F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0245/CSA pubblicata del 12 Giugno 2024 – A.S.D. Cassino Calcio 1924

Decisione/0245/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0337/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Andrea Galli - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0337/CSA/2023-2024, proposto dalla società A.S.D. Cassino Calcio 1924 in data 28.05.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 141 del 21.05.2024;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 30.05.2024, l’Avv. Andrea Galli e udito l’Avv. Filippo Pandolfi per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. Cassino Calcio 1924 ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio allenatore, Sig. Carcione Imperio Antonio, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND (cfr. Com. Uff. n. 141 del 21.05.2024), in relazione alla gara di Play Off di Serie D, girone G, Romana F.C. / Cassino Calcio del 19.05.2024.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il tesserato Carcione per 4 giornate effettive di gara perché “Allontanato per essere venuto a contatto con un dirigente avversario, mentre rivolgeva espressioni irridenti e provocatorie  all'indirizzo dei tesserati della società ospitante e protestare all'indirizzo della Terna. Tale condotta ingenerava un principio di rissa tra tesserati e dirigenti delle due società. Nell'abbandonare il terreno di gioco il medesimo reiterava le proteste nei confronti degli

Ufficiali di gara.”

La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa, chiedendone la riduzione a tre giornate di squalifica.

In particolare, secondo la società Cassino, non sarebbe stato il Sig. Carcione ad essere entrato in contatto con un dirigente avversario, bensì sarebbe stato quest’ultimo a prendere tale iniziativa; l’allenatore sanzionato, inoltre non avrebbe espresso alcuna frase irridente, avendo solo proferito parole di mera matrice antisportiva, scevre di portata offensiva, né avrebbe ingenerato alcun principio di rissa. Inoltre il Giudice di prime cure non avrebbe valutato adeguatamente le circostanze attenuanti applicabili al caso di specie, con particolare riferimento all’art.13, co.2, e 16, co.2, del CGS, né l’istituto della continuazione, applicabile in relazione allo sviluppo della condotta contestata.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 30 maggio 2024 è stato udito l’Avv. Filippo Pandolfi per la reclamante, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta, secondo la segnalazione Assistente dell'arbitro n°1, che “Al 46' st richiamavo l'attenzione dell'arbitro in quanto l'allenatore della società Cassino sig. Carcione Imperio Antonio e il dirigente della società Romana sig. Panello Ruggero venivano a contatto generando, inoltre, una Mass confrontation con altri calciatori e dirigenti. Nello specifico il Sig. Carcione protestava in maniera vivace, plateale e provocatoria nei confronti di alcuni elementi della società Romana, dopo aver protestato nei nostri confronti a seguito di una decisione arbitrale non condivisa. Il Sig. Panello reagiva alle provocazioni del suddetto, appunto, venendo a contatto con Carcione e alcuni elementi della società Cassino. Successivamente, il Sig. Panello cercava di dividere i suoi giocatori da quelli della società Cassino. Il Sig. Carcione prima di abbandonare il TDG continuava contestando platealmente l'operato della terna arbitrale.” Con successiva integrazione inoltrata via mail il 21 maggio 2024, il medesimo Assistente Arbitrale così precisava: “A maggior chiarimento di quanto scritto nel rapporto di gara, specifico che il sig. Carcione (tecnico della società Cassino) protestava in maniera reiterata gesticolando e ripetendo le seguenti parole: "era rigore, non capite un cazzo, così rovinate la partita.”

La condotta come sopra refertata e complessivamente considerata, giustifica l’irrogazione della sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara, in quanto il Sig. Carcione dapprima ha protestato provocatoriamente nei confronti di alcuni tesserati avversari e verso la terna arbitrale, determinando, di fatto, una mass confrontation e, una volta allontanato, proferiva una frase offensiva verso gli Ufficiali di gara, seppur rivolta a criticare e censurare una decisione arbitrale, a proprio parere errata. Considerata la gravità del comportamento contestato e le circostanze correlate, non si ravvisa alcun presupposto per l’applicazione delle attenuanti invocate né dell’istituto della continuazione.

Ne consegue che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua e condivisibile e va quindi confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                           Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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