FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 500/AA del 31/05/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MANDORLINI CONTI ARRICHIELLO MARIOTTI ASD UNIONE POL POGGIBONSESE ASD MONTERIGGIONI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 510 bis pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Federico MANDORLINI, Simone CONTI, Francesco ARRICHIELLO e Giuliano MARIOTTI, e delle società ASD UNIONE POL. POGGIBONSESE e ASD MONTERIGGIONI, avente ad oggetto la seguente condotta:

FEDERICO MANDORLINI, calciatore tesserato per la società Lornano Badesse per la s.s. 2023-2024, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all’interno e nell’interesse della società Unione Pol. Poggibonsese, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 33, comma 1, 37, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., per aver svolto nella stagione sportiva 2023-2024 l'attività di allenatore dei portieri del Settore Giovanile della società Unione Pol. Poggibonsese, in assenza di regolare tesseramento e pur essendo già tesserato in qualità di calciatore per la società Lornano Badesse Calcio; SIMONE CONTI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Unione Pol. Poggibonsese, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., per aver consentito al sig. Mandorlini Federico di svolgere, di fatto, nella stagione sportiva 2023 - 2024, l'attività di allenatore dei portieri del Settore Giovanile della società Unione Pol. Poggibonsese, senza provvedere al suo regolare tesseramento e pur essendo quest'ultimo già tesserato in qualità di calciatore per la società Lornano Badesse Calcio;

FRANCESCO ARRICHIELLO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Monteriggioni, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, e all’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., ed a quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n. 2 - 2023/2024 del Settore Tecnico per aver svolto nella stagione sportiva 2023-2024 l'attività di allenatore della squadra "Allievi" della società Monteriggioni, in assenza di idonea qualifica e di regolare tesseramento in qualità di allenatore per la stessa società;

GIULIANO MARIOTTI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Monteriggioni, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per aver affidato la conduzione tecnica della squadra della propria società di appartenenza militante nella categoria “Allievi” al sig. Arrichiello Francesco, nel corso della stagione sportiva 2023-2024, senza provvedere al suo preventivo regolare tesseramento, e pur essendo quest’ultimo sprovvisto della qualifica di allenatore prevista dal Comunicato Ufficiale n. 2 - 2023/2024 del Settore Tecnico;

ASD UNIONE POL. POGGIBONSESE, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Conti Simone, in qualità di Presidente, e al cui interno e nel cui interesse il sig. Mandorlini Federico ha posto in essere gli atti e comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

ASD MONTERIGGIONI, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Mariotti Giuliano, in qualità di Presidente, ed il sig. Arrichiello Francesco, in qualità di Dirigente; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Federico MANDORLINI, Simone CONTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD UNIONE POL. POGGIBONSESE, Francesco ARRICHIELLO e Giuliano MARIOTTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD MONTERIGGIONI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Federico MANDORLINI, 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Simone CONTI, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Francesco ARRICHIELLO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giuliano MARIOTTI, di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD UNIONE POL. POGGIBONSESE, di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD MONTERIGGIONI;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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