F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0239/CSA pubblicata del 6 Giugno 2024 – A.S.D. Martina Calcio 1947 S.S.D. A R.L.

Decisione/0239/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0323/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Alberto Urso - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0323/CSA/2023-2024, proposto dalla società A.S.D. Martina Calcio 1947 S.S.D. A R.L. in data 15.05.2024;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 132 del 14.05.2024;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 23.05.2024, il Dott. Alberto Urso; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. Martina Calcio 1947 S.S.D. A R.L. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND (Com. Uff. n. 132 del 14.05.2024) con cui le è stata irrogata la sanzione dell’ammenda di 3.000,00 e diffida “Per avere propri sostenitori: - nel corso della gara introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (10 fumogeni) nel settore loro riservato; - prima dell’inizio della gara lanciato 7 rotoli di carta sul terreno di gioco; - in occasione dell’uscita di un dirigente dal terreno di gioco, rivolto allo stesso espressioni ingiuriose; - situati a ridosso della panchina, lanciato sputi all’indirizzo di alcuni tesserati avversari senza tuttavia colpirli e rivolto agli stessi espressioni offensive”; ciò in relazione alla gara del 12 maggio 2024 del Campionato di Serie D, girone H, disputata contro il Casarano Calcio s.r.l.

Nel dolersi di tale decisione la reclamante deduce, quanto all’utilizzo dei fumogeni da parte dei propri tifosi, di essersi adoperata fattivamente anteriormente all’incontro per evitare tali comportamenti, in specie pubblicando sulla propria pagina c.d. “Facebook” un messaggio volto a disincentivare condotte simili; inoltre, alcuna conseguenza dannosa derivava dall’utilizzo dei detti fumogeni (che in realtà consistevano in semplici “fumoni”), sicché doveva ritenersi integrata nel complesso l’esimente di cui all’art. 29 C.G.S.

Quanto al lancio di rotoli di carta, la reclamante pone in risalto come lo stesso sia avvenuto anteriormente all’inizio della gara, e come il proprio addetto all’arbitro abbia prontamente rimosso la carta, facendo sì che la partita iniziasse senza ritardi.

In relazione alla condotta dei tifosi consistita nel lanciare sputi all’indirizzo di alcuni tesserati avversari, pur senza contestare il fatto, la reclamante deduce che lo stesso era stato causato dalla precedente condotta di un calciatore avversario che aveva rivolto degli sputi a un bambino posizionato nei pressi della panchina, e anche in questo caso un dirigente del Martina Calcio si era adoperato per far allontanare i tifosi. Tra l’altro la stessa società ha dotato l’area della panchina ospite di alcuni pannelli di protezione volti a evitare proprio effetti in danno di persone di comportamenti di tal fatta, e il che di nuovo darebbe conferma della condotta diligente tenuta dalla società.

Quanto alle espressioni ingiuriose rivolte dai tifosi del Martina Calcio a un dirigente avversario, la reclamante deduce l’impossibilità per la società di intervenire su tali condotte, e sottolinea la propria correttezza e diligenza nel trasmettere prima di ogni gara messaggi tramite speaker coi quali si invitano tutti i tifosi a mantenere comportamenti corretti e rispettosi.

Concludendo in conformità, la reclamante ha chiesto l’annullamento della sanzione inflittale.

Alla riunione del 23 maggio 2024 il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere parzialmente accolto, per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

La condotta sanzionata a carico della società è descritta nel rapporto del commissario di campo come segue: “ Qualche istante prima dell’inizio della gara, i sostenitori del Martina situati in tribuna, hanno lanciato sul terreno di gioco N. 7 (sette) rotoli di carta.

In occasione dell’uscita dal terreno di gioco del Dir. Acc. Uff. della società Casarano perché espulso, alcuni sostenitori (Martina) avvicinandosi alla rete di protezione che delimita la tribuna, rivolgevano nei riguardi del suddetto tesserato, parole offensive, in particolare ‘Testa di Cazzo’.

Al 42° del ST, alcuni […] sostenitori (Martina) situati a ridosso della panchina occupata dai tesserati del Casarano, sputavano senza tuttavia colpirli alcuni tesserati che si erano avvicinati alla rete di protezione. Inoltre rivolgevano nei confronti dei medesimi espressioni offensive. La situazione veniva prontamente ricomposta grazie all’intervento del Dir. Acc. Uff. della Società Martina”.

Lo stesso rapporto dà conto inoltre dell’utilizzo di n. 10 fumogeni da parte dei tifosi del Martina, “nel proprio settore” “ripetute volte nel corso della gara” (cioè non in un tempo circoscritto e ben delimitato).

Alla luce di tale rapporto, provvisto di fede privilegiata in ordine ai fatti rilevati ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., nella specie è ben dato ravvisare i presupposti per l’integrazione della fattispecie dei “Fatti violenti dei sostenitori” ex art. 26, comma 1, C.G.S. (“Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all’interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone”), considerato che in effetti il comportamento tenuto dai tifosi del Martina assumeva una connotazione di violenza, fra cui rientra senz’altro anche lo sputo (cfr. l’art. 35, comma 1, C.G.S.), oltreché il lancio di oggetti in campo, non importa se anteriormente all’inizio della gara, considerato che l’art. 26, comma 1, C.G.S. fa riferimento appunto ai fatti commessi “in occasione” della stessa.

Al riguardo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte Sportiva ha posto in risalto, da un lato, che “ è da escludere che la norma [di cui all’art. 26 C.G.S.] si limiti a sanzionare violenze fisiche, pestaggi, colluttazioni o impiego di strumenti atti ad offendere, dal momento che l’intento del legislatore federale è quello di assicurare il regolare e leale svolgimento delle competizioni sportive in un clima pacifico e disteso in campo e fuori, sicché, da questo punto di vista, debbono essere considerate sanzionabili anche le condotte intimidatorie e le aggressioni verbali, in quanto idonee a turbare il clima di serenità […]”; dall’altro, che “In ambito sportivo […] l’intento del legislatore è […] quello di tutelare la regolarità e la lealtà delle competizioni, assicurando che esse si svolgano in un clima di serenità in campo e fuori, considerando sempre che il principio del fair play costituisce l’in sé dell’ordinamento sportivo”, sicché “un rilevante pericolo di significativo nocumento fisico o psichico, in campo o fuori - prodotto da comportamenti non solo violenti ma anche intimidatori o aggressivi - minacciato a coloro che, a qualsiasi titolo, prendono parte alla competizione agonistica, può essere considerato ‘pericolo per la pubblica incolumità’ nella peculiare accezione della disciplina sportiva” (CSA, I, 28 novembre 2022, n. 49).

Parimenti si ravvisano nella specie, poi, i presupposti dell’illecito di cui all’art. 25, comma 3, C.G.S., di per sé derivante dall’introduzione e utilizzo di materiale pirotecnico, nella specie consistente in 10 fumogeni.

In tale contesto, non può peraltro ritenersi integrata l’esimente (o attenuante, in relazione, rispettivamente, al primo o al secondo comma) di cui all’art 29 C.G.S. invocata dalla reclamante, che presuppone il ricorrere di una o più delle specifiche circostanze elencate (cfr. art. 29, comma 1, lett. a)-e), e successivo comma 2), nessuna delle quali coincide tuttavia con la fattispecie concreta in esame.

Nondimeno, la condotta fattiva tenuta dalla società (che aveva pubblicato sul proprio profilo Facebook un invito a evitare l’utilizzo di fumogeni, e che si adoperava, mediante proprio dirigente, in occasione dell’episodio degli sputi lanciati dai tifosi, così favorendo la ricomposizione della situazione, come risulta dal rapporto commissariale, ciò oltre alla diffusione del c.d. “messaggio antiviolenza”), e il limitato portato lesivo (ferma la chiara riprovevolezza e rimproverabilità) degli episodi sono da ritenersi tali da rendere sproporzionata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo e richiedere una riduzione dell’ammenda all’importo di 2.000,00, che meglio si confà al livello di disvalore espresso dai fatti occorsi, ferma la diffida, avente anche una funzione special-preventiva pro futuro.

In conclusione, per le suesposte ragioni, il reclamo va parzialmente accolto, con riduzione dell’ammenda all’importo di 2.000,00, confermata la diffida.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, in riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione dell’ammenda a 2.000,00 con diffida.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Alberto Urso                                                          Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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