LEGA PRO – GIUDICE SPORTIVO – 2023/2024 – lega-pro.com – atto non ufficiale – CU N. 214/DIV – DEL 30/04/2024 – Campionato Lega Pro – Delibera GARA AUDACE CERIGNOLA – POTENZA DEL 24 MARZO 2024

GARA AUDACE CERIGNOLA – POTENZA DEL 24 MARZO 2024

Il Giudice Sportivo,

con l’assistenza di Irene Papi e il rappresentante dell’AIA Sig. Marco Ravaglioli: - viste le relazioni redatte dai componenti della Procura Federale e dal Commissario di Campo in data 24 marzo 2024 e la conseguente ordinanza con la quale sono stati disposti accertamenti istruttori; - vista la relazione trasmessa in data 15 aprile 2024 dalla Procura Federale a questo Giudice in riscontro alla richiesta formulata, osserva quanto segue. In entrambi i referti del 24 marzo 2024 redatti dai componenti della Procura Federale e dal Commissario di Campo, inerenti alla gara in oggetto, veniva descritta una situazione qualificata univocamente come rissa, alla quale risultavano aver partecipato alcuni tesserati di entrambe le squadre, non compiutamente identificati e, comunque, non osservati in modo diretto da alcuno dei refertanti. Proprio con riferimento a tale inquadramento, questo Giudicante ha chiesto espletarsi indagini per accertare nel modo più compiuto possibile lo svolgimento dei fatti e per procedersi alla identificazione dei tesserati che avessero preso parte a tale tipo di condotta. Orbene, le indagini espletate non hanno consentito di fare chiarezza sui fatti e, in particolare, su quali soggetti abbiano effettivamente concorso nella situazione descritta, in modo generico, in entrambi referti originariamente acquisiti. Sulla scorta di tale premessa, questo Giudicante ritiene di non poter adottare alcun tipo di provvedimento, in quanto non è stato possibile accertare la qualità dei soggetti che hanno reso le dichiarazioni in atti e la conseguente valenza probatoria. Ne discende che anche le condotte, in ipotesi, riferite da alcuni dei tesserati mancano di un adeguato sostegno probatorio, alla luce del mancato accertamento delle rispettive condotte, in forza del quale sarebbe stato possibile attribuire o meno una sufficiente valenza probatoria alle relative dichiarazioni accusatorie. In virtù delle considerazioni sopra illustrate, questo Giudice Sportivo

DISPONE

 l’archiviazione, allo stato degli atti, dei comportamenti tenuti dai tesserati nel frangente segnalato nelle relazioni sopra richiamate.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it