F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0247/CSA pubblicata del 12 Giugno 2024 – A.S.D. Cassino Calcio 1924
Decisione/0247/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0335/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Andrea Galli - Componente (Relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero n. 0335/CSA/2023-2024, proposto dalla società A.S.D. Cassino Calcio 1924 in data 28.05.2024,
per la riforma della decisone del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 141 del 21.05.2024;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 30.05.2024, l'avv. Andrea Galli e udito l’Avv. Filippo Pandolfi per la reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La A.S.D. Cassino Calcio 1924 ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta alla società dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 141 del 21.05.2024), in relazione alla gara di Play Off di Serie D, girone G, Romana F.C. / Cassino Calcio del 19.05.2024.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto alla società le sanzioni dell’ammenda di € 3.000,00 e di 2 gare a porte chiuse “Per avere propri sostenitori posizionati alle spalle di un A.A. a partire dal 10' del secondo tempo: - rivolto espressioni
ingiuriose e lanciati numerosi sputi (circa 10) che colpivano un A.A.; - lanciato 6 bottiglie di plastica semipiene di cui 1 che colpiva un A.A.”
La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività delle sanzioni irrogate rispetto al comportamento tenuto dai propri sostenitori nelle circostanze per cui è causa.
In particolare secondo la società Cassino il comportamento dei propri sostenitori sarebbe scevro di particolari connotati disciplinarmente rilevanti. Inoltre, il Giudice di prime cure non avrebbe valutato adeguatamente il fatto che il Cassino era società ospitata e quindi priva di poteri di intervento preventivo e/o posteriore rispetto ai fatti, onere che invece incombeva sulla società ospitante. Infine, a detta della reclamante, il Giudice Sportivo avrebbe omesso di ponderare adeguatamente, a fini sanzionatori, l’assenza di qualsivoglia recidiva e di diffida a proprio carico.
La società Cassino ha concluso domandando, in via principale, l’annullamento dell'ammenda e la riduzione da 2 a 1 gara a porte chiuse; in via subordinata, l’annullamento dell'ammenda con conferma delle 2 gare a porte chiuse; in estremo subordine, la riduzione in maniera drastica dell’ammenda, con conferma delle 2 gare a porte chiuse.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 30 maggio 2024, per la reclamante è comparso l'Avv. Filippo Pandolfi, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.
Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto per quanto di ragione, con riduzione della sanzione dell’ammenda.
Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta, secondo la segnalazione dell’Assistente arbitrale n°2, che “A partire dal 10 minuto del secondo tempo i tifosi della società Cassino, posizionati alle mie spalle, iniziavano ad insultarmi e a colpirmi con numerosi sputi. Veniva lanciati verso di me 5 bottiglie di plastica ripiene d'acqua, 1 di queste mi colpiva alla schiena”.
Con successiva integrazione via mail del 20 maggio 2024 l’Assistente precisava: “Con la presente in qualità di assistente numero 2 della gara Romana Cassino del19-05-24 specifico quanto segue: • Nel corso del secondo tempo venivo colpito da 10 sputi da parte della tifoseria della società Cassino. Gli sputi mi colpivano sulla schiena, sulla testa e su una mano. le bottigliette d'acqua semi piene che venivano lanciate nel numero di 5 erano 4 da 0,5 lt ed una più grande da 1 lt. Venivo colpito alla schiena da una da 0,5 lt.”
Dalla disamina dei fatti come refertati e precisati, emerge l’indubbia gravità della condotta posta in essere dai sostenitori della società Cassino, i quali hanno indirizzato numerosi sputi verso l’Assistente Arbitrale, attingendolo in diverse parti del corpo, lanciando, inoltre, al suo indirizzo diverse bottigliette semipiene di acqua, colpendolo alla schiena con una di esse, non rilevando al riguardo il fatto che la reclamante fosse società ospitata, tenuto conto che neanche la società ospitante avrebbe potuto porre in essere alcuna misura con riferimento al lancio di sputi e di bottigliette di acqua.
Questa Corte, tuttavia, ritiene di poter accedere alla riduzione della sanzione dell’ammenda in ragione dell’assenza di recidiva e di diffida a carico della società Cassino, con conferma nel resto.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione dell'ammenda a € 2.000,00, confermando nel resto.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce