F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0130/CFA pubblicata il 7 Giugno 2024 (motivazioni) – Presidente federale-Sig. Alessandro Principato – A.S.D. Candiolo

Decisione/0130/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0136/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Luca Cestaro – Componente

Vincenzo Barbieri - Componente

Daniele Maffeis - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0136/CFA/2023-2024 proposto dal Presidente federale in data 13.05.2024

contro

Sig. Alessandro Principato

per la riforma della decisione della Corte sportiva di appello territoriale presso il Comitato regionale Piemonte - Valle d’Aosta, di cui al Com. Uff. n. 67 del 14.03.2024;

visto il reclamo con i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore all’udienza del 03.06.2024, tenutasi in videoconferenza, il Prof. Avv. Daniele Maffeis e udito l’Avv. Gabriele Odino per il Sig. Alessandro Principato.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con reclamo notificato il 13.05.2024, successivamente depositato presso la Segreteria di questa Corte, il Presidente della Federazione italiana giuoco calcio ha impugnato, ai sensi dell’art. 102 del Codice di giustizia sportiva (d’ora in avanti CGS), la decisione della Corte sportiva di appello territoriale presso il Comitato regionale Piemonte - Valle d’Aosta, di cui al Com. Uff. n. 67 del 14.03.2024, relativa alla sanzione inflitta al Sig. Alessandro Principato, tesserato per la Società A.S.D. Candiolo, conseguentemente alla condotta dallo stesso tenuta nei confronti dell’arbitro, in occasione della gara “A.S.D. Candiolo - A.S.D. Polisport Castagnole” del 18.02.2024.

1.1 In data 18.02.2024, si svolgeva la gara tra l’A.S.D. Candiolo (d’ora in poi Candiolo) e la A.S.D. Polisport Castagnole (d’ora in poi Polisport Castagnole) valevole per il Campionato regionale Piemonte, Seconda Categoria, Girone E.

Al minuto 41 del primo tempo, Alessandro Principato, tesserato del Candiolo, veniva espulso nelle circostanze così precisamente descritte nel referto arbitrale (All. 2): “Dopo aver fischiato un fallo a favore degli avversari, mi urla un ‘pezzo di cane morto’. Dopo la notifica dell’espulsione, iniziava a protestare aggressivamente. Volutamente, mi pesta il piede destro. Al mio invito di allontanarsi da me, replica ‘a me non frega un cazzo, la carriera l’ho finita’. Proseguendo con insulti e proteste, tipo ‘coglione ma che cazzo fai’, mi stringe in maniera violenta il capezzolo destro, causandomi parecchio dolore, poi proseguito fino a oltre metà secondo tempo. Esce dal campo continuando con ingiurie nei confronti del sottoscritto, minacciandomi con parole quali ‘tanto poi ci vediamo fuori’ ‘ti aspetto fuori’ ‘tiprendo a botte’ ‘figlio di puttana’ ‘a me non frega un cazzo’ ‘tanto poi deviusciredi qui, ci vediamo dopo’. La lenta uscita dal campo ha causato una lunga perdita di tempo” (enfasi aggiunta).

1.2 Il successivo 22.02.2024, il Giudice Sportivo territoriale, con decisione di cui al C.U. n. 61/2024, comminava al Sig. Alessandro Principato la “squalifica fino al 22/2/2026 (...) Per condotta violenta ai danni dell’arbitro”.

Il Sig. Alessandro Principato presentava reclamo alla Corte sportiva di appello territoriale, la quale, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 67 del 14.03.2024, lo accoglieva e così riduceva “l’entità della squalifica a carico di Principato Alessandro rideterminandone la durata fino al 31.5.2024”, perché riconosceva bensì che “La visione del filmato prodotto non sembra in alcun modo idonea a smentire la precisa descrizione dell’arbitro (...)”, ma osservava poi che “la vicinanza tra i protagonisti del fatto autorizza ad avanzare qualche dubbio in relazione alla volontarietà del pestone ed alle intenzioni sottese al verosimile strattonamento con interessamento del capezzolo posto in essere dal Principato” e che “alla luce della elevata previsione sanzionatoria, l’accertamento della integrale corrispondenza del fatto alla definizione riportata sia doveroso e, nel caso di specie, gli atti del giocatore, pur essendo impetuosi, incontrollati e connotati da eccessiva aggressività, non sembrano essere univocamente diretti, al pari di un calcio, un pugno o una testata, a ledere l’integrità fisica del direttore di gara. Come ha correttamente sostenuto la difesa, la condotta del Principato si configura come gravemente irriguardosa nei confronti del direttore di gara con contatto fisico a norma dell’art. 36 lett. b) C.G.S.".

1.3 Il Presidente FIGC ha proposto reclamo ai sensi dell’art. 102 CGS chiedendo “che l’adita Corte Federale di Appello (...) voglia riformare la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte - Valle d’Aosta, pubblicata sul C.U. n. 67 del 14 marzo 2024 e che Voglia comminare al tesserato Alessandro Principato altra e più grave sanzione valutata di giustizia”, e ciò sul presupposto che il filmato, posto dalla Corte sportiva di appello territoriale alla base della motivazione secondo cui “la vicinanza tra i protagonisti del fatto autorizza ad avanzare qualche dubbio in relazione alla volontarietà del pestone ed alle intenzioni sottese al verosimile strattonamento”, è stato prodotto (i) senza alcuna indicazione circa “la provenienza” e (ii) per la prima volta innanzi alla Corte sportiva di appello territoriale, e pertanto in violazione dell’art. 61 CGS.

Il Presidente FIGC argomenta che si tratta di “condotta violenta” ai sensi dell’art. 35, comma 1 CGS e che la corretta qualificazione dei fatti come rientranti nella fattispecie di cui all’art. 35, comma 2 CGS FIGC comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative a carico della società di cui al successivo comma 7.

2. Il Sig. Alessandro Principato, con memoria difensiva depositata il 6 maggio 2024, ha chiesto il rigetto integrale del reclamo ed ha sostenuto che la narrazione dei fatti, contenuta nel referto del Direttore di gara, sarebbe “frutto di un’erronea ed estremizzata narrazione dei fatti”, perché la sua protesta si sarebbe limitata ad uno scontro verbale con il Direttore di gara, nel corso del quale egli avrebbe bensì rivolto frasi ingiuriose e offensive, ma non avrebbe compiuto alcun atto di violenza nei confronti del Direttore di gara.

Secondo il Sig. Alessandro Principato “l’art. 61 comma 3 disciplina le (ed è applicabile soltanto alle) fattispecie in cui: - un tesserato viene sanzionato dall’arbitro (con un provvedimento di ammonizione o di espulsione) per aver tenuto una condotta violenta; - e il medesimo tesserato, per dimostrare di non aver commesso il fatto violento sanzionato dall’arbitro (con l’ammonizione o l’espulsione), chiede l’esame di un filmato da cui risulta che egli non ha commesso il fatto oggetto di sanzione da parte dell’arbitro. In questi casi, il tesserato è consapevole della condotta violenta ad esso addebitata dal Direttore di gara con la sanzione dell’ammonizione/espulsione. Sicché, sempre in questi casi, se il tesserato stesso intende contestare la sanzione inflitta dall’arbitro mediante la produzione di un filmato egli deve rispettare i termini e le modalità di deposito previste dall’art. 61 del C.G.S.”. Nella ricostruzione che propone, il Sig. Alessandro Principato sarebbe stato “sanzionato con l’espulsione dal Direttore di gara non già per una condotta violenta (…), bensì per aver rivolto una frase ingiuriosa nei confronti del Direttore di gara” e “con il reclamo proposto alla Corte sportiva d’appello territoriale (in cui è stato prodotto il video in questione) il signor Principato non (avrebbe) contestato l’espulsione comminata nei suoi confronti dall’arbitro, ma (…) la sanzione della squalifica di due anni a lui inflitta dal Giudice sportivo territoriale sulla base dell’erronea ricostruzione dei fatti avvenuti a seguito della sua espulsione (ricostruzione dei fatti che, ovviamente, è stata conosciuta dal signor Principato soltanto dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante la decisione del Giudice sportivo territoriale)”. Pertanto “la produzione del video effettuata dal signor Principato in sede di reclamo davanti alla Corte sportiva d’appello non (sarebbe) regolata dall’art. 61 del C.G.S., ma (sarebbe) soggetta all’applicazione degli ordinari termini di deposito degli atti difensivi di cui agli art. 71 e seguenti del C.G.S.”.

Diversamente da quanto si legge nel referto di gara, secondo il Sig. Alessandro Principato sarebbe “ verosimile ritenere che in conseguenza dell’elevato numero di persone presenti intorno al Direttore di gara quest’ultimo abbia subito accidentalmente e involontariamente un pestone da parte di uno dei tanti calciatori presenti intorno a lui” e sarebbe “possibile ritenere che, in conseguenza della confusione e della concitazione generate dalle numerose persone accorse a protestare, l’arbitro sia stato toccato sul petto in maniera del tutto accidentale e involontaria”.

E di conseguenza, la condotta sarebbe “sussumibile nella previsione dell’art. 36 comma 1 lett. b)” e “non trov(erebbero) applicazione le sanzioni amministrative di cui all’art. 35 comma 7 a carico della società di appartenenza del medesimo signor Principato”.

In conclusione, chiede di “respingere il reclamo proposto dal Presidente della Federazione Italiana Giuoco calcio poiché infondato; e, per l’effetto, confermare integralmente la decisione della Corte sportiva territoriale d’appello che ha modificato la squalifica comminata al signor Principato riducendola dal 22.2.2026 al 31.5.2024”.

3. In data 3 giugno 2024 si è tenuta l’udienza dinanzi alle Sezioni Unite alla quale ha partecipato in rappresentanza del Sig. Alessandro Principato l’Avv. Gabriele Odino che ha illustrato oralmente le tesi difensive esposte in memoria.

All’esito della camera di consiglio il Collegio ha pronunciato il dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. La legittimazione straordinaria del Presidente federale prevista dall’art. 102 CGS tutela la corretta e uniforme applicazione della normativa da parte degli organi della giustizia sportiva della Federazione, di cui il Presidente federale e ̀ il massimo garante (CFA, SS.UU., n. 82/2019/2020; CFA, SS.UU., n. 108/2020/2021; CFA, SS.UU., n. 52/2021/2022; CFA, SS.UU., n. 54/2021/2022; CFA, SS.UU., n. 56/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 61/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 3/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 13/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 11/2023-2024; CFA, SS.UU. n. 25/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 26/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 69/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 89/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 98/2023-2024; CFA, SS. UU. 119/2023-2024).

5. Ai sensi dell’art. 61 CGS, i rapporti degli ufficiali di gara sono fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (CFA, SS.UU., n. 13/2023-2024).

La prova privilegiata è contestabile soltanto per manifesta irragionevolezza (in tale direzione, è consolidata la giurisprudenza endofederale, tra cui già Corte. giust. fed., 25 novembre 2010, in C.u. FIGC, 23 dicembre 2010, n. 132/CGF; più di recente, Corte sportiva d’appello, Sez. un., in C.u. 27 giugno 2019, n. 165/CSA; Corte sportiva d’appello, Sez. un., in C.u. 15 maggio 2019, n. 146/CSA; Corte sport. app., 21 luglio 2020, n. 245; Corte sport. app., 27 luglio 2020, n. 250; Corte sport. app., 1 aprile 2021, n. 137; Corte sport. app., 3 maggio 2021, n. 172; v., altresì, Collegio di garanzia dello Sport CONI, Sez. II, 20 gennaio 2021, dec. n. 9; Collegio di garanzia dello Sport CONI, Sez. I, 6 settembre 2021, dec. n. 73).

Gli atti ufficiali, tra cui il referto dell’arbitro, sono caratterizzati da assoluta primazia rispetto a qualsiasi altro mezzo, documento o supporto (cfr. Corte sport. app., Sez. un., 15 aprile 2016, in C.u. FIGC, n. 114/ CSA, ripresa più di recente da Corte fed. app., 15 ottobre 2019, n. 7).

6. L’art. 58, comma 1, CGS indica le condizioni in cui può trovare ingresso nel processo sportivo il mezzo di prova rappresentato dai filmati audiovisivi, limitandole ai “casi previsti dall’ordinamento federale”, tra i quali rientra il caso in cui il tesserato non ha “in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta (…)” (art. 61, comma 3 CGS).

Quanto alle modalità di ingresso ovvero alla relativa tempistica, la disposizione traccia un rigido procedimento, individuando i soggetti a tale scopo legittimati, le modalità di presentazione e i tempi per l’inoltro della segnalazione o richiesta, individuando nelle ore 16:00 del giorno feriale successivo a quello della gara il termine entro il quale il Procuratore federale o la società che ha preso parte alla gara e il suo tesserato possono far pervenire al Giudice sportivo nazionale la riservata segnalazione.

Al di fuori dei casi previsti, l’utilizzo dei filmati audiovisivi non è consentito (CFA, Sez. I, n. 2/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 9/20222023) e fa fede il referto dell’arbitro.

L’intero sistema di preclusioni processuali presenti nel Codice della giustizia sportiva – e delle garanzie ad ampio spettro che le stesse sottendono - si basa, tra l’altro, sulla perentorietà dei termini previsti dalle norme, salvo che non sia diversamente indicato (art. 44, comma 6, CGS).

Nel caso in esame la produzione del filmato è inammissibile, perché è avvenuta soltanto davanti alla Corte sportiva di appello territoriale.

L’interpretazione, proposta dal Sig. Alessandro Principato, secondo cui il termine delle ore 16:00 del giorno feriale successivo a quello della gara non si applica se la “condotta violenta” è successiva alla sanzione dell’arbitro, non è accoglibile, perché “ il fatto di condotta violenta”, così come considerato dall’art. 61 CGS, è unitario, e comprende sia la fase della condotta che precede, sia quella che segue la sanzione dell’arbitro, anche ammesso che sia materialmente possibile in punto di fatto identificare una cesura precisa fra i due momenti. Se fosse corretta l’interpretazione proposta dal Sig. Alessandro Principato, il tesserato che tiene una “condotta violenta” dopo esser stato sanzionato dall’arbitro non sarebbe tenuto a rispettare il termine di cui all’art. 61 CGS e così godrebbe di un regime di preclusioni più benevolo rispetto al tesserato che per una simile condotta è stato sanzionato, e l’assurdità della conseguenza conferma l’erroneità dell’interpretazione proposta.

Stante l’inammissibilità della produzione del filmato, resta fermo l’accertamento della condotta che si legge nel referto arbitrale, e così il pestone del piede destro e la stretta violenta del capezzolo destro, che integrano, ciascuna, una “condotta violenta” in senso fisico, così come integrano una condotta violenta in senso psicologico le minacce (‘tanto poi ci vediamo fuori’ ‘ti aspetto fuori’ ‘ti prendo a botte’, ‘tanto poi devi uscire di qui, ci vediamo dopo’), perché la lesione dell’integrità psichica quale si realizza con una minaccia non è meno grave della lesione dell’integrità fisica del Direttore di gara.

Ne discende la lineare, e pienamente giustificata nel caso di specie, applicazione dell’art. 35, comma 2 CGS FIGC a mente del quale “I calciatori (…) che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica”.

7. Si applica l’art. 35, comma 7 CGS FIGC a mente del quale “Gli organi di giustizia sportiva operanti in ambito professionistico, dilettantistico e nel settore giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi”.

Pertanto, si applicano le sanzioni amministrative previste dall’art.35, comma 7, del CGS FIGC.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al Sig. Alessandro Principato la sanzione della squalifica fino al 22.02.2026, applicando altresì le sanzioni amministrative previste dall’art.35, comma 7, del C.G.S..

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Daniele Maffeis                                                      Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it