LEGA PRO – GIUDICE SPORTIVO – 2023/2024 – lega-pro.com – atto non ufficiale – CU N. 211/DIV – DEL 29/04/2024 – Campionato Lega Pro – Delibera Il Giudice Sportivo,
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, ALESSANDRIA, ANCONA, AREZZO, AVELLINO, AUDACE CERIGNOLA, CARRARESE, CATANIA, CESENA, JUVE STABIA, FERMANA, FOGGIA, GUBBIO, LATINA, MONOPOLI, PERUGIA, POTENZA, RIMINI, SORRENTO, TRENTO, TARANTO, TRIESTINA, VIS PESARO e VIRTUS FRANCAVILLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; - lanciato oggetti sul terreno di gioco che possono essere valutati di lievissima offensività; - intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; - considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.