LEGA PRO – GIUDICE SPORTIVO – 2023/2024 – lega-pro.com – atto non ufficiale – CU N. 200/DIV – DEL 04/04/2024 – Campionato Lega Pro – Delibera Il Giudice Sportivo,

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso delle gare di recupero della quattordicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società RIMINI hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; - considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

 

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