F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0242/CSA pubblicata del 7 Giugno 2024 – Sig. Roberto Malotti

 

Decisione/0242/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0324/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Andrea Galli - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0324/CSA/2023-2024, proposto dal Sig. Sig. Roberto Malotti in data 17.05.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n.132 del 14.05.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 23.05.2024, l’Avv. Andrea Galli e uditi l'Avv. Fabio Giotti per il reclamante e il Sig. Roberto Malotti.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Sig. Roberto Malotti ha proposto reclamo avverso la sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND (cfr. Com. Uff. n. 132 del 14.05.2024), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, girone E, U.S. Grosseto 1912 / Livorno 1915 S.S.D.R.L. del 12.05.2024.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato l’allenatore per 7 giornate effettive di gara “Per avere protestato, al termine della gara, nei confronti dell’Arbitro, al quale, dopo la notifica dell'espulsione, rivolgeva anche reiterate espressioni offensive, tentando di venire a contatto con il medesimo non riuscendovi solo per l'intervento dei propri dirigenti. Inoltre, al termine della gara, entrava indebitamente nello spogliatoio riservato alla Terna Arbitrale protestando per la direzione di gara e costringendo l'Arbitro a richiedergli più volte ( 2 ) di allontanarsi”.

Il reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo in relazione al comportamento da lui posto in essere, domandando l’applicazione dell’istituto della continuazione ed in ogni caso delle circostanze attenuanti di cui all’art.13, comma 1, lett c), ovvero del comma 2, del C.G.S. L’allenatore ha sostenuto, in particolare, di essersi limitato a muovere una protesta, seppur vibrata, di non aver mai tentato di entrare a contatto con il Direttore di Gara e di essere stato autorizzato da quest’ultimo al termine della gara ad entrare negli spogliatoi per un chiarimento.

Il reclamante, pertanto, ha richiesto disporsi la riduzione della squalifica nella misura ritenuta di giustizia.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 23 maggio 2024, è comparso il reclamante personalmente, assistito dall'Avv. Fabio Giotti, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta all’allenatore Malotti.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta quanto segue:

-REFERTO Arbitro: “Al termine della gara dopo il triplice fischio, con il risultato di 3 a 2 in favore del Grosseto il Mister con fare minaccioso si avvicina per protestare per la direzione di gara. A suo dire non uniforme. Alla notifica del provvedimento il suo stato emotivo degenera completamente, il solo intervento di 2 o tre Dirigenti della sua squadra locale evita un possibile confronto ravvicinato. Non riuscendo più ad entrare in contatto con il direttore di gara mi rivolge una serie indefinita di epiteti irriguardosi carichi di rabbia feroce. Al termine della doccia con la pretesa di venire a chiedere scusa in presenza del suo direttore sportivo e del componente OT can d, si siede senza il permesso in spogliatoio ed inizia una lunga conversazione priva di reale contenuto costruttivo, finalizzato a ledere l'integrità personale dell'arbitro. Dopo averlo ascoltato lo invito ad uscire e solo al secondo invito se ne va.”

-INTEGRAZIONE REFERTO, con mail del 13.05.2024: “In supplemento al comunicato inviato sono a riportare le parole testuali del mister espulso. Sei una testa di cazzo, un gran coglione, che cazzo ci vieni a fare qui, ma ritorna a casa tua figlio di puttana.”

-INTEGRAZIONE REFERTO, con mail del 14.05.2024: “In supplemento al comunicato inviato sono a riportare l'atteggiamento del mister in spogliatoio. Tiene un atteggiamento di proteste nei miei confronti criticando la direzione di gara.”

-RAPPORTO COMMISSARIO DI CAMPO: “Espulso a gara finita l'allenatore Sig. Roberto Malotti. Entrava al triplice fischio finale sul terreno dì gioco cercando il contatto con il direttore dì gara andandogli molto vicino proferendo frasi irriguardose e offensive riguardo il suo ruolo. Veniva bloccato e allontanato grazie al fattìvo intervento dei Dirigenti della sua squadra.”

Questa Corte ritiene di dover accedere ad una riduzione della sanzione inflitta, in ragione della ponderazione della condotta complessivamente considerata, anche in considerazione del fatto che il contegno mantenuto dall’allenatore all’interno dello spogliatoio dell’Arbitro non sembra avere connotati di rilevanza disciplinare. Inoltre, il comportamento del tesserato sanzionato deve essere inquadrato e qualificato, anche in termini sanzionatori, sotto il profilo della continuazione, che risulta collegare le singole fattispecie descritte e delineate negli atti di gara, ferma comunque l’indubitabile connotazione offensiva delle espressioni proferite all’indirizzo dell’Arbitro stesso.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dal Sig. Malotti deve essere accolto e la sanzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo ridotta a cinque giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 5 (cinque) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                     Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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