F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0244/TFN – SD del 10 Giugno 2024 (motivazioni) – Ricorso del Frosinone Calcio Srl – Reg. Prot. 228/TFN-SD
Decisione/0244/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0228/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Serena Callipari – Componente
Andrea Fedeli - Componente
Maurizio Lascioli – Componente
Francesca Paola Rinaldi - Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 30 maggio 2024, sul ricorso ex art. 30 CGS CONI proposto dalla società Frosinone Calcio Srl, per la violazione dei doveri associativi e la illegittima distribuzione di risorse economiche da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie A, oggetto della deliberazione dell’Assemblea assunta in data 11 maggio 2022, nei confronti di Lega Nazionale Professionisti Serie A, Atalanta Bergamasca Spa, Bologna FC 1909 Spa, Cagliari Calcio Spa, Empoli FC Srl, ACF Fiorentina Srl, Genoa CFC Spa, Hellas Verona Spa, FC Internazionale Spa, Juventus FC Spa, SS Lazio Spa, AC Milan Spa, SSC Napoli Spa, AS Roma Spa, US Salernitana Calcio Srl, UC Sampdoria Spa, US Sassuolo Srl, Spezia Calcio Srl, Torino FC Spa, Udinese Spa, Venezia FC Srl, Parma Calcio 1913 Srl, Brescia Calcio Spa, Spal Srl, FC Crotone Srl, US Lecce Spa, Benevento Calcio Srl, Fallimento AC Chievo Verona Srl e Lega Nazionale Professionisti Serie B, la seguente
DECISIONE
Il ricorso del Frosinone Calcio Srl
Con ricorso ex art. 30 CGS-CONI, proposto nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie A (d’ora innanzi anche LNPA), della Lega Nazionale Professionisti Serie B (d’ora innanzi anche LNPB), di tutte le società associate, nel corso della stagione sportiva 2021/2022, alla LNPA e di tutte le società che avevano partecipato ad almeno un Campionato di Serie A nel corso del triennio 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 (d’ora innanzi anche il Triennio), ma che non erano associate alla LNPA nella stagione sportiva 2021/2022, il Frosinone Calcio srl chiedeva al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
nel merito in via principale:
- di accertare la lesione della situazione giuridicamente protetta in capo alla ricorrente e, per l’effetto, ritenere illegittima, inefficace e invalida la distribuzione delle risorse economiche operate con la delibera dell’Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A del giorno 11 maggio 2022, di € 52.500.050,00, riferita alla transazione con Mediapro a titolo di risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale per la concessione dei Diritti Audiovisivi per il Campionato Serie A nel triennio 2018/2021.
In conseguenza di quanto precede, si chiede all’Ill.mo Tribunale Federale:
- in via principale, di liquidare l’importo in favore della ricorrente tenuto conto delle stagioni di partecipazione al Campionato di Serie A nel corso del triennio 2018/2021 e dei criteri applicati, per ogni singola stagione sportiva, secondo il Decreto Melandri.
- In via subordinata, di fissare un termine entro cui la Lega Nazionale Professionisti Serie A convochi i soggetti aventi titolo per deliberare i criteri di distribuzione delle risorse derivanti dall’accordo transattivo con Mediapro in favore delle associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A nel Triennio 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
iii) Sempre nel merito, in subordine:
di accertare la lesione della situazione giuridicamente protetta in capo alla ricorrente e, per l’effetto, condannare la Lega Nazionale Professionisti al risarcimento del danno in favore della ricorrente, da liquidarsi tenendo conto del numero delle stagioni sportive di militanza in Serie A nel corso del triennio 2018/2021 e sulla base dei criteri del Decreto Melandri.
iv) In ogni caso
Con ogni più ampia riserva di integrare, modificare i motivi, le argomentazioni e le istanze istruttorie, nonché le conclusioni quivi rassegnate.
Con vittoria di spese e compensi.
A fondamento del ricorso, il Frosinone deduceva:
- l’illegittimità della delibera assunta, in data 11 maggio 2022, dall’assemblea della LNPA, in forza della quale era stata deliberata la ripartizione, tra le società associate nel corso della stagione 2021/2022 alla LNPA, secondi i criteri della Legge Melandri vigenti ratione temporis, della somma di € 52.500.050,00 rinveniente dalla transazione conclusa tra la LNPA e la società Mediapro Italia Srl in relazione a un giudizio instaurato nel 2018 contro tale ultima società, avente ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione per inadempimento del contratto per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi ai campionati del triennio 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
Secondo il Frosinone, in particolare, con la succitata delibera si sarebbe consentito di far beneficiare ad alcune società (quelle non partecipanti al campionato di serie A nel triennio 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, ma associate alla LNPA nella stagione 2021/2022) di un ricavo non giustificato e, ad altre società (quelle sia partecipanti al campionato di Serie A nel suddetto triennio e sia associate alla LNPA nella stagione 2021/2022), di un ricavo maggiore del dovuto, in pregiudizio di quelle società, come il Frosinone, che, in quanto partecipanti ad almeno un campionato di serie A nel Triennio, erano le uniche legittimate a ricevere le somme derivanti dalla transazione conclusa con Mediapro Italia. Ciò perché le somme rinvenienti dalla transazione dovevano ritenersi comunque riconducibili al contratto concluso con Mediapro, avente ad oggetto la commercializzazione dei diritti audiovisivi del Triennio e, quindi, di diritti di cui era titolare il Frosinone e le altre società partecipanti ai campionati di Serie A del Triennio;
- in ogni caso, la condotta tenuta dalla LNPA e dalle associate della stagione 2021/2022, in spregio del principio del naeminem laedere, avrebbe comportato una lesione della situazione giuridicamente protetta facente capo al Frosinone con conseguente diritto a percepire la quota parte di spettanza.
La memoria della LNPA e delle società associate nella stagione 2021/2022
Con atto del 27 maggio 2024, si costituiva in giudizio la LNPA, la quale in via preliminare eccepiva sia l’inammissibilità del ricorso, per violazione dei termini di cui all’art. 30 CGS CONI, e sia la nullità dello stesso. Nel merito ne chiedeva il rigetto.
Si costituivano, altresì, alcune delle società associate alla LNPA nella stagione 2021/2022 e, in particolare, la US Salernitana 1919 Srl, la Hellas Verona FC Spa, l’Empoli Football Club Spa e la Spezia Calcio Srl, le quali preliminarmente eccepivano, alcune, il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, tutte, l’inammissibilità del ricorso per tardività e comunque ne deducevano l’infondatezza.
La memoria della LNPB e delle società partecipanti a uno dei campionati del triennio
Con atto del 25 maggio 2024, si costituiva la LNPB chiedendo al Tribunale di accertare la lesione della situazione giuridicamente protetta in capo alla LNPB e, per l’effetto ritenere illegittima, inefficace e invalida la delibera dell’Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A dell’11 maggio 2022 con riguardo al punto 7) all’ordine del giorno, nella parte in cui non riconosce sull’importo di cui alla Transazione pari ad € 52.500.050,00 la devoluzione mutualistica dovuta in favore di Lega Nazionale Professionisti Serie B, e per l’effetto, liquidare in favore di quest’ultima l’importo pari al 7,5% della predetta somma ovvero la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari e con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e chiedere mezzi istruttori.
A fondamento della domanda, la LNPB, facendo propri i principi invocati dal Frosinone Calcio in ordine alla natura delle somme rinvenienti dalla transazione conclusa con la Mediapro e quindi all’illegittimità della delibera della LNPA dell’11.5.2022, sosteneva di aver diritto a una percentuale delle somme distribuite in forza dell’art. 22 D. Lgs. 9/2008, nonché in forza di un accordo concluso con la LNPA in data 29 luglio 2009.
Si costituivano, infine, la SPAL Srl, la quale ritenendosi lesa dalla stessa delibera impugnata dal Frosinone, riferiva di dover esaminare la documentazione relativa alla vicenda de qua e valutare la possibilità di presentare distinto e autonomo ricorso.
La replica del Frosinone Calcio
Con memoria ex art. 87, comma 1 CGS, del 27 maggio 2024, il Frosinone Calcio precisava che la presente azione non ha ad oggetto l’impugnazione della delibera assembleare del 11 maggio 2022, bensì riguarda la condotta imputabile alla Lega e alle associate che hanno deciso e beneficiato della distribuzione di una somma, per Salernitana e Venezia non dovuta, e per le altre società beneficiarie dell’erogazione verosimilmente maggiore di quanto dovuto, cui è conseguito il danno alla posizione giuridicamente protetta in capo al Frosinone e alle altre aventi diritto sia a titolo di responsabilità contrattuale derivante dal rapporto associativo ratione temporis e di mandato verso la Lega Serie A sia, in ogni caso, extracontrattuale per lesione del principio del naeminem laedere.
Con riferimento alle sollevate eccezioni di inammissibilità del ricorso per violazione dei termini ex art. 30 CGS CONI, il Frosinone deduceva, in ordine al primo termine contemplato dalla norma, di aver potuto apprendere solo con la ricezione del verbale assembleare del’11 maggio 2022, avvenuta in data 5 aprile 2024, i contorni della questione; in ordine al secondo termine, ossia quello di un anno dall’accadimento, che tale evento sarebbe coinciso con il momento in cui le somme oggetto della delibera dell’11 maggio 2022 sarebbero state distribuite in favore delle società.
In ogni caso, i termini di cui all’art. 30 CGS CONI non avrebbero carattere perentorio, bensì ordinatorio.
Il Frosinone chiedeva, comunque, di essere rimesso in termini.
L’udienza del 30 maggio 2024
Il giudizio era chiamato all’udienza del giorno 30 maggio 2024, tenutasi in modalità videoconferenza.
A detta udienza compariva, per il ricorrente, l’Avv. Domenico Marzi, il quale, preliminarmente, nel dare atto della ricezione della notifica di un ricorso presentato dal Parma Calcio 1913 Srl la stessa mattina dell'udienza, avente ad oggetto le medesime questioni sollevate dal Frosinone, chiedeva un rinvio dell’udienza al fine della riunione dei procedimenti.
Con riferimento alle eccezioni di inammissibilità del ricorso, l’Avv. Marzi insisteva sulla natura ordinatoria dei termini la cui violazione era contestata e sosteneva che il dies a quo doveva ritenersi coincidente con il momento in cui le somme oggetto della delibera dell’11 maggio erano state distribuite in favore delle società.
Nel merito si riportava ai propri scritti.
Compariva, inoltre, il Prof. Romano Vaccarella, per la LNPA, il quale insisteva per l’accoglimento dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, sostenendo la notorietà della notizia relativa alla transazione con Mediapro e alla conseguente distribuzione delle risorse economiche, la perentorietà dei termini e la circostanza che il fatto costitutivo del diritto oggi azionato sarebbe la delibera assunta dall’assemblea della LNPA e non la distribuzione delle risorse.
Analoghe difese venivano svolte dalle altre parti e, in particolare, dal Prof. Francesco Fimmanò e dal Prof. Salvatore Sica, comparsi per la US Salernitana 1919 Srl, dall’Avv. Stefano Artini, per la società Empoli FC Srl, dall’Avv. Stefano Fanini, per la società Hellas Verona Spa, dall’Avv. Davide Ursoleo in sostituzione dell'Avv. Maurizio Maria Scaccabarozzi, per la società Spezia Calcio Srl.
Le succitate parti estendevano l’eccezione di inammissibilità del ricorso del Frosinone Calcio anche alle domande svolte dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B.
Comparivano, altresì, gli Avv.ti Gabriele Nicolella, Andrea Magnanelli e Paola Pezzali per la Lega Nazionale Professionisti Serie B, i quali, nel riportarsi ai propri atti, con riferimento alle eccezioni di inammissibilità deducevano di non aver mai avuto piena conoscenza di tutti gli atti inerenti alla distribuzione delle risorse economiche deliberata in sede di assemblea di Lega dell’11 maggio 2022 e che, pertanto, il termine di 30 giorni di cui all’art. 30 CGS CONI non aveva mai cominciato a decorrere.
Gli avvocati insistevano sull’accoglimento della domanda di rimessione in termini formulata dal Frosinone.
Comparivano, infine, gli Avv.ti Alberto Fantini e Gianluca Cambareri per la società Spal Srl.
All’esito della discussione il Tribunale riservava la decisione.
I motivi della decisione
1. Preliminarmente, il Tribunale respinge la richiesta del Frosinone Calcio Srl di rinvio dell’udienza al fine della riunione del presente procedimento con quello avente ad oggetto il ricorso depositato dal Parma Calcio 1913 Srl in data 30 maggio 2024, atteso che dello stesso non si è potuto leggere il contenuto e, in particolare, causa petendi e petitum, e quindi procedere al vaglio di ammissibilità da parte del Presidente del Tribunale.
2. Sempre in via preliminare deve essere affrontata l’eccezione, sollevata da alcune parti, di difetto di giurisdizione del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare, in favore del giudice ordinario.
Come noto, il giudice ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa attorea. Nel fare ciò, la domanda deve essere interpretata con riferimento alla reale volontà della parte avuto riguardo alla finalità perseguita, quale emergente non solo in modo formale dalla formulazione letterale delle conclusioni assunte nell’atto introduttivo, ma anche, implicitamente ed indirettamente, dall’intero contenuto dell’atto che la contiene e dallo scopo pratico perseguito dall’istante nel ricorrere all’autorità adita.
Dal tenore dell’atto introduttivo del Frosinone Calcio, dalle vicende di fatto rappresentate dallo stesso e dalle conclusioni formulate, si evince che la domanda principale avanzata dalla ricorrente ha ad oggetto l’accertamento dell’invalidità della delibera adottata dall’assemblea della LNPA in data 11 maggio 2022, in quanto, proprio per effetto di tale delibera, si sarebbe proceduto ad una illegittima distribuzione, tra le associate alla LNPA della stagione 2021/2022, delle risorse economiche rinvenienti dalla transazione conclusa con Mediapro.
La circostanza che la domanda principale avanzata dal Frosinone Calcio abbia ad oggetto l’accertamento della illegittimità di una delibera della Lega Nazionale Professionisti Serie A rende priva di pregio l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da alcune parti.
L’art. 8, comma 10, dello Statuto della Lega Nazionale Professionisti Serie A, intitolato Impugnazioni delibere assembleari e consiliari, stabilisce che “per le impugnazioni delle delibere assembleari e consiliari la giurisdizione in via esclusiva competerà a organi giurisdizionali interni della giustizia sportiva, ai sensi dell’art. 79 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il rito di cui all’art. 86 del Codice di Giustizia Sportiva”.
A sua volta, l’art. 79 CGS stabilisce che “il Tribunale federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale o ai Giudici sportivi territoriali”.
Alla stregua di tali norme è evidente, dunque, la giurisdizione/competenza del Tribunale adito.
Né, per ritenere il contrario, può valere la circostanza che, con la memoria integrativa depositata in data 27 maggio, il Frosinone ha dedotto che la presente azione non avrebbe ad oggetto l’impugnazione della delibera assembleare dell’11 maggio 2022. Come innanzi detto, difatti, dal tenore degli atti e dalle conclusioni formulate, richiamate anche nella memoria integrativa, emerge con chiarezza che la domanda principale del Frosinone sia proprio l’impugnazione della delibera in questione. Del resto, la effettiva corresponsione delle risorse de quibus altro non è che la diretta e doverosa conseguenza della delibera dell’11 maggio 2022, la cui caducazione è presupposto ineliminabile per l’ipotetica illegittimità di detta corresponsione.
In ogni caso, il discorso non cambierebbe neppure laddove si volesse ritenere che, per effetto della suddetta precisazione, il Frosinone abbia implicitamente rinunciato alla propria domanda principale.
Come noto, difatti, per il principio della perpetuatio iurisdictionis, la competenza del giudice si determina al momento della proposizione della domanda, cosicché eventuali modificazioni successive, che possono anche consistere nella rinuncia a una domanda, non determinano spostamenti della giurisdizione o della competenza in capo ad altro giudice.
In definitiva, deve ritenersi infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale Federale adito.
3. Deve, invece, ritenersi fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dei termini di cui all’art. 30 CGS CONI, sollevata dalla LNPA e da tutte le società alla stessa associate nella stagione 2021/2022.
Il Frosinone Calcio Srl, come si è visto, ritenendosi titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale, ha adito, ai sensi dell’art. 30 CGS CONI, il Tribunale Federale Nazionale per chiedere, in via principale, l’accertamento dell’invalidità della delibera assunta dall’assemblea della LNPA l’11 maggio 2022, in quanto avente ad oggetto una illegittima distribuzione di risorse economiche in favore delle associate alla LNPA della stagione 2021-2022 e, in subordine, previo accertamento dell’intervenuta lesione della situazione giuridicamente protetta, il risarcimento dei danni.
L’art. 30 CGS CONI, ai primi due commi, così recita: "1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale.
2. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall’accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale".
La norma individua, dunque, due termini decadenziali entro i quali il ricorso deve essere depositato innanzi al Tribunale federale.
Il primo termine è di 30 giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto.
Il secondo termine è, invece, un termine di chiusura, in quanto è previsto che il ricorso deve essere comunque depositato non oltre un anno dall’accadimento.
La ratio di tale ultimo termine risiede nell’esigenza di garantire la stabilità e la certezza delle situazioni giuridiche, evitando, quindi, che un determinato atto o fatto possa essere messo in discussione sine die.
Il rapporto tra i due termini contemplati dall’art. 30 CGS CONI è stato delineato dal Collegio di Garanzia del CONI.
Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia del CONI (S.U. Collegio Garanzia CONI 19/2020), in particolare, il termine, cd. lungo, di un anno dall’accadimento ha valenza residuale rispetto al termine, cd. breve, di 30 giorni previsto dalla medesima norma.
La natura residuale del termine cd. lungo ha come conseguenza, secondo il Collegio di Garanzia, che lo stesso può ritenersi operativo solo nei casi in cui non vi sia stata una previa piena conoscenza infrannuale dall’accadimento degli atti o fatti lesivi.
Ciò significa che il ricorso non potrà essere proposto oltre un anno dall’accadimento, non solo nell’ipotesi in cui il ricorrente, in tale periodo di un anno, non abbia avuto conoscenza dell’atto o fatto lesivo della propria situazione giuridicamente protetta (in caso contrario opererebbe il termine breve di 30 giorni), ma anche nell’ipotesi in cui il ricorrente abbia avuto notizia dell’evento lesivo dopo il decorso di un anno dall’accadimento.
Ragionare diversamente, e quindi ritenere tempestivo un ricorso ex art. 30 CGS CONI presentato dopo che sia comunque trascorso un anno dall’accadimento, significherebbe privare di qualsiasi fondamento la disposizione avente ad oggetto la previsione del termine lungo, il quale risulterebbe di fatto inapplicabile.
Del resto, non pare priva di significato la circostanza che il ripetuto art. 30 faccia decorrere il termine breve di impugnazione dalla piena conoscenza dell’atto o del fatto; laddove il decorso del termine lungo, con conseguente decadenza dalla proponibilità del ricorso, è legato al “mero” accadimento della lesione della situazione giuridicamente protetta, indipendentemente dalla sua piena conoscenza o meno da parte del ricorrente.
3.1 Nel caso di specie, il Frosinone Calcio ha depositato innanzi a questo Tribunale Federale il ricorso ex art. 30 CGS CONI in data 6 maggio 2024 e, quindi, ben oltre un anno dall’assunzione della delibera della LNPA, avvenuta in data 11 maggio 2022, dalla quale, secondo la prospettazione dello stesso Frosinone Calcio, sarebbe derivata la lesione della situazione giuridicamente protetta nell’ambito dell’ordinamento federale.
L’applicazione dei principi innanzi evidenziati porta, dunque, a ritenere inammissibile il ricorso, anche se lo stesso è stato depositato entro 30 giorni dalla data in cui il Frosinone ha ricevuto dalla LNPA copia della delibera impugnata.
In ordine a tale ultimo aspetto vi è comunque da sottolineare che il Frosinone era pienamente in condizione di acquisire conoscenza dell’accadimento ritenuto dalla stessa lesivo.
È noto che il dies a quo del termine di decadenza è da ricollegare alla data in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dei fatti che legittimano l’esercizio dell’azione. Tale conoscenza, tuttavia, può configurarsi anche in tutti i casi in cui il ricorrente, con l’uso dell’ordinaria diligenza, avrebbe potuto conoscere i suddetti fatti.
Ciò che rileva, in altri termini, è la conoscibilità degli elementi necessari ad individuare i profili di illegittimità degli atti o fatti che si vogliono far valere.
Nel caso di specie, lo stesso ricorrente evidenzia di essere stato a conoscenza, sin dal 2018, della pendenza del giudizio avente ad oggetto la richiesta danni alla Mediapro in relazione ai diritti audiovisivi del Triennio.
Nonostante ciò il Frosinone non ha mai richiesto, neppure allorquando nella stagione 2022-2023 è tornato a far parte della LNPA, di avere notizie o informazioni in ordine al contenzioso e al suo esito.
Non solo. Dai documenti in atti si evince sia che LNPA aveva provveduto a pubblicare sul proprio sito l’avviso di convocazione dell’assemblea dell’11 maggio 2022 con all’ordine del giorno “Transazione Mediapro: ripartizione risorse”, sia che la vicenda aveva avuto risalto mediatico.
A ciò si aggiunga che allorquando, in data 19 febbraio 2024, il Frosinone ha avanzato alla LNPA istanza di accesso agli atti ha espressamente richiesto di avere copia di “Tutti gli atti e documenti del giudizio civile celebrato tra LNPA e Mediapro innanzi al Tribunale civile di Milano; - Delibera assembleare di incarico al Consiglio Direttivo e/o Amministratore Delegato ai fini della transazione della controversia giudiziale; - Delibera assembleare di approvazione alla stipula della transazione della controversia giudiziale; - Atto di transazione e atto rinuncia all’azione giudiziale con accettazione della controparte; - Delibera assembleare di ripartizione delle risorse derivanti dalla transazione; - Ogni ulteriore documentazione agli atti, inclusa la corrispondenza con le Associate, con i professionisti che hanno patrocinato la Lega, nonché tra questi ed i colleghi di controparte, relativamente a tale questione”
Ciò, dunque, dimostra la conoscenza, da parte del Frosinone Calcio, quantomeno dal 19 febbraio 2024, dell’esistenza della delibera in questione e degli elementi necessari per comprenderne gli effetti pregiudizievoli.
3.2 Le conclusioni cui è giunto il Tribunale in ordine all’inammissibilità del ricorso non possono essere superate da quanto detto, sia con la memoria integrativa e sia in udienza, dal Frosinone Calcio.
Il Frosinone ha, in primo luogo, dedotto che i termini di cui all’art. 30 GGS CONI sarebbero ordinatori e non perentori.
Il Tribunale ritiene tale conclusione non condivisibile.
Come noto, la perentorietà di un termine, laddove non espressamente prevista, può desumersi anche dalle conseguenze o dagli effetti, normativamente previsti, che derivano dal suo superamento, quali una preclusione o una decadenza.
L’art. 30 CGS CONI, nel prevedere il doppio termine per proporre ricorso innanzi al Tribunale federale, stabilisce che “ Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale”.
La norma, dunque, individuando come conseguenza del superamento dei termini dalla stessa contemplati la decadenza, attribuisce natura perentoria ai suddetti termini.
Del resto, sia la giurisprudenza di questo Tribunale (Decisione n. 69/TFN-SD 2020/2021) sia la giurisprudenza del Collegio di Garanzia (S.U. Collegio Garanzia CONI 19/2020) ritengono i suddetti termini perentori.
Il Frosinone, sempre a sostegno della tempestività del proprio ricorso, ha anche sostenuto che il termine di un anno ex art. 30 CGS CONI decorerebbe non dalla data della assunzione della delibera, ma bensì dal momento in cui le risorse economiche rinvenienti dalla transazione con Mediapro sarebbero state effettivamente distribuite alle associate LNPA della stagione 2021-2022.
Anche tale deduzione non è fondata.
Come noto, le delibere assembleari, ivi comprese le delibere della LNPA, sono espressione della volontà dei soci o associati manifestata attraverso il voto assembleare.
È, dunque, attraverso l’approvazione delle delibere che si producono gli effetti giuridici nascenti da quella specifica manifestazione di volontà espressa dai soci o dagli associati.
Tanto ciò è vero che la legge, salvo alcuni casi espressamente previsti, ritiene le delibere immediatamente esecutive.
Se, dunque, è con l’adozione della delibera che si determinano gli effetti voluti dai soci o dagli associati, questo deve essere considerato il momento a partire dal quale i soggetti che si ritengano lesi dalla decisione assunta possono agire per far rimuovere gli effetti di cui si dolgono.
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, è evidente che il momento in cui sorge l’effetto di cui oggi si duole il Frosinone Calcio, ossia la distribuzione di risorse economiche in parte spettanti alla stessa, coincide con l’assunzione della delibera dell’11 maggio 2022, mentre l’effettiva e materiale successiva distribuzione delle risorse deve essere considerata quale atto meramente esecutivo di una decisione già pienamente formata e, come tale, inidoneo a rappresentare l’accadimento previsto dall’art. 30 CGS CONI quale dies a quo.
In definitiva, il ricorso del Frosinone Calcio Srl deve ritenersi inammissibile, in quanto proposto oltre il termine perentorio di un anno dall’accadimento, senza contare la presenza di circostanze che inducono a ritenere sussistere una conoscibilità anteriore degli elementi necessari ad individuare i profili di illegittimità degli atti o fatti contestati.
4. Deve essere, infine, disattesa l’istanza del Frosinone Calcio volta ad ottenere una remissione in termini.
Come noto, l’istituto della rimessione in termini richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà, che presenti il carattere dell'assolutezza e non della mera difficoltà, ovvero in generale da impedimenti che non potrebbero essere rimossi con una condotta mediamente diligente.
Ebbene, nel caso di specie non può ravvisarsi la sussistenza di una causa non imputabile.
Come si è innanzi detto, il Frosinone Calcio era a conoscenza della pendenza del giudizio con la Mediapro, l’avviso di convocazione dell’assemblea, con il relativo ordine del giorno, era stato pubblicato sul sito della Lega, del fatto era stata data diffusione mediatica.
Tutte queste circostanze portano a concludere per la non sussistenza dei presupposti per ritenere l’inerzia del Frosinone Calcio incolpevole.
5. Nel costituirsi in giudizio anche la LNPB ha chiesto l’accertamento dell’invalidità della delibera dell’11 maggio 2022 della LNPA, in quanto lesiva della propria situazione giuridicamente protetta nell’ambito dell’ordinamento federale.
La domanda della LNPB deve ritenersi inammissibile, in quanto anch’essa, al pari di quella formulata dal Frosinone Calcio, è stata comunque esperita oltre il termine decadenziale di un anno dall’assunzione della delibera.
La novità delle questioni trattate comporta la compensazione tra le parti delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, respinta l'istanza avanzata dal Frosinone Calcio Srl volta ad ottenere un rinvio al fine della riunione con il ricorso depositato sul portale del Processo Sportivo Telematico in data odierna dal Parma Calcio 1913 Srl, atteso che per quest'ultimo ricorso non si è potuto leggerne il contenuto e, in particolare, causa petendi e petitum, da parte del Presidente del Tribunale cui compete una prima valutazione di ammissibilità e, se positiva, la fissazione dell'udienza entro dieci giorni dal deposito del ricorso:
- dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Frosinone Calcio Srl;
- dichiara inammissibile la domanda proposta con la memoria costitutiva dalla LNP Serie B; - compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso nella Camera di consiglio del 30 maggio 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Francesca Paola Rinaldi Carlo Sica
Depositato in data 10 giugno 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai