FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 502/AA del 31/05/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DUMFRIES FC INTERNAZIONALE MILANO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1049 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Denzel Justus DUMFRIES e della società FC INTERNAZIONALE MILANO S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

DENZEL JUSTUS DUMFRIES, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società F.C. Internazionale Milano S.p.A, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver durante la sfilata organizzata in data 28 aprile 2024 dalla società F.C. Internazionale Milano S.p.A per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM s.s. 2023/2024, a bordo di un pullman scoperto, esposto uno striscione (rectius: stendardo) dal contenuto inequivocabilmente allusivo e per ciò stesso irriguardoso e offensivo nei confronti del tesserato della società A.C. Milan S.p.A Sig. Theo Hernandez, e per l’effetto e più in generale nei riguardi di quest’ultima società e dei suoi tifosi, e segnatamente uno stendardo con sovraimpressa in bella mostra una immagine raffigurante il calciatore Theo Hernandez con le fattezze di un cane tenuto al guinzaglio proprio dallo stesso DUMFRIES;

FC INTERNAZIONALE MILANO S.p.A, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Denzel Justus DUMFRIES;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe MAROTTA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società FC INTERNAZIONALE MILANO S.p.A, e dal Sig. Denzel Justus DUMFRIES;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda per il Sig. Denzel Justus DUMFRIES, e di € 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda per la società FC INTERNAZIONALE MILANO S.p.A.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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