FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 506/AA del 31/05/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ODIFREDDI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 680 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Stefano ODIFREDDI, avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO ODIFREDDI, all’epoca dei fatti calciatore privo di tesseramento, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, e dall’art. 17, commi 1, 2 e 6, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC, per aver sottoscritto, a far tempo dal settembre 2022 e sino al febbraio 2023, diversi contratti di mandato e rappresentanza con il sig. Marco Paoloni con la corresponsione di un compenso, nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Paoloni fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti CONI/FIGC;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano ODIFREDDI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Stefano ODIFREDDI;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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