F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0247/TFN – SD del 7 Giugno 2024 (motivazioni) – Imolese Calcio 1919 SSDARL – Reg. Prot. 107/TFN-SD

Decisione/0247/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0107/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giorgia Marina Caccamo – Componente

Amedeo Citarella – Componente

Gianfranco Marcello - Componente (Relatore)

Roberto Pellegrini – Componente

Carlo Purificato - Componente aggiunto (Relatore)

Ermando Bozza - Componente aggiunto

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 28 maggio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 12911/950pf22-23/GC/gb del 13 novembre 2023 nei confronti della società Imolese Calcio 1919 s.r.l. la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 13 novembre 2023 la Procura Federale deferiva a questo Tribunale:

La Società IMOLESE CALCIO 1919 srl:

a) Per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del C.G.S. vigente, del comportamento posto in essere dal sig. Frassetto Stefano, Amministratore Unico e legale rappresentante pro - tempore della società Imolese Calcio 1919 srl, alla data del 31.03.2023, per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI, VII), VIII), delle NOIF, per il mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 31.03.2023, dell’indicatore di liquidità calcolato sulle risultanze della relazione semestrale al 31.12.2022, dell’indicatore di indebitamento e dell’indicatore di costo allargato;

b) Per rispondere a titolo di responsabilità propria in relazione agli obblighi che l’art. 85, lett. C), par. VI), VII, VIII), delle NOIF pone a carico anche alle Società in modo diretto.

La fase istruttoria

La Co.Vi.So.C. con nota Prot. 716/2023 del 28 aprile 2023, segnalava il mancato deposito da parte della società Imolese Calcio 1919 S.r.l., entro il termine del 31.03.2023, dell’indicatore di liquidità calcolato sulle risultanze della relazione semestrale al 31.12.2022, dell’indicatore di indebitamento e dell’indicatore di costo allargato, di cui all’art 85 lett. C), par. VI), VII, VIII), delle NOIF.

La Procura Federale, ricevuta la segnalazione, provvedeva ad iscrivere nel relativo registro, in data 2.5.2023, il procedimento disciplinare n. 950pf 22-23.

In sede istruttoria la Procura procedeva ad acquisire gli atti ed i documenti della Co.Vi.So.C. e notificava agli incolpati in data 17 maggio 2023, l’avviso di conclusione delle indagini in data 17 maggio 2024. Destinatari di detto avviso erano:

- il sig.  Frassetto Stefano, Amministratore Unico e legale rappresentante pro - tempore della società Imolese Calcio 1919 srl, alla data del 31.3.2023, per “la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI), VII) VIII), delle NOIF”;

- la Imolese Calcio 1919 Srl, per rispondere: A) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del C.G.S. vigente, per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI, VII), VIII), delle NOIF, per il mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 31.03.2023, dell’indicatore di liquidità calcolato sulle risultanze della relazione semestrale al 31.12.2022, dell’indicatore di indebitamento e dell’indicatore di costo allargato; B) a titolo di responsabilità propria in relazione agli obblighi che l’art. 85, lett. C), par. VI), VII, VIII), delle NOIF pone a carico anche alle Società in modo diretto.

A seguito della comunicazione di conclusione delle indagini, la società citata formulava richiesta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 126 CGS, ritenuta congrua dalla Procura Federale e non opposta dalla Procura Generale dello Sport.

Con C.U. n. 427/AA in data 23 giugno 2023, l’accordo con l’Imolese Calcio ai sensi dell’art. 126 CGS veniva quindi pubblicato dalla FIGC.

Tuttavia, la medesima Federazione, con C.U. 185/AA del 20.10.2023, dava atto della mancata ottemperanza all’accordo da parte della Imolese Calcio 1919 Srl, non avendo la stessa società versato l’ammenda concordata ex art. 126 CGS nel termine perentorio di 30 giorni, con conseguente risoluzione dell’accordo.

Con atto del 13 novembre 2023, la Procura Federale pertanto procedeva al deferimento della società dinanzi al TFN.

La fase predibattimentale e gli accordi ex art.127 C.G.S.

Ricevuto il deferimento, il Presidente del Tribunale fissava l’udienza per la trattazione al 12 dicembre 2023.

In vista dell’udienza, nessuna attività veniva posta in essere dai deferiti.

Prima dell’apertura dell’udienza dibattimentale, la Procura Federale ed il legale rappresentante della Imolese Calcio 1919 s.r.l., sig. Filippazzo Francesco, presentavano, come previsto dall’art 127, comma 1, CGS, una proposta di accordo, rimessa alla valutazione di questo Tribunale per l’applicazione della sanzione.

Con decisione n. 0118 del 12.12.2023, il Tribunale dichiarava l’efficacia e disponeva di conseguenza l’applicazione della sanzione concordata tra le parti.

Le parti concordavano una sanzione base di euro 10.000,00 di ammenda, tenendo conto della continuazione con altre violazioni oggetto di altri deferimenti chiamati per la medesima udienza, diminuita di un terzo ai sensi dell’art. 127, comma 2, CGS e così concordavano la sanzione dell’ammenda di euro 7.727,00.

Tuttavia, con nota del 10 aprile 2024 (prot. 2021/2024), il competente ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo della FIGC comunicava che anche l’accordo ex art. 127 CGS, disposto con la suddetta decisione, non era stato adempiuto dalla società nel termine perentorio di 30 giorni, come disposto dall’art. 127, comma 4, CGS.

Il presidente del Tribunale Federale Nazionale, pertanto, fissava nuova udienza per la discussione al 28.5.2024.

Il dibattimento

In sede di discussione era presente il Sostituto Procuratore Avv. Alessandro D’Oria in rappresentanza della Procura Federale, il quale, riportandosi integralmente all’atto di deferimento, ha concluso per l’affermazione della responsabilità della Società deferita, sottolineando il mancato adempimento da parte della IMOLESE CALCIO 1919 srl dell’accordo ex art. 127 CGS sottoscritto nel corso del procedimento de quo, e ha chiesto l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di euro 13.333,33.

Era, altresì, presente il segretario pro-tempore della Società deferita, sig. Francesco Filippazzo il quale riconosceva la responsabilità della società rappresentando come il mancato adempimento sia stato dovuto al cambiamento della proprietà del sodalizio, la quale non ha autorizzato l’utilizzo dei conti correnti intestati alla società. Il sig. Filippazzo si rimetteva quindi alle valutazioni del Tribunale in merito alla sanzione richiesta.

La decisione

Risulta acclarata in atti la circostanza che la Società Imolese Calcio 1919 s.r.l. non ha provveduto al pagamento della somma concordata con l’accordo concluso, ex art 127 CGS, con la Procura Federale e dichiarato esecutivo con provvedimento del Tribunale Federale del 12.12.2023.

L’accertamento di tale inadempimento determina la riapertura del procedimento e conferisce al Tribunale il potere-dovere di valutare la fondatezza degli addebiti contestati e di determinare la sanzione da irrogare.

Nella fattispecie le violazioni contestate alla Società Imolese Calcio 1919 srl sono infatti ampiamente provate.

Dalla documentazione prodotta risulta in maniera pacifica che la Società non ha provveduto al deposito alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 31.03.2023, dell’indicatore di liquidità calcolato sulle risultanze della relazione semestrale al 31.12.2022, dell’indicatore di indebitamento e dell’indicatore di costo allargato, rendendosi così responsabile delle violazioni di cui all’atto di deferimento della Procura Federale.

La sanzione chiesta dalla Procura Federale nel corso dell’udienza risulta congrua alla luce della condotta contestata, che afferisce alla violazione di tre obblighi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società Imolese Calcio 1919 SSDARL la sanzione di euro 13.000,00 (tredicimila/00) di ammenda, con diffida.

Così deciso nella Camera di consiglio del 28 maggio 2024.

 

I RELATORI                                                                    IL PRESIDENTE

Gianfranco Marcello                                                               Carlo Sica

Carlo Purificato     

 

Depositato in data 7 giugno 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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