F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0241/CSA pubblicata del 7 Giugno 2024 – SDARL Varesina Sport C.V.

 

Decisione/0241/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0325/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Componente

Antonino Tumbiolo - Componente (Relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero n. 0325/CSA/2023-2024, proposto dalla società SSDARL Varesina Sport C.V. in data 21.05.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 132 del 14.05.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 23.05.2024, il dott. Antonino Tumbiolo e uditi il Direttore Generale della società reclamante Sig. Massimiliano Di Caro e il calciatore Marco Gasparri.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società SSDARL Varesina Sport C.V.  ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflitta al calciatore Marco Gasparri in relazione alla gara di Campionato di Serie D, Girone B,  Piacenza Calcio 1919 SRL-Varesina Sport C.V. del 12.05.2024 (cfr. Com. Uff. n.  132 del 14.05.2024).

Il Giudice Sportivo ha inflitto al signor Marco Gasparri la suddetta sanzione, motivando così il provvedimento: “Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara".

La società reclamante, anche con l'intervento in udienza del Direttore Generale e del calciatore,  attribuisce il comportamento del calciatore alla tensione del momento, dovuta all'importanza della gara e chiede che si tenga conto della condotta del calciatore durante tutti gli anni di carriera.

La società reclamante ha concluso chiedendo, in via principale, di annullare il provvedimento sanzionatorio ed, in via subordinata, di ridurre le giornate di squalifica.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il 23 maggio 2024, il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

La decisione del Giudice Sportivo è stata presa sulla base del referto arbitrale, nel quale la condotta del calciatore veniva così descritta dall'Assistente 1 sig. Pietro Serra "Al 2° del secondo tempo supplementare veniva espulso il calciatore numero 7 della Varesina che si trovava in panchina il signor Gasparri Marco perché rivolgeva frasi offensive contro la decisione del direttore di gara: "vaffanculo, non capisci un cazzo, stronzo, chi ti ha mandato".

La Corte ritiene che, nel caso di specie, debba trovare piena applicazione il principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo ai rapporti degli ufficiali di gara circa i fatti accaduti e le condotte tenute dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, anche in ragione del fatto che nessun elemento probatorio di segno contrario è offerto dalla reclamante.

Nè possono assumere rilevanza nel presente giudizio le argomentazioni relative all'importanza della gara per la società reclamante o quelle relative al comportamento del calciatore in altre circostanze, perché evidentemente insuscettibili di condurre ad una riduzione della sanzione inflitta al di sotto delle quattro giornate di squalifica, costituenti il minimo edittale previsto dall’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.

P.Q.M

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonino Tumbiolo                                                Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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