F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0131/CFA pubblicata il 12 Giugno 2024 (motivazioni) – Procura federale/Fermana football club s.r.l.

Decisione/0131/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0133/CFA/2023-2024

Registro procedimenti n. 0135/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Domenico Luca Scordino - Componente (Relatore)

Salvatore Casula – Componente

Sergio Della Rocca - Componente

Vincenzo Barbieri – Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui reclami riuniti n. 0133/CFA/2023-2024 e n. 0135/CFA/2023-2024 rispettivamente proposti dalla Procuratore federale della Federazione italiana giuoco calcio in data 8.05.2024 e dalla Fermana football club s.r.l. in data 9.05.2024,

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale- Sezione disciplinare n. 0215 del 2 maggio 2024;

visti i reclami e i relativi allegati;

visto il decreto presidenziale n. 0016/CFA-2023-2024 che, ai sensi dell’art. 103, comma 3, CGS, ha disposto la riunione dei due procedimenti;

visti tutti gli atti della causa;

relatore all’udienza del 7.06.2024, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Domenico Luca Scordino e uditi l’Avv. Alessandro D’Oria per la reclamante e l’Avv. Michele Cozzone per la società Fermana Football Club S.r.l..

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto Prot. 25024/837pf23-24/GC/gb del 4.04.2024, il Procuratore federale deferiva dinanzi al Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare:

A) il sig. Umberto Simoni, Presidente del CdA e legale rappresentante pro tempore della società Fermana football club srl, al 16 febbraio 2024, poi divenuto Amministratore Unico, per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V), delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per il mancato versamento, entro il termine del 16 febbraio 2024, dell’ammontare complessivo di Euro 9.474, riferito alle rate in scadenza nel periodo novembre-dicembre 2023 riguardanti una rateazione dei contributi INPS in essere con Agenzia delle entrate riscossione;

B) la società Fermana football club srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Umberto Simoni, Presidente del CdA e legale rappresentante pro tempore della Società fermana fc srl, al 16 febbraio 2024, poi divenuto Amministratore Unico, nonché a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 33, comma 4, del CGS in relazione all’art. 85, lett. C), par. V) delle NOIF.

Veniva, in particolare, contestato ai deferiti di aver effettuato il versamento di talune rate in scadenza nel periodo novembre– dicembre 2023 riguardanti una rateazione dei contributi INPS in essere con Agenzia delle entrate riscossione, per un importo pari a 9.474,00 euro, solo in data 15 marzo 2024 e quindi successivamente alla scadenza federale del 16 febbraio 2024 prevista dall’art. 85, lett. C), par. V), delle NOIF.

Il mancato versamento era stato oggetto di apposita segnalazione della Co.Vi.So.C. (Prot. n. 1447/2024 del 14.03.2024) con la quale la predetta Commissione rappresentava che “all’esito delle verifiche effettuate dall’Ufficio federale preposto al supporto delle attività degli organi di controllo […], la Società Fermana F.C. S.r.l. non ha provveduto, entro il termine del 16 febbraio 2024, al versamento, per un ammontare complessivo pari a 9.474 Euro, delle rate in scadenza nel periodo novembre-dicembre 2023 riguardanti una rateazione dei contributi INPS in essere con Agenzia delle Entrate - Riscossione, così come previsto dall’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF. Si segnala che, a fronte di tale rateazione, la società ha ottenuto in data 21 luglio 2023 la definizione agevolata dei carichi affidati (cd. Rottamazione-quater). Per aderire formalmente a tale beneficio la Società avrebbe dovuto versare la prima rata in scadenza al 31 ottobre 2023. La Società, invece, ha ritenuto di proseguire con il pagamento delle rate del piano di ammortamento originario fino alla mensilità di ottobre 2023 (assolvendo quindi alla precedente scadenza federale del 18 dicembre 2023). Per completezza informativa, si segnala che successivamente alla data del 16 febbraio 2024, con Legge del 23 febbraio 2024 n. 18 sono stati differiti al 15 marzo 2024 i termini per il versamento delle prime due rate scadute (31 ottobre e 30 novembre 2023) e di quella in scadenza al 28 febbraio 2024 della c.d. Rottamazione-quater. Pertanto, la società alla scadenza federale del 16 febbraio 2024, non ha assolto al versamento delle rate scadute nel periodo novembre-dicembre 2023 relative alla rateizzazione dei contributi INPS in essere a tale data con Agenzia delle Entrate – Riscossione”.

A valle di una simile segnalazione, la Procura federale avviava il proprio procedimento disciplinare e, come detto, con atto del 4.04.2024, provvedeva a deferire il Sig. Umberto Simoni, quale legale rappresentante della Fermana football club srl, nonché la medesima società Fermana football club srl.

Con la decisione n. 0215/TFNSD-2023-2024 del 2.05.2024, qui gravata, il Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare “irroga[va] le seguenti sanzioni: - per il sig. Simoni Umberto, mesi 2 (due) di inibizione; - per la società Fermana football club srl, euro 3.000,00 (tremila/00) di ammenda”.

Nella propria motivazione, il Tribunale così statuiva: “pur nel […] complesso quadro normativo, risulta pacifico che la scadenza federale del 16 febbraio 2024, di cui all’art. 85, lett. C, paragrafo V, delle NOIF, relativa al pagamento della somma di 9.474,00 della rata in scadenza per il periodo novembre-dicembre 2023, non sia stata ottemperata dalla deferita”.

Invero, proseguiva il Tribunale, “è acclarato che alla scadenza federale del 16 febbraio 2024 non fosse stato ancora effettuato alcun pagamento imputabile alla rateazione ordinaria e/o alla rottamazione quater, in secondo luogo perché a quella data nemmeno sussisteva alcun nuovo termine per poter provvedere al detto pagamento tramite la procedura prevista dalla rottamazione quater. Ed invero solo successivamente alla scadenza del termine federale del 16 febbraio 2024, con Legge del 23 febbraio 2024 n. 18 di conversione del Decreto-Legge n. 145/2023, l’ordinamento statale ha poi deciso di prorogare (ancora una volta) i termini di pagamento della sanatoria c.d. rottamazione quater (nel cui ambito erano stati inclusi dalla deferita anche i contributi in esame precedentemente rateizzati) fissando il nuovo termine del 15 marzo 2024”.

Dunque, alla data del 16 febbraio 2024, cioè, alla scadenza federale rilevante ai sensi dell’art. 85, lett. C), par. V) delle NOIF, la Fermana football club srl risultava effettivamente inadempiente per l’importo dei contributi INPS dovuti per le rate con scadenza a novembre e dicembre 2023 e non poteva far valere una proroga intervenuta solo successivamente rispetto alla predetta scadenza.

Ribadita allora l’autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto a quello statale e ribadito altresì che, secondo gli stessi principi accolti da questa Corte federale d’appello, “l’ordinamento sportivo richiede l’assoluta regolarità dei versamenti al fine di dimostrare l’affidabilità delle società iscritte ai campionati tanto da presidiarne la corretta ottemperanza con l’indicazione di precisi termini di scadenza (art. 85 NOIF)” anche rispetto alle rateizzazioni, il Tribunale federale concludeva nel senso di ritenere che il termine federale dovesse ritenersi effettivamente non rispettato.

Secondo il Tribunale, d’altro lato, “la modifica o la proroga delle scadenze inizialmente previste per l’ottemperanza ad una definizione bonaria fiscale (c.d rottamazione) tra l’altro ‘postuma’, ossia successiva alla scadenza dei termini federali non comporta[va] ovviamente la caducazione o l’automatica modifica di questi ultimi”.

Le scadenze federali, dunque, in riferimento alla rateizzazione originariamente pattuita dalla società per i contributi INPS, non erano state rispettate.

Allo stesso tempo, però, il Tribunale riteneva che nei confronti del sig. Umberto Simoni, quale legale rappresentante della Fermana football club srl, fosse applicabile solo la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, e nei confronti della società la sola responsabilità di cui all’art. 6, comma 1, CGS (per il comportamento tenuto dal proprio tesserato sig. Umberto Simoni).

In proposito, il Tribunale federale motivava che “[p]ossono invece condividersi le argomentazioni della deferita circa l’inapplicabilità al caso in esame della contestata violazione ex art. 33, c. 4, del Codice di Giustizia Sportiva; invero, come già precisato da questo Tribunale, la norma citata non sanziona espressamente il mancato versamento delle rate relative ai piani di rateazione INPS ovvero a piani di definizione bonaria (c.d. rottamazioni)”.

Da quanto precede, dunque, la decisione finale del Tribunale federale con le sanzioni già sopra richiamate: mesi 2 (due) di inibizione per il sig. Umberto Simoni ed euro 3.000,00 (tremila/00) di ammenda per la società Fermana football club srl.

Avverso la decisione del Tribunale federale hanno proposto reclamo sia la Procura federale che la Fermana football club srl.

Le parti si sono poi reciprocamente costitute nei reclami avversari e hanno scambiato memorie.

Con decreto presidenziale n. 0016/CFA-2023-2024, il Presidente della Corte federale d’appello ha disposto la riunione dei due procedimenti, ai sensi dell’art. 103, comma 3, CGS.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo proposto dalla Procura federale sub n. 0133/CFA/2023-2024 merita accoglimento. All’opposto, il reclamo proposto dalla Fermana football club srl sub n. 0135/CFA/2023-2024 deve essere respinto.

L’esame dei reclami in parola può essere svolto congiuntamente attesa la connessione, ed evidente incompatibilità l’una rispetto alle altre, delle argomentazioni svolte dalle parti.

La Procura federale, invero, con il proprio reclamo e con le difese svolte nel reclamo della Fermana football club srl, denuncia essenzialmente la mancata applicazione, ad opera della decisione del Tribunale federale, dei principi di diritto più volte enunciati dalle Sez. Unite della Corte federale d’appello e dal Collegio di garanzia in riferimento all’art. 85, lett. C), par. V, delle NOIF e art. 33, comma 4, CGS. Per l’effetto, la Procura federale censura l’erronea e falsa applicazione delle disposizioni federali, ad opera della decisione di primo grado, in riferimento all’acclarato inadempimento della Fermana football club srl.

Sostiene, in particolare, la Procura federale che il Tribunale federale ha errato nel ritenere che il mancato adempimento di una rateizzazione o definizione bonaria concernente i contributi INPS dovesse ritenersi estraneo all’art. 33, comma 4, CGS.

Una volta accertato che la scadenza federale del 16 febbraio 2024, di cui all’art. 85, lett. C, paragrafo V, delle NOIF, non era stata effettivamente ottemperata dalla Fermana football club srl, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che la portata dell’art. 85, lett. c), par. V, comma 1, e quindi dell’art. 33, comma 4, CGS, è onnicomprensiva e che quindi trova applicazione anche nel caso di eventuali rateizzazioni e relativi mancati pagamenti.

Secondo i principi già accolti dalla giurisprudenza di questa Corte, allora, in caso di “rateazione con l’ente esattore Agenzie delle Entrate, eventuali rate scadute e non pagate ricomprendenti contributi INPS vanno ricondotte all’art. 85, lett. c), par. 5, comma 1, nella parte in cui prevede genericamente e in modo omnicomprensivo che a ogni scadenza bimestrale deve essere avvenuto e documentato il versamento (oltre che delle ritenute Irpef, dei contributi INPS e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del precedente bimestre) anche di «quelle precedenti ove non assolte prima», senza che rilevi se il mancato pagamento debba far decadere dal beneficio della rateizzazione e senza che rilevi se, per scelta del contribuente, la rateazione ricomprenda anche ulteriori voci” (in argomento cfr. CFA Sez. Unite n. 78/CFA/2022-2023/B poi confermata dal Collegio di garanzia dello sport con decisione n. 44/2023; cfr. anche CFA Sez. Unite n. 97/CFA/2022-2023/B poi confermata dal Collegio di garanzia dello sport con decisione n. 78/2023; e cfr. CFA Sez. Unite n. 108/CFA/2022-2023/D - 2022-2023).

Di qui, secondo la Procura federale, l’inevitabile applicazione non solo degli artt. 4 e 6 del CGS, ma anche dell’art. 33, comma 4, CGS, con irrogazione di una sanzione pari almeno ad una penalizzazione di due punti in classifica.

Per contro, la Fermana football club srl, nel proprio reclamo e nelle difese svolte in opposizione al reclamo della Procura federale, deduce l’insussistenza e infondatezza dell’addebito relativo al mancato versamento delle rate INPS per il periodo novembredicembre 2023. In subordine, la Fermana football club srl chiede la riduzione delle sanzioni comminate dal Tribunale federale nei confronti del proprio tesserato sig. Umberto Simoni.

La Fermana football club srl, in particolare, rileva di avere inizialmente ottenuto una rateazione di contributi INPS con l’Agenzia delle entrate riscossione. Successivamente, la società aveva inserito i carichi INPS oggetto di rateizzazione (incluse le rate novembre e dicembre 2023, oggetto di deferimento) nella richiesta di definizione agevolata c.d. rottamazione-quater. La richiesta di definizione veniva presentata il 25.03.2023 e consentiva, in linea di principio, una ulteriore riduzione di sanzioni e interessi rispetto all’originaria rateizzazione (pur a fronte di un numero di rate di pagamento ragionevolmente inferiori rispetto all’originaria rateizzazione).

A seguito della presentazione della domanda di rottamazione-quater, dunque, il pagamento della pregressa rateizzazione risultava sospeso.

Tuttavia, pur avendo ottenuto, in data 21.07.2023, l’accoglimento della domanda di rottamazione-quater, la società “non potendo ottemperare al pagamento della prima rata di rottamazione, [provvedeva] al versamento della originaria rateizzazione pagando le rate di agosto, settembre ed ottobre” (così il reclamo della Fermana football club srl).

La società avrebbe dovuto corrispondere la prima e la seconda rata della rottamazione-quater entro le date del 31 ottobre 2023 e 30 novembre 2023, scadenze poi entrambe rinviate al 18 dicembre 2023. Ciò non avveniva.

A dire della Fermana football club srl, però, nonostante il mancato pagamento della rottamazione-quater, l’originaria rateizzazione ordinaria doveva dirsi sempre sospesa sino al 15 marzo 2024 per effetto della proroga (postuma) dei termini di pagamento proprio della rottamazione-quater introdotti dalla legge del 23 febbraio 2024, n. 18, di conversione del decreto-legge n. 145/2023.

In altri termini, secondo la tesi della Fermana football club srl, la società era decaduta dalla rottamazione-quater solo il 15 marzo 2024 e non prima. Ed entro tale data, la società aveva ripreso la pregressa rateizzazione ordinaria che (sempre secondo la ricostruzione della Fermana football club srl) poteva essere proseguita pur a valle della decadenza dalla rottamazione.

Per tale ragione, la società riteneva di non aver mai violato la scadenza federale del 16 febbraio 2024, di cui all’art. 85, lett. C, paragrafo V, delle NOIF. Al giungere della scadenza federale del 16 febbraio 2024, il debito originariamente rateizzato e poi “rottamato” – secondo la prospettazione della società – era ancora sospeso ed era stato poi ripreso a rateizzazione ordinaria.

Come anticipato, le censure della Procura federale sono condivisibili, mentre la ricostruzione della Fermana football club srl non merita accoglimento.

Oltre a confondere e sovrapporre i termini di scadenza previsti dalle norme statali succedutesi nel tempo rispetto alla scadenza federale del 16 febbraio 2024, la Fermana football club srl finisce per confondere anche gli effetti della decadenza dalla rottamazione rispetto alla originaria rateizzazione (in realtà non più esistente).

Andando comunque con ordine, la decisione del Tribunale federale merita innanzitutto di essere riformata nella parte in cui essa nega la sussumibilità del mancato rispetto di una rateizzazione per contributi INPS nell’ambito di applicazione dell’art. 85, lett. C, paragrafo V, delle NOIF e dell’art. 33, comma 4, CGS.

In argomento, come correttamente evidenziato dalla Procura federale, deve essere confermato l’orientamento univoco già espresso da questa Corte che ha trovato peraltro piena eco nelle decisioni del Collegio di garanzia dello sport.

L’art. 85, lett. C, paragrafo V, delle NOIF, nell’accompagnare le scadenze bimestrali (via via previste) con l’obbligazione di provvedere al pagamento anche delle competenze “precedenti, ove non assolte prima”, estende la propria portata applicativa a qualunque obbligazione (Irpef o INPS) relativa anche a periodi precedenti (appunto), ancorché poi oggetto di rateizzazioni e le cui rate siano scadute o scadano con il bimestre in considerazione.

Una qualunque rateizzazione, in altri termini, si affianca – scadenza per scadenza – ai bimestri considerati dall’art. 85, lett. C, paragrafo V, delle NOIF e deve essere parimenti assolta nei termini previsti dalla norma. Dunque, eventuali rate che scadano a novembre-dicembre devono essere necessariamente corrisposte entro il 16 febbraio dell’anno successivo così come appunto previsto dal già citato art. 85, lett. C, paragrafo V, delle NOIF.

Allo stesso tempo, come correttamente evidenziato dalla Procura federale, a presidio della norma sostanziale (art. 85 NOIF) è posto l’art. 33 CGS.

Per quanto qui interessa, tale ultima disposizione prevede – al comma 4, lett. d) – che “[l]e società di Serie B e di Serie C sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi INPS e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. […] d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo terzo bimestre (1° novembre31 dicembre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica”.

Sotto tale profilo, allora, non vi è ragione per non confermare il principio più volte affermato da questa Corte per cui “[n]on può, allora, dubitarsi che gli artt. 33, comma 4, del CGS e 85 delle NOIF, lett. C), par. V trovino applicazione anche nell’ipotesi di una rateazione in corso. Se, come detto, una società è tenuta al pagamento degli ordinari contributi INPS riferibili [ad un determinato bimestre], la società stessa sarà vieppiù tenuta, entro la stessa data, a provvedere al pagamento delle rate [che ricadano in quel bimestre] di contributi INPS relativi a precedenti annualità in relazioni ai quali la società si è giovata di un pluriennale piano di ammortamento. Ragionando diversamente la società trarrebbe il doppio giovamento di vedersi rateizzare le somme dovute e di poter provvedere al pagamento delle rate senza rispettare i termini stabiliti per i competitori con ciò violando, tra l’altro, i principi della lealtà sportiva e la par condicio di tutti i partecipanti alla competizione ed impedendo agli organi a ciò deputati di effettuare i suindicati monitoraggi e verifiche”. Ci si “troverebbe dinanzi a un controllo inadeguato e inefficiente se alla Federazione e alla Co.Vi.So.C. potessero tranquillamente occultarsi le vicende relative a eventuali rateizzazioni con l’Agenzia delle Entrate, sia pure fino al momento in cui si arrivi a una decadenza dal beneficio. E ciò, in quanto l’inadempimento relativo al pagamento dei contributi INPS nei confronti dei dipendenti e collaboratori è un oggettivo indice (secondo la normativa organizzativa della FIGC) della stabilità economica e finanziaria delle società, tanto da presidiarne il regolare adempimento con l’indicazione di precisi termini ed (anche) obblighi di comunicazione periodica all’autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.), nonché come precondizione per l’ottenimento del titolo idoneo all’iscrizione al campionato successivo” (cfr. in particolare CFA, Sez. Unite, n. 78/CFA/20222023/B già citata).

Nel caso specifico, una volta acclarato il mancato pagamento entro la data federale del 16 febbraio 2024 di talune rate scadute a novembre-dicembre 2023 per contributi INPS, il Tribunale di primo grado avrebbe dovuto applicare, oltre agli artt. 4 e 6 CGS, anche la sanzione minima prevista dall’art. 33, comma 4, CGS dei due punti di penalizzazione in classifica.

Sotto tale profilo, dunque, la decisione di primo grado deve quindi essere riformata.

Non meritevoli di seguito sono, invece, le argomentazioni spese dalla Fermana football club srl, sia in riferimento alla opposizione svolta rispetto al reclamo della Procura federale, sia ancora in riferimento alla richiesta della riduzione di sanzione applicata al sig. Umberto Simoni.

Le difese della Fermana football club srl non possono essere accolte. E ciò, tra l’altro, potendosi anche prescindere, per la prevalenza dell’infondatezza nel merito del reclamo della Fermana football club srl, da questioni attinenti alla legittimazione della società rispetto ad un reclamo da essa proposto nel solo interesse del proprio legale rappresentante (non invece reclamante in proprio rispetto alla sanzione dal medesimo soggetto subita in primo grado).

Per quel che qui interessa, allora, la ricostruzione della società non supera innanzitutto l’obiezione del Tribunale federale, perfettamente condivisibile, per cui la proroga della rottamazione-quater portata dall’art. 3-bis del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, come introdotto dalla legge di conversione del 23 febbraio 2024 n. 18, è in ogni caso intervenuta quando il termine federale del 16 febbraio 2024 era già maturato.

A quella data (il 16 febbraio 2024) nulla era stato pagato, né come rateizzazione ordinaria originaria, né come rottamazione-quater. E la circostanza che la legge statale abbia poi rimesso in termini la Fermana football club srl per i pagamenti da essa dovuti per la rottamazione-quater (poi neppure rispettati, come si vedrà) non può incidere sull’intervenuta violazione del codice sportivo.

Non solo. In realtà, sia il reclamo autonomo della società che le memorie presentate in replica al reclamo della Procura federale si basano su una errata lettura delle regole sottese alla c.d. rottamazione-quater.

Va in proposito richiamato che la rottamazione-quater è disciplinata dall’art. 1, comma 231 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Ai sensi, in particolare, dei commi 240 e 243 dell’art. 1 appena citato è così previsto: per un verso, “a seguito della presentazione della dichiarazione [di adesione alla rottamazione], relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: […] b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione” (così in particolare il comma 240); e per altro verso, alla data della prima rata di rottamazione “le dilazioni sospese ai sensi del comma 240, lettera b) [cioè le dilazioni relative ai debiti per i quali è stata chiesta la rottamazione], sono automaticamente revocate” (così in particolare il comma 243).

Premessa, dunque, la netta distinzione tra una rateizzazione ordinaria (ottenuta ai sensi dell’art. 19 del DPR 29.09.1973 n. 602), da un lato, e la definizione agevolata di cui alla rottamazione-quater, dall’altro lato, la norma prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla rottamazione-quater, le precedenti rateizzazioni ordinarie sono sospese fino alla scadenza della prima o unica rata della rottamazione-quater. Ma al raggiungimento di una tale data (quella di pagamento della prima rata della rottamazione-quater) le rateizzazioni ordinarie in corso, relative ai debiti per i quali sia stata accolta la rottamazione-quater, si intendono automaticamente revocate. Ed ovviamente non sono più efficaci.

Per essere più chiari, le originarie rateizzazioni prima si sospendono, in attesa dell’approvazione dell’adesione alla rottamazionequater (che per vero non è automatica), e poi sono revocate.

La norma in commento, quindi, contrariamente a quanto sostenuto dalla Fermana football club srl, non prevede che in caso di mancato pagamento della rottamazione-quater sia possibile riprendere la precedente rateizzazione.

In proposito, il disposto dell’ulteriore comma 244 dell’art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è chiarissimo ed è di segno esattamente opposto a quanto sostenuto dalla società: “[i]n caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232 [cioè la rottamazione-quater], la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero”.

L’eventuale decadenza dalla rottamazione-quater determina il riaddebito al contribuente dell’intero carico dovuto, con avvio delle attività di riscossione ad opera dell’Agenzia di riscossione, senza che possano più avere effetto le rateizzazioni pregresse che, ai sensi del già richiamato comma 243 dell’art. della legge n. 197/2022, si considerano automaticamente revocate.

Solo in caso di mancato accoglimento – ab origine – della domanda di adesione alla rottamazione-quater (cioè, di inefficacia originaria dell’ingresso nella rottamazione e non di decadenza da essa per inadempimento), può essere ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione originario. E ciò, secondo una logica chiaramente agevolativa della rottamazione-quater, nel senso della facoltà di scelta concessa al contribuente.

Il contribuente – in altri termini – può scegliere se restare con la propria rateizzazione originaria o chiedere la rottamazione-quater, godendo quindi della riduzione di interessi e sanzioni previsti per una tale modalità di esdebitazione.

Ma il caso del mancato accoglimento iniziale dell’istanza di rottamazione da parte dell’Amministrazione è fenomeno diverso dall’accoglimento della rottamazione e dal successivo inadempimento alla rottamazione stessa ad opera del contribuente.

Ove la rottamazione venga rifiutata, allora il contribuente conserva la possibilità di riprendere la precedente rateizzazione che è solo sospesa (in attesa dell’approvazione dell’adesione alla rottamazione). Ove invece la rottamazione venga accolta, come è avvenuto per la Fermana football club srl, allora la precedente rateizzazione ordinaria viene automaticamente meno (“è automaticamente revocata” dice la norma ai commi 243 e 244) e il contribuente resta obbligato a rispettare solo la rottamazionequater (che evidentemente ha scelto e gli è stata accordata) non potendo più riprendere la vecchia rateizzazione.

La Fermana football club srl, dunque, una volta ricevuto l’accoglimento della domanda di rottamazione-quater (fatto pacifico) e una volta decaduta da tale rottamazione per il mancato pagamento della prima rata ad essa relativa (fatto anch’esso pacifico), è anche decaduta dalla originaria rateizzazione.

E per quel che qui interessa, al 16 febbraio 2024, la società non aveva provveduto al pagamento delle rate scadenti a novembredicembre 2023. Rate che, nel frattempo, dovevano considerarsi scadute e non invece ancora efficaci e sospese.

Irrilevante è anche la circostanza che la società abbia poi ripreso spontaneamente il pagamento delle rate dell’originaria rateizzazione. Ciò semmai, consentirà alla Fermana football club srl di ottenere una nuova rateizzazione del proprio debito per contributi INPS a mente dell’art. 15-bis del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 in ragione del quale, per l’appunto: “[i]n caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino [al 16 luglio 2022], il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate”.

Ma una tale nuova rateizzazione, se e quando ottenuta dalla Fermana football club srl, non può incidere sull’avvenuto inadempimento della scadenza federale del 16 febbraio 2024. L’unica che qui rileva.

Parimenti irrilevante appare la documentazione prodotta da ultimo dalla società. La mail dell’Agenzia delle entrate-riscossione del 3.06.2024, prodotta dalla Fermana football club srl con l’ultima memoria presentata, conferma solo che gli avvisi di pagamento INPS per i quali era stato chiesto il pagamento in definizione agevolata rottamazione-quater erano stati precedentemente rateizzati ed erano stati poi sospesi come previsto dalla legge n. 197/2022. Esattamente quanto sopra si è detto.

Non è in discussione che la pregressa rateizzazione fosse stata inizialmente sospesa. Ma qui rileva che tale rateizzazione è stata revocata per via della rottamazione-quater. E quest’ultima è stata a sua volta inadempiuta ed è anch’essa decaduta senza che si potesse “tornare indietro” a rateizzazioni ormai revocate. Come già detto, con il risultato finale di non aver mai soddisfatto per tempo la scadenza federale.

In conclusione, si può sintetizzare quanto avvenuto come segue: la Fermana football club srl aveva inizialmente ottenuto una propria rateizzazione comprendente il debito INPS poi oggetto del deferimento. La società procedeva quindi a presentare la domanda per la rottamazione-quater. Tale domanda veniva accolta, con ciò sospendendo le rate precedentemente dovute. Tuttavia, la società non pagava le rate previste per la rottamazione-quater e dunque, alla scadenza della prima rata, decadeva sia dalla rottamazione-quater, sia ancora dalla precedente rateizzazione che invero veniva revocata ex lege.

A quel punto, la società riprendeva autonomamente la pregressa rateizzazione pagando il 15 marzo 2024 le “rate scadute (novembre, dicembre, gennaio e febbraio)” ma un simile comportamento (che potrà tornare utile per future nuove rateizzazioni) non consente di ritenere adempiuta la scadenza federale che era già maturata.

Semmai, è significativo leggere proprio nelle difese della società che: “successivamente la società Fermana F.C. Srl, non riuscendo ad adempiere al pagamento degli importi relativi alle prime tre rate della rottamazione entro il termine del 20/03/2024, ha provveduto a riprendere la rateizzazione precedentemente in essere con Agenzia delle Entrate Riscossione pagando le rate scadute (novembre, dicembre, gennaio e febbraio) in data 15/03/2024”.

Premesso allora che, alla fine, la stessa Fermana football club srl è costretta ad ammettere che le rate pregresse di novembredicembre 2023 (oggetto di deferimento) erano inevitabilmente già “scadute”, resta indiscutibile che il termine federale del 16 febbraio 2024 non è mai stata assolto.

Quanto da ultimo alla sanzione da applicare ex art. 85 delle NOIF, lett. C), par. V e art. 33, comma 4, del CGS non può che farsi applicazione degli arresti della giurisprudenza già sopra ampiamente richiamati: in particolare è vero che “la locuzione ‘almeno due punti’ non consente alcun sindacato agli organi di giustizia perché l’avverbio ‘almeno’ sancisce un limite edittale minimo al di sotto del quale non può scendersi neppure all’esito di valutazioni su attenuanti o altre circostanze di esonero di responsabilità. Milita in tale direzione anche un ragionamento a contrario laddove, ad esempio, la norma stabilisse una sanzione con la locuzione ‘fino a 10  punti’, cioè fissando un tetto massimo, e ciò tanto perché la certezza della sanzione deve essere ben chiara nel suo ‘effetto fisarmonica’, costruendo, cioè, un tracciato, con una linea di partenza ed una di traguardo, all’interno del quale e solo in quella forbice operare una rimodulazione della sanzione in un senso o nell’altro” (cfr. in argomento il Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 42/2020).

E ciò in quanto l’ordinamento sportivo, nella sua parte sanzionatoria, è solo parzialmente e cum grano salis, assimilabile a quello penale. Invero, mentre per quest’ultimo, la funzione (non assorbente ma certamente) principale della pena è – per esplicito dettato costituzionale – la rieducazione (rectius: risocializzazione) del condannato, per l’ordinamento sportivo la sanzione ha essenzialmente scopo e funzione retributiva, e restauratrice della par condicio nelle competizioni agonistiche. Di talché sembra conseguente ipotizzare, in tale ultimo ordinamento, la sussistenza di una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società, con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di “punti negativi” in classifica. Le prime, connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione generalpreventiva), devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione, ma anche della personalità dell’agente (desumibile da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.); le seconde non possono non tener conto dell’immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione. Conseguentemente mentre, nel primo caso, il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze – tanto aggravanti quanto attenuanti – aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo, la sanzione in concreto da applicare, nel secondo, viceversa, tale potere discrezionale egli deve necessariamente contenere in limiti più angusti, potendo senza dubbio esercitarlo nell’ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salva esplicita, eventuale (e derogatoria) previsione normativa. La ragione è quella cui si è fatto prima cenno: la sanzione della penalizzazione in termini di punti di classifica viene certamente ad incidere nella sfera del sanzionato, ma ha un immediato riflesso nei confronti dei competitori, che potranno essere – più o meno – avvantaggiati dall’handicap che il giudice ha decretato nei confronti del trasgressore. E proprio perché, in tal caso, la sanzione si traduce in un danno, in termini di classifica, per una squadra e, conseguentemente, in un vantaggio per le altre, essa deve essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione; il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali (CFA, SS.UU., n. 89/2019-2020).

In definitiva, e per le ragioni sopra dette, il reclamo della Procura federale deve essere accolto, con conseguente riforma in parte qua della decisione del Tribunale federale e con rideterminazione della sanzione da applicare alla Fermana football club srl in due punti di penalizzazione. Penalizzazione da scontare nella prossima stagione sportiva in ragione della necessaria afflittività della sanzione stessa che, quindi, non può essere applicata ad una stagione ormai già integralmente conclusa.

Per contro, il reclamo della Fermana football club srl deve essere respinto, restando quindi confermata nei confronti del sig.

Umberto Simoni la sanzione già ad esso irrogata dalla decisione di primo grado.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo numero 0133/CFA/2023-2024 proposto dalla Procura Federale e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, e in sostituzione dell'ammenda di 3.000,00 (tremila/00), irroga alla società Fermana Football Club S.r.l. la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva.

Respinge il reclamo numero 0135/CFA/2023-2024 proposto dalla società Fermana Football Club S.r.l..

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Domenico Luca Scordino                                                 Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

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