F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0249/TFN – SD del 10 Giugno 2024 (motivazioni) – Ricorso della società SSC Napoli Spa – Reg. Prot. 204-210/TFN-SD
Decisione/0249/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0204/TFNSD/2023-2024
Registro procedimenti n. 0210/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Antonella Arpini – Componente
Giammaria Camici – Componente
Andrea Giordano - Componente (Relatore)
Francesca Paola Rinaldi - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 29 maggio 2024, sui ricorsi riuniti proposti dalla società SSC Napoli SpA avverso i provvedimenti emessi dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A in data 8 marzo 2024 e 12 marzo 2024, la seguente
DECISIONE
Vengono in decisione i ricorsi riuniti, proposti dalla società SSC Napoli SpA, in persona del legale rappresentante p.t., Presidente del CdA, Cav. Aurelio De Laurentiis, avverso i provvedimenti in epigrafe, con cui, a seguito di segnalazione di DAZN, licenziataria dei Pacchetti 1 e 3 dei diritti audiovisivi del Campionato di Serie A, è stato contestato alla società suddetta di non aver ottemperato ad alcuni obblighi, relativi a interviste e riprese in occasione di gare, prescritti dall’art. 7.2 del Regolamento Produzioni Audiovisive, pubblicato in data 6 agosto 2021.
La Delibera impugnata
In particolare:
- con il provvedimento del giorno 8 marzo 2024, l’Amministratore Delegato della Lega Nazionale Professionisti Serie A ha contestato alla società SSC Napoli SpA che, nella ventisettesima giornata di Campionato di Serie A Napoli-Juventus, la medesima, in disparità di trattamento rispetto agli altri licenziatari, avrebbe negato al licenziatario DAZN l’effettuazione dell’intervista nella postazione garage-parcheggio pullmann, dell’intervista in area privilegiata preflash, dell’intervista miniflash, dell’intervista superflash, dell’intervista post-gara nella postazione area privilegiata e delle interviste in conferenza stampa e in zona mista; avrebbe impedito, nella stessa gara, alla regia della Lega la realizzazione delle riprese dello spogliatoio nel pre-gara da inserire nel running order del segnale internazionale, con ciò privando delle stesse non solo DAZN ma anche tutti i licenziatari esteri collegati; si sarebbe rifiutata, nella diciannovesima giornata di Campionato, di effettuare le interviste in zona mista e in conferenza stampa; si sarebbe rifiutata, nella dodicesima giornata del Campionato, di effettuare le interviste post-gara in area privilegiata, in sala stampa e in zona mista, per come già comunicato giusta missiva del 14 novembre 2023; con conseguente applicazione di una sanzione di complessivi Euro 130.000,00 (v. il doc. sub all. n. 1 al ricorso del 4 aprile 2024);
- con il provvedimento del 12 marzo 2024, il medesimo Amministratore Delegato ha contestato alla società le seguenti violazioni che la suddetta avrebbe commesso in occasione della gara della ventottesima giornata di Campionato di Serie A Napoli-Torino: aver impedito alla regia della Lega Nazionale Professionisti Serie A la realizzazione delle riprese dello spogliatoio nel pre-gara da inserire nel running order del segnale internazionale, con ciò privando delle stesse tutti i licenziatari sia domestici sia esteri; aver negato ai giornalisti e tecnici/produttori del licenziatario DAZN l’effettuazione dell’intervista nella postazione garage-parcheggio pullmann, dell’intervista superflash, dell’intervista post-gara nella postazione area privilegiata, delle interviste in conferenza stampa e dell’intervista in zona mista, avendo opposto il rifiuto solo a DAZN “in grave e discriminatoria disparità di trattamento rispetto agli altri licenziatari”; con conseguente applicazione di una sanzione di complessivi Euro 100.000,00 (v. il doc. sub all. n. 1 al ricorso del giorno 11 aprile 2024).
I ricorsi riuniti
Con i ricorsi che hanno dato avvio all’odierna controversia (rispettivamente dei giorni 4 aprile 2024 e 11 aprile 2024), la società SSC Napoli SpA, in persona del legale rappresentante p.t., Presidente del CdA, Cav. Aurelio De Laurentiis, ha gravato i richiamati provvedimenti dall’Amministratore Delegato della Lega Nazionale Professionisti Serie A, chiedendone l’annullamento.
L’impugnazione del provvedimento del giorno 8 marzo 2024 è affidata a distinti motivi di ricorso.
La società ha anzitutto invocato l’asserita “carenza di potere dell’Amministratore Delegato per l’irrogazione della sanzione” (pagg. 5-8).
In particolare, secondo la prospettazione di parte, l’Amministratore Delegato della Lega Nazionale Professionisti Serie A non sarebbe competente a infliggere una “sanzione” della specie di quella concretamente comminata, difettando una specifica norma statutaria alla base del potere de quo, che presupporrebbe un’ampia discrezionalità inconciliabile con la natura monocratica dell’Organo in questione.
Quindi, la società ha fatto valere il “difetto di irrogazione della sanzione preliminare del ‘richiamo ufficiale’, presupposto essenziale per l’irrogazione dell’ammenda” (pagg. 8-9), non potendosi considerare tale la comunicazione del 14 novembre 2023, adottata dal solo Amministratore Delegato, senza il coinvolgimento del Consiglio di Lega nell’iter di valutazione del comportamento.
Con un ulteriore motivo di doglianza, parte attrice ha dedotto la “violazione dei principi di ragionevolezza e trasparenza nell’operato della Lega Nazionale Professionisti Serie A”, denunciando il presunto abuso del diritto/eccesso di potere in cui quest’ultima sarebbe incorsa (pagg. 9 ss.).
Ad avviso della ricorrente, non si evincerebbe, dal contenuto del gravato provvedimento, il percorso valutativo che avrebbe indotto l’Amministratore Delegato a comminare l’ammenda, vieppiù a fronte dell’asserita tolleranza della Lega rispetto ai silenzi stampa di numerose società a far data dalla stagione sportiva 2021-2022.
Apparirebbe incomprensibile la ragione per cui il trattamento riservato alla SSC Napoli SpA non abbia riguardato anche le altre società, pur in presenza di “identiche situazioni soggettive ed oggettive”; e neppure riuscirebbe a comprendersi il perché della mancata valutazione di sanzioni alternative o compensative.
Inoltre, nel corso delle interviste miniflash e superflash, i giornalisti DAZN avrebbero “travalicato il perimetro contenutistico delle domande”, che dovrebbero riferirsi alla sola gara del giorno, oltre ad aver superato, in diverse occasioni, il previsto limite di tempo.
Nel merito, le violazioni contestate risulterebbero essere state computate erroneamente.
Con particolare riferimento alla gara Napoli-Juventus, dovrebbe trovare applicazione l’istituto dell’illecito continuato, al cospetto del disegno univoco cui afferirebbero le sei violazioni della società, commesse in un arco di tempo non superiore alle tre ore.
Queste le conclusioni rassegnate dalla parte: “in via principale, annullare la sanzione pecuniaria di Euro 130.000, 00 (centotrentamila/00) irrogata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A con provvedimento dell’8 marzo 2024, nonché ogni atto presupposto o conseguente; in via subordinata, ridurre la stessa nella misura ritenuta di giustizia, comunque non superiore ad Euro 30.000,00 (trentamila/00)”.
Il ricorso avverso il provvedimento del giorno 12 marzo 2024 contiene doglianze di analogo tenore.
In primis, la società ha denunciato la ritenuta “carenza di potere” dell’Amministratore Delegato, che, in forza dello StatutoRegolamento della Lega, non sarebbe competente a infliggere sanzioni; cosa che, nel caso di specie, apparirebbe aggravata dalla circostanza per cui, diversamente dal provvedimento dell’8 marzo 2024, sarebbe finanche mancata la consultazione del Consiglio di Lega, neppure informato dall’AD (pagg. 5-9).
Quindi, parte attrice ha preso posizione in ordine alle violazioni contestate, dolendosi dell’avvenuto cumulo delle cinque violazioni commesse in occasione della partita Torino-Napoli del giorno 8 marzo 2024 con le altre dodici contestate l'8 marzo 2024, per le quali già sarebbe stata disposta un’ammenda di Euro 130.000,00 (pagg. 9-10).
A giudizio della ricorrente, il provvedimento dell’8 marzo sarebbe autonomo e distinto rispetto a quello successivo, trattandosi di comunicazioni inerenti a gare e segnalazioni diverse, emesse all’esito di procedimenti non sovrapponibili.
Con una ulteriore censura apposita, la società ha denunciato la “violazione dei principi di ragionevolezza e trasparenza nell’operato della Lega Nazionale Professionisti Serie A – Abuso del diritto/eccesso di potere” (pagg. 11 ss.).
La “carenza assoluta di motivazione” del provvedimento gravato, unita alla “totale assenza di discussione in seno al Consiglio di Lega” fulminerebbe di illegittimità l’atto, emesso nell’esercizio di un potere discrezionale che si sarebbe risolto in una disparità di trattamento rispetto ad altri club che avrebbero versato in analoghe condizioni.
Il provvedimento si appaleserebbe viziato da un “abuso del diritto/eccesso di potere”, non risultando adeguatamente giustificata né la valutazione per cui la Lega avrebbe esercitato la facoltà di adottare misure sanzionatorie (in luogo di soluzioni alternative o compensatorie), a differenza di altri casi, né il quantum irrogato.
In ogni caso, le cinque contestazioni del 12 marzo 2024, inerenti alla partita dell’8 marzo, sarebbero avvinte da continuazione non solo inter se ma anche con le violazioni asseritamente commesse in occasione della precedente gara Napoli-Juventus, disputata il 3 marzo 2024.
All’esito dei motivi, la parte ha così concluso: “in via principale, annullare la sanzione pecuniaria di Euro 100.000,00 (centomila/00) irrogata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A con provvedimento del 12 marzo 2024, nonché ogni atto presupposto o conseguente, con annullamento/riduzione dell’ammenda complessivamente computata in Euro 230.000,00 (duecentotrentamila); in via subordinata, ridurre la stessa nella misura ritenuta di giustizia, comunque non superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila/00)”.
La memoria difensiva della Lega Nazionale Professionisti Serie A
Per la Lega Nazionale Professionisti Serie A, in persona del legale rappresentante p.t., Prof. Lorenzo Casini, si sono costituiti il Prof. Avv. Giuseppe Morbidelli, il Prof. Duccio Maria Traina e l’Avv. Alberto Caretti.
Con la memoria depositata in relazione al primo ricorso, la convenuta, dopo aver premesso che tutte le società calcistiche di Serie A hanno assunto “precisi impegni con le varie emittenti “licenziatarie” dei diritti di trasmissione televisiva”, impegni ripetutamente disattesi da SSC Napoli SpA, ha variamente dedotto in ordine alla ritenuta infondatezza dei motivi di ricorso.
L’Amministratore Delegato vanterebbe ogni e più ampio potere residuale, afferente a questioni sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione, a eccezione di quelle espressamente riservate all’Assemblea e al Consiglio.
Mancando, nel caso di specie, una specifica previsione statutaria o regolamentare che attribuisca la competenza all’Assemblea o al Consiglio, sarebbe l’AD a dovere e potere legittimamente irrogare le ammende in questione.
Quanto alla dedotta mancanza del “richiamo ufficiale” antecedente l’irrogazione dell’ammenda, il motivo non avrebbe ragion d’essere, essendo stato il richiamo sottoscritto dallo stesso Organo che ha concluso il procedimento e inoltrato all’odierna ricorrente il 14 novembre 2023.
Quindi, quanto ai denunciati motivi di irragionevolezza, disparità di trattamento ed eccesso di potere, la decisione della Lega avrebbe rappresentato la conseguenza di un percorso avviatosi con la diffida del novembre 2023 e proseguito con l’esposizione della problematica da parte dell’Amministratore Delegato della Lega, nel corso della seduta del Consiglio del 7 marzo 2023. Sarebbe improprio parlare in termini di irragionevolezza o disparità di trattamento, non constando il requisito della assoluta identità di fattispecie.
Destituita di fondamento sarebbe, altresì, la doglianza di asserito difetto di motivazione, emergendo, dal provvedimento impugnato, gli aspetti fattuali della vicenda, le violazioni commesse e la disciplina normativa di riferimento; sarebbero, poi, le eventuali misure compensative a dover essere motivate, fermo rimanendo che le stesse potrebbero essere adottate solo in presenza di una concreta dimostrazione, da parte della società, di aver reso meno pregiudizievole il proprio inadempimento.
La portata delle commesse violazioni non sarebbe suscettibile di ridimensionamento, dovendosi considerare la tempestività della sanzione, l’insussistenza di disparità di trattamento di sorta, la necessità di leggere “in combinato disposto” la nota di DAZN del 4 marzo 2024 e il provvedimento della Lega del giorno 8 marzo 2024, l’inapplicabilità del principio della continuazione.
La Lega ha concluso chiedendo il rigetto del proposto ricorso.
La memoria depositata in relazione al secondo ricorso presenta un contenuto analogo.
La convenuta ha, anzitutto, dedotto in punto di infondatezza della prima doglianza attorea, evidenziando la sussistenza, in capo all’Amministratore Delegato, di ogni e più ampio potere residuale afferente a questioni sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione, con la sola eccezione (non ricorrente nel caso che ne occupa) di competenze riservate all’Assemblea o al Consiglio.
La Lega ha, quindi, eccepito come, ai lumi dell’art. 9 del Regolamento Produzioni Audiovisive, il procedimento sanzionatorio afferente a molteplici mancate interviste, anche non consecutive, debba considerarsi unitario.
L’art. 9 non contemplerebbe procedimenti sanzionatori distinti per ciascuna gara né la necessità di adottare un “richiamo ufficiale” prima di ciascuna sanzione; non avrebbe, dunque, rilevanza, l’affermazione avversaria per cui, prima del provvedimento del 12 marzo, il Consiglio di Lega non sarebbe stato consultato (durante la riunione del Consiglio di Lega del 7 marzo 2024, sarebbe stata condivisa la necessità di assumere ogni utile iniziativa).
La convenuta ha, quindi, preso posizione in ordine alle censure di irragionevolezza, disparità di trattamento ed eccesso di potere, deducendone l’infondatezza.
Ha, infine, evidenziato l’inoperatività del principio della continuazione al peculiare contesto delle pene private negoziali, dovendosi nel caso di specie applicare il cumulo contemplato dall’art. 9 del Regolamento, insuscettibile di mitigazioni di sorta.
Ha concluso chiedendo la reiezione del ricorso.
La riunione del giorno 16 maggio 2024
I due procedimenti sono stati chiamati alla riunione del giorno 16 maggio 2024, alla quale sono comparsi, per la società ricorrente, l’Avv. Mattia Grassani, il Dott. Nicola Lombardo e il Presidente della stessa Società, Cav. Aurelio De Laurentiis e, per la convenuta Lega Nazionale Professionisti Serie A, il Prof. Avv. Giuseppe Morbidelli e l’Avv. Alberto Caretti.
Le parti si sono riportate alle rispettive difese, concludendo come in atti.
Con ordinanza, questo Tribunale ha sottoposto alle parti la pregiudiziale questione di giurisdizione, invitandole a dedurre in merito e rinviando alla riunione del 29 maggio 2024.
La memoria difensiva della ricorrente
Parte ricorrente ha depositato memoria autorizzata, con la quale ha ribadito la sussistenza della giurisdizione di questo Tribunale, chiarendo che: il ricorso si fonderebbe sul combinato disposto degli artt. 79, comma 1, CGS FIGC e 30, commi 1 e 2, CGS CONI; più a monte, la situazione giuridica per cui la società ha invocato tutela godrebbe di protezione nell’ordinamento federale.
La riunione del 29 maggio 2024
Alla riunione del 29 maggio 2024 sono comparsi, per la società ricorrente, l’Avv. Mattia Grassani e, per la convenuta Lega Nazionale Professionisti Serie A, l’Avv. Alberto Caretti.
Parte ricorrente si è riportata alla propria memoria difensiva, ribadendo la sussistenza della jurisdictio di questo Tribunale.
Per parte convenuta, l’Avv. Caretti ha formalmente eccepito il difetto di giurisdizione, insistendo comunque, nel merito, per la reiezione del ricorso.
I motivi della decisione
È anzitutto d’uopo premettere la sussistenza della giurisdizione di questo Giudice.
L’odierna impugnativa affonda le radici nel dettato dell’art. 30, c. 1, CGS CONI (secondo cui “Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale”) e, più in generale, nel canone di effettività della tutela che informa il sistema di giustizia sportiva (si vedano, in tale ottica, C. App. Fed., Sez. Un., 6 agosto 2018, n. 008/CFA; Coll. Gar. Sport, Sez. un., 30 novembre 2018, n. 77).
È tale disposto, vera e propria clausola di salvezza, ad accordare la facoltà di ricorrere al Tribunale federale per la tutela di situazioni giuridicamente protette dall’ordinamento federale, allorché, per il relativo fatto, non risulti essere stato incardinato un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva.
Che, poi, la posizione della società sia giuridicamente protetta dall’ordinamento federale e, per l’effetto, meritevole di tutela in questa sede è il precipitato della sua rilevanza per l’assetto sportivo (arg. ex decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220); rilevanza che deriva dall’incidenza della situazione debitoria del sodalizio nei confronti della Lega sulla stessa ammissione della società al Campionato di Serie A (v., in termini, il Comunicato Ufficiale 21 dicembre 2023, n. 140/A).
Nel merito, i ricorsi riuniti – che si prestano a una trattazione congiunta in ragione della sostanziale corrispondenza delle censure formulate – sono parzialmente fondati.
Non può, anzitutto, essere accolta la censura, presente in ambo i ricorsi, di difetto di competenza dell’Amministratore Delegato in ragione della ritenuta mancanza di una specifica norma statutaria alla base del potere esercitato.
L’Amministratore Delegato vanta, invero, una competenza generale e residuale, destinata a operare allorché difettino specifiche disposizioni attributive della potestas in favore dell’Assemblea o del Consiglio di Lega.
Chiaro è, sul punto, l’art. 11, comma 2, dello Statuto della Lega, che, prevedendo che “L’Amministratore Delegato riporta al Consiglio di Lega Serie A. Gli sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per conseguire gli scopi sociali, a eccezione di quelli riservati all’Assemblea e al Consiglio, fermi restando i limiti di spesa risultanti dal bilancio preventivo approvato dall’Assemblea”, declina il rapporto tra regola (la competenza dell’AD) ed eccezione (quella dell’Assemblea o del Consiglio) in modo antitetico rispetto alla prospettazione di parte ricorrente.
In ogni caso, premesso l’antiformalismo che deve connotare la materia e la sua esegesi, l’avvenuta presa d’atto del Consiglio di Lega, nella seduta del 7 marzo 2024, è tale da superare la censura, avendo quest’ultimo concorso alla determinazione fondante i provvedimenti emessi, che recano una congrua motivazione.
Né è dato sostenere che sia mancato il “richiamo ufficiale” richiesto dal Regolamento Produzioni Audiovisive (art. 9); deve, invero, ritenersi che la nota del 14 novembre 2023, proveniente dallo stesso Organo (l’Amministratore Delegato) che ha concluso il procedimento, abbia assolto alla funzione di richiamo prodromico all’ammenda.
Se è, poi, innegabile che l’eccesso di potere – la cui invocabilità in questa sede è da revocare in dubbio – e la disparità di trattamento non abbiano cittadinanza, a fronte di fattispecie (quella oggetto dell’odierna controversia e quelle prospettate dalla ricorrente in sede di atti introduttivi) ontologicamente diverse o comunque non coincidenti, i fatti di cui ai due provvedimenti gravati non risultano essere stati contestati nella loro materiale consistenza; e la non contestazione, rispondente a un generale principio – a propria volta, corollario dei canoni di economia processuale e autoresponsabilità – applicabile al processo sportivo, comporta l’effetto di sgravare la convenuta da ulteriori oneri probatori (Cass. civ., SS. UU., 23 gennaio 2002, n. 761).
Fermo l’an debeatur, il quantum della somma dovuta merita particolare attenzione.
La Lega ha irrogato un’ammenda di Euro 130.000,00, alla quale ha aggiunto l’ulteriore somma di Euro 100.000,00.
È, tuttavia, vero che gli addebiti, che pur non sono “sanzioni” in senso stretto, si appalesano afflittivi per i loro destinatari, sia quanto a incidenza economica sia a ricadute sull’ammissione al Campionato di Serie A e, in prospettiva, in termini di potenziali illeciti disciplinari sportivi; cosa che fa sì che debbano operare i principi di proporzionalità e ragionevolezza.
Emblematica è la giurisprudenza sovranazionale (Corte Edu, 8 giugno 1976, Engel c. Paesi Bassi; più di recente, Corte Edu, 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia), che, prescindendo dal nomen dell’addebito, valorizza il suo carattere sostanzialmente afflittivo per applicare, in modo generalizzato, il canone di non eccessività e congruità delle somme da irrogare.
Così, la stessa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nelle sue più recenti evoluzioni, pur ormai consentendo finanche più reazioni dell’ordinamento in relazione a un medesimo fatto, richiede che la loro sommatoria sia conforme al principio di proporzionalità (ad es., Corte EDU, 15 novembre 2016, ric. nn. 24130/11 e 29758/11, A and B v. Norway, che osta a oneri eccessivi in testa all’interessato, e C. Giust., 20 marzo 2018, C-524/15, Menci, secondo cui le norme devono consentire di garantire che la severità del complessivo trattamento sia limitato a quanto strettamente necessario rispetto alla gravità del fatto).
Del resto, lo stesso diritto interno, sulla scia dell’art. 2 della Carta costituzionale, riconosce il potere del giudice di ricondurre a equità e proporzionalità l’assetto delle prestazioni negoziali, in presenza di condizioni di iniquità.
Emblematico è il dettato dell’art. 1384 c.c., che, in presenza di una penale manifestamente eccessiva, conferisce al giudice il potere di ricondurla ad equità. L’intervento ufficioso ha, dunque, carattere correttivo, orientato come è a ristabilire in via equitativa un congruo contemperamento degli interessi contrapposti delle parti (ad es., Cass. civ., Sez. I, ord. 30 marzo 2022, n. 10249).
Nel caso di specie, il carattere delle accertate violazioni, la sostanziale identità della loro natura, la medesimezza dello scopo che sembra unificarle, il circoscritto orizzonte temporale nel cui contesto si sono verificate, l’entità del pregiudizio patito dal soggetto licenziatario, per quanto emerge ex actis, insieme all’assenza di precedenti pretori nella subiecta materia, suggeriscono – in parziale accoglimento della domanda formulata in via subordinata dalla società ricorrente – la mitigazione del complessivo trattamento, onde ovviare a esiti di oggettiva irragionevolezza.
Posto che la stessa Lega ha, in parte, già ridotto l’importo dovuto, quest’ultimo può subire un ulteriore ridimensionamento, giusta rideterminazione secundum aequitatem nella complessiva somma di Euro 165.000,00 (centosessantacinquemila/00).
La reciproca soccombenza delle parti giustifica l’integrale compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, ridetermina il complessivo importo dovuto dalla società SSC Napoli Spa per le violazioni contestate in euro 165.000,00 (centosessantacinquemila/00).
Compensa tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso nella Camera di consiglio del 29 maggio 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Andrea Giordano Carlo Sica
Depositato in data 7 giugno 2024
IL SEGRETARIO
Marco Lai