LEGA PRO – GIUDICE SPORTIVO – 2022/2023 – lega-pro.com – atto non ufficiale – CU N. 235/DIV – DEL 15/05/2023 – Campionato Lega Pro – Delibera – Il Giudice Sportivo,
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare di ritorno dei Play Out i sostenitori delle Società ACR MESSINA, ALESSANDRIA e TRIESTINA, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenza dannose; -ovvero intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.