F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0250/TFN – SD del 12 Giugno 2024 (motivazioni) – Danilo Merlo e FC Freedom SSDARL – Reg. Prot. 238/TFN-SD
Decisione/0250/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0238/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Roberto Proietti – Presidente
Antonella Arpini - Componente
Giammaria Camici – Componente
Paolo Clarizia – Componente
Gaia Golia - Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 12 giugno 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 28608/694pf23-24/GC/mg del 17 maggio 2024 nei confronti del sig. Danilo Merlo e della società FC Freedom SSDARL,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 28608/694pf23-24/GC/mg del 17 maggio 2024 nei confronti di:
1) sig. Danilo Merlo, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società FC Freedom SSDARL, per rispondere delle violazioni:
- dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al N. 4 – Requisiti sportivi ed organizzativi – n. 2 lett. d del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati nazionali di Serie B per la stagione sportiva 2023/2024 pubblicato con CU n. 143/A del 15.03.2023, per non aver adempiuto all’obbligo di depositare, entro il termine del 4 settembre 2023, attestazione del Settore Tecnico della FIGC relativa al tesseramento di almeno un preparatore atletico Settore Tecnico per la prima squadra, avendo indicato quale preparatore atletico la sig.ra Federica Demaria, attestando che la stessa avrebbe partecipato al primo corso utile centrale di preparatore atletico, così come previsto nel corpo della lett. d, corso per il quale, non essendo in possesso della qualifica UEFA C, non possedeva i requisiti di ammissibilità;
- dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al N. 4 – Requisiti sportivi ed organizzativi – n. 2 lett. f del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati nazionali di serie b per la stagione sportiva 2023/2024 pubblicato con CU n. 143/A del 15.03.2023, avendo indicato come allenatore della categoria Esordienti, la sig.ra Diletta Di Girolamo che non risultava essere tesserata per la società FC Freedom;
2) la società FC Freedom SSDARL per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Danilo Merlo, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.
Gli accordi ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale, il sig. Danilo Merlo, nonché la società FC Freedom SSDARL, hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l’Avv. Massimo Adamo, in rappresentanza della Procura Federale, e l'Avv. Nicola Schellino, in rappresentanza dei deferiti, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:
- per il sig. Danilo Merlo, giorni 26 (ventisei) di inibizione;
- per la società FC Freedom SSDARL, euro 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento.
Così deciso nella Camera di consiglio del 12 giugno 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Gaia Golia Roberto Proietti
Depositato in data 12 giugno 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai