizioni del CGS, quali gli artt. 10 comma 7, e 21, comma 2, che ammettono in astratto l’ipotesi della presenza in distinta di calciatori di riserva in posizione irregolare (salvo sanzionare giustamente con severità il loro eventuale impiego). La violazione commessa dalla Soc. Alessandria, così come inquadrata, deve pertanto essere sanzionata con l’ammenda che il Giudice Sportivo, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, ritiene possa essere quantificata in € 1.000,00, con diffida da disporsi ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) CGS. Inoltre, deve essere sanzionato con l’inibizione temporanea a tutto il 25 settembre 2023 il Sig. Angelo Zuffo, dirigente accompagnatore della Soc. Alessandria, per l’errore commesso nella predisposizione dell’elenco nominativo dei giocatori della propria Società.
P.Q.M.
Il Giudice Sportivo omologa il risultato di 2-1 in favore della Soc. Alessandria; sanziona la Soc. Alessandria con l’ammenda di € 1.000,00 con diffida, per l’errata compilazione dell’elenco nominativo dei propri calciatori; commina al dirigente accompagnatore Angelo Zuffo (Soc. Alessandria) la sanzione dell’inibizione temporanea a tutto il 25 settembre 2023.