F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0242/TFN – SD del 4 Giugno 2024 (motivazioni) – Maurizio Accame – Reg. Prot. 137/TFN-SD
Decisione/0242/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0137/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Pierpaolo Grasso – Presidente
Valentina Aragona - Componente (Relatore)
Gaetano Berretta - Componente (Relatore)
Amedeo Citarella – Componente
Francesca Paola Rinaldi - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 27 maggio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 17220/383 pf 2324/GC/SA/ep del 16 gennaio 2024 nei confronti del sig. Maurizio Accame, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con la nota indicata in epigrafe, il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale il sig. Maurizio Accame, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto Arbitro Effettivo della Sezione AIA di Albenga, per rispondere:
"- della violazione degli artt. 42 co. 1 e 3 lett. c) del vigente Regolamento AIA anche con riferimento agli artt. 4, 5 e 6.1 del Codice Etico e di Comportamento dell’AIA, per essere lo stesso rimasto coinvolto, nel corso della stagione sportiva 2022/2023, in gravi fatti aventi rilievo penale e segnatamente in asserite plurime condotte di natura corruttiva (stante, come dato leggere nella OCC in atti, la esistenza di un patto corruttivo tra D.R. e ACCAME in virtù del quale il primo incrementava gli introiti della agenzia di onoranze funebri di cui era titolare mentre il secondo riceveva tangenti di euro 200 per ciascun funerale procurato a tale agenzia funebre) con conseguente adozione nei confronti del medesimo da parte dell’A.G.O. procedente di una provvisoria rubrica di incolpazione per rispondere, in concorso con altri soggetti, dei reati p. e p. dagli artt. 81 cpv., 319-320 c.p..(capo 1) della provvisoria rubrica di incolpazione di cui alla OCC in atti : < (…) perché, in più occasioni, nella qualità di incaricato di pubblico servizio in quanto infermiere coordinatore della struttura per anziani e disabili “A.C.S.” di Ceriale, accettava somme di denaro da D. R., titolare dell’ agenzia di onoranze funebri Pompe Funebri L. di C., per compiere atti contrari ai propri doveri d’ufficio, segnatamente per avvertirlo tempestivamente dei decessi avvenuti, per fornirgli indicazioni sui familiari dei defunti, per proporre agli stessi di rivolgersi alla sua impresa, per promuovere l’instaurazione di contatti diretti tra familiari e impresa, allo scopo di favorire la captazione di clientela da parte di quest’ultima. In particolare, ACCAME e D. concordavano un pagamento di euro 200 per ogni funerale accaparrato dall’agenzia grazie ai servizi dell’incaricato di pubblico servizio, il quale garantiva così alle Pompe Funebri L. di C. almeno 12 funerali all’anno in esecuzione dell’accordo, ACCAME si attivava per favorire D. in relazione:
- al decesso di F. M. S., avvenuto l’8.12.2022;
- al decesso di L. A., avvenuto il 20.12.2022;
- al decesso di M. M. I., avvenuto l’8.1.2023;
- al decesso di O. E., avvenuto il 9.1.2023;
- al decesso di D. M., avvenuto il 27.1.2023;
- al decesso di C. V., avvenuto il 2.3.2023;
- al decesso di V. M. G., avvenuto il 5.4.2023;
- al decesso di D. T. N. avvenuto il 17.4.2023;
- al decesso di N. A.o, avvenuto il 9.5.2023 in Ceriale (SV) dal mese di dicembre 2022 al mese di aprile 2023".
Con l’aggravante di cui all’art. 64 comma 1 lett. b) del vigente Regolamento AIA per aver determinato un danno all’immagine esterna dell’Associazione, per la notorietà dei fatti.
La fase istruttoria
Con segnalazione del 26 ottobre 2023, il Comitato Nazionale AIA riferiva alla Procura Federale che a seguito della trasmissione, da parte del Presidente della Sezione AIA di Albenga (SV), di un articolo di stampa di un quotidiano locale, era stato appreso che un arbitro effettivo della Sezione di Albenga, segnatamente il sig. Accame Maurizio, era stato sottoposto a misura cautelare personale nell’ambito di un procedimento penale attivato dalla Procura della Repubblica di Savona.
L’indagine della Procura Federale veniva espletata tramite l’acquisizione, direttamente dall’organo requirente penale in data 22 novembre 2023, della documentazione istruttoria relativa al procedimento attivato nei confronti del sig. Accame, segnatamente l’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Savona del 16 ottobre 2023 di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del medesimo sig. Accame, in relazione ad una prospettata fattispecie di corruzione propria per aver accettato in più occasioni, nella sua qualità di incaricato di pubblico servizio in quanto infermiere coordinatore di una struttura per anziani e disabili sita a Ceriale (SV), somme di denaro dal titolare di un’agenzia di onoranze funebri, per compiere atti contrari ai propri doveri d’ufficio, segnatamente per avvertirlo tempestivamente dei decessi avvenuti presso la struttura, per fornirgli indicazioni sui familiari dei defunti, per proporre agli stessi di rivolgersi alla sua impresa, per promuovere l’instaurazione di contatti diretti tra familiari e impresa, allo scopo di favorire la captazione di clientela da parte di quest’ultima e percepire, quale compenso per l’illecita attività espletata, la somma di 200 euro per ogni funerale organizzato dall’agenzia. L’accordo criminoso determinava in favore dell’agenzia funebre la possibilità di incrementare l’attività con almeno 12 funerali all’anno.
La Procura della Repubblica di Savona trasmetteva inoltre alla Procura Federale ulteriore documentazione istruttoria, segnatamente alcune trascrizioni di intercettazioni telefoniche acquisite nel corso delle indagini dalle quali sarebbe emersa l’intervenuta consumazione, da parte del deferito, di specifici illeciti sportivi nell’ambito dell’attività di arbitro della sezione AIA di Albenga.
Con provvedimento dell’1 dicembre 2023, il Procuratore Federale disponeva lo stralcio dal procedimento istruttorio di tali atti, con relativa estrazione e formazione di un separato fascicolo.
Nell’ambito del procedimento di indagine veniva acquisita, a seguito di trasmissione da parte della Segreteria AIA, copia del dispositivo del provvedimento cautelare adottato in sede di riesame in data 6 novembre 2023 con il quale la misura cautelare detentiva veniva revocata con imposizione, nei confronti del soggetto indagato, della sola misura interdittiva del divieto dell’esercizio della professione di infermiere per dodici mesi. Venivano infine versati in atti i verbali di interrogatorio del sig. Accame e del titolare dell’agenzia di onoranze funebri che avrebbe concorso nel reato corruttivo (trasmissione del 13 dicembre 2023 da parte della Procura della Repubblica di Savona).
In data 18 dicembre 2023, la Procura Federale formalizzava l’avviso di conclusione indagini nei confronti del sig. Accame, con la contestazione dell’intervenuta violazione degli artt. 42 comma 1 e 3 lett. c) del vigente Regolamento AIA anche con riferimento agli artt. 4, 5 e 6.1 del Codice Etico e di Comportamento dell’AIA.
Con memoria depositata il 6 gennaio 2024, il sig. Accame prendeva posizione nei confronti della contestazione disciplinare e dopo aver osservato di aver operato in una struttura privata o non già pubblica, eccepiva di aver costantemente mantenuto un diligente contegno lavorativo finalizzato al perseguimento dell’interesse degli ospiti della casa di riposo. Il sig. Accame evidenziava che il procedimento penale risulterebbe ancora nella fase delle indagini preliminari e che l’originaria misura cautelare personale sarebbe stata attenuata in sede di riesame con l’imposizione della sola misura interdittiva.
Il medesimo sig. Accame escludeva di aver percepito somme di denaro per comunicare all’agenzia di onoranze funebri il decesso dei pazienti e riconduceva i rapporti intercorsi a semplici interlocuzioni finalizzate a fornire notizie ai parenti dei soggetti defunti in ordine alle opzioni disponibili per dare corso ai funerali.
La Procura Federale non riteneva di accogliere le argomentazioni difensive dispiegate dal sig. Accame e, pertanto, con atto depositato in data 16 gennaio 2024, ne disponeva il deferimento.
La fase predibattimentale
La discussione del giudizio veniva fissata per l’udienza dibattimentale del 7 febbraio 2024, a seguito della quale il Tribunale, rilevato che l’avviso di fissazione dell’udienza risultava consegnato in data non compatibile con il rispetto del termine di comparizione, e che il deferito non risultava costituito, disponeva con ordinanza il rinvio della trattazione del procedimento all’udienza del 21 marzo 2024, con riduzione dei termini di comparizione a giorni otto e con salvezza dei diritti di prima udienza. Il sig. Accame, regolarmente evocato per l’udienza del 21 marzo 2024, non si costituiva in giudizio e si limitava a far pervenire una comunicazione e-mail del 20 marzo 2024 con la quale dichiarava di essere impossibilitato a comparire, anche in via telematica, all’udienza del 21 marzo 2024 e domandava pertanto un rinvio della trattazione.
All’udienza del 21 marzo 2024, il Collegio, allo scopo di assicurare la pienezza del contraddittorio, rinviava la discussione all’udienza del 30 maggio 2024, con invito al soggetto deferito a comparire personalmente ovvero a farsi assistere da persona di sua fiducia. Con il medesimo provvedimento il Collegio invitava, altresì, la parte più diligente a depositare entro il 16 maggio 2024 eventuali ulteriori informazioni e atti sullo stato del procedimento penale.
L’udienza di discussione fissata per il 30 maggio 2024, veniva anticipata all’udienza del 27 maggio 2024 con provvedimento trasmesso alle parti (comunicazione del 29 marzo 2024).
Il dibattimento
All’udienza del 27 maggio 2024 è comparso il rappresentante della Procura Federale nella persona dell’Avv. Enrico Liberati, il quale si è riportato all’atto di deferimento e ha concluso domandando l’irrogazione, nei confronti del sig. Accame Maurizio, della sanzione di diciotto mesi di sospensione. Il sig. Accame Maurizio non è comparso.
La decisione
Il Collegio stabilisce in via preliminare che l’accertamento oggetto del deferimento rientra nella competenza giurisdizionale degli organi di giustizia federali. Se è infatti vero che la vicenda fattuale non ha riguardato una condotta rilevante immediatamente nell’ambito dell’attività sportiva, è tuttavia altrettanto vero, secondo l’orientamento della giustizia federale in sede disciplinare, che anche i comportamenti illeciti posti in essere dai soggetti tesserati nell’ambito della quotidianità sociale e lavorativa, possono determinare, in ragione della loro gravità, “….una compromissione di quei valori e doveri di lealtà, probità, correttezza e rettitudine morale cui si ispira l’ordinamento sportivo….e dei quali il giudice sportivo è sempre tenuto a verificarne il rispetto ad opera di tutti i soggetti che fanno parte dell’ordinamento federale” (Collegio di garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n.10/2024). Questo approdo ricostruttivo assume particolare significato per i soggetti appartenenti, come l’odierno deferito, alla classe arbitrale, chiamati ad assicurare l’ordinato e corretto svolgimento delle competizioni sportive ed in relazione ai quali l’ordinamento di settore detta specifiche disposizioni che impongono agli stessi di “…improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell’attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell’AIA e del loro ruolo arbitrale.” (art. 42, comma 3, lett. c, Regolamento AIA). La fattispecie di asserita responsabilità disciplinare risulta oggetto di una istruttoria penale in corso di svolgimento (con adozione di misure cautelari). Tale circostanza non costituisce condizione ostativa al libero apprezzamento, da parte del Tribunale, delle allegazioni offerte dalla Procura Federale a sostegno dell’atto di deferimento. Secondo consolidata giurisprudenza “…il giudizio disciplinare-sportivo è autonomo e indipendente dagli eventuali paralleli giudizi penale. Gli Organi della giustizia sportiva (salvo le tassative ipotesi codificate di rilevanza del giudizio penale o civile) hanno infatti autonomi ambiti di valutazione degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli provenienti dagli accertamenti o dai provvedimenti dell’Autorità giudiziaria ordinaria, che, nel giudizio sportivo, sono e restano liberamente valutabili come meri elementi probatori.” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 71/2019). Si vedano inoltre le conformi CFA, decisione n. 7/2004; id., n. 48/2011, dove viene statuito che nell’ambito dell’autonomia del giudizio disciplinare degli organi di giustizia FIGC, è rimessa ad essi la ponderazione sulla rilevanza degli elementi probatori, in particolare le intercettazioni telefoniche, acquisite in sede di investigazioni penali.
Venendo quindi al merito della fattispecie oggetto dell’atto di deferimento, il Collegio reputa che sulla base della documentazione agli atti del fascicolo processuale, in particolare le risultanze dell’attività di intercettazione telefonica delle utenze dei soggetti coinvolti nella vicenda illecita e le risultanze dell’interrogatorio del titolare dell’agenzia di onoranze funebri R. D. (reso in data 30 ottobre 2023), sia sufficientemente dimostrato, a prescindere dalle conclusioni alle quali perverrà l’eventuale futuro procedimento penale, che la condotta assunta dal sig. Accame abbia violato sia le prescrizioni dettate dal già richiamato art. 42, comma 3, lett. c del Regolamento AIA, sia le norme previste dal Codice Etico e di Comportamento dell’AIA, a mente del quale “l’arbitro rappresenta il garante del rispetto delle regole ed il suo comportamento e la sua immagine, anche fuori dal campo da gioco, devono promuovere il valore educativo dello sport e della sana competizione” (art. 5.3) e secondo il quale la condotta dell’arbitro “…deve essere espressione di legalità ed apparire come tale, deve riscuotere la fiducia e l’affidamento attraverso comportamenti improntati alla dignità della funzione, alla correttezza ed alla lealtà” (art. 6.1.).
Dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, puntualmente richiamate dall’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale del 16 ottobre 2023, emerge che il deferito - nell’ambito delle attività espletate nella residenza per anziani presso la quale espletava funzioni di infermiere, obiettivamente inquadrabili in termini di pubblico servizio - ha costantemente interloquito con i rappresentanti di un’agenzia di onoranze funebri con la precipua finalità di procacciare ad essa affari nei casi in cui intervenivano i decessi degli anziani ospiti della struttura. Tale contegno risulta evidentemente sconveniente e contrario ai doveri di probità ed equilibrio richiesti ai tesserati AIA ed è risultato assolutamente inaccettabile in conseguenza del fatto che risulta adeguatamente dimostrato che, per tale procacciamento di affari, il deferito percepiva una tariffa predeterminata (cfr. le intercettazioni telefoniche riportate nella richiamata ordinanza cautelare del 16 ottobre 2023 a pag. 6 e 7 e alle pagine 12 e ss. e le convergenti dichiarazioni confessorie rese dal titolare dell’agenzia di onoranze funebri al Pubblico Ministero penale in data 30 ottobre 2023).
Su tali circostanze, poi, il deferito, nonostante abbia avuto ampio termine (in ragione dei rinvii disposti), di fornire adeguate giustificazioni, non ha inteso presentare alcun elemento idoneo a confutare il quadro rappresentato dalla Procura Federale. Alla luce di quanto sopra esposto, il Tribunale Federale accerta la responsabilità disciplinare del sig. Accame Maurizio, nei cui confronti risulta equo irrogare, in ragione della complessiva analisi della vicenda controversa, la sanzione richiesta dalla Procura Federale nelle conclusioni rese nell’odierna sede dibattimentale e prudentemente fissata in una sospensione di 18 (diciotto) mesi.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Maurizio Accame la sanzione di mesi 18 (diciotto) di sospensione.
Così deciso nella Camera di consiglio del 27 maggio 2024.
I RELATORI IL PRESIDENTE
Valentina Aragona Pierpaolo Grasso
Gaetano Berretta
Depositato in data 4 giugno 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai