FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 508/AA del 05/06/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da KULLANI NASCIMENTO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1054 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Lorenzo KULLANI e Joao Victor NASCIMENTO, avente ad oggetto la seguente condotta:

LORENZO KULLANI, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto calciatore tesserato per la società A.S.D. Lecco Calcio A 5, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver costui, successivamente alla disputa della gara LECCO vs CIOLI ARICCIA (occorsa in Riccione il giorno 24.04.24 e valevole quale Finale della Coppa della Divisione della corrente stagione sportiva) e mentre si trovava in compagnia del proprio compagno di squadra Joao Victor Nascimento Tortorella (di nazionalità italo-brasiliana e lingua portoghese) a bordo del van che li stava riportando a Lecco dopo lo svolgimento dell’incontro, espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri del Commissario Tecnico della Nazionale Calcio a 5 Sig. Massimiliano Bellarte mediante parole quali dallo stesso propalate nel corso di una diretta video postata sul proprio personale profilo del social network Instagram;

JOAO VICTOR NASCIMENTO, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto calciatore tesserato per la società A.S.D. Lecco Calcio A 5, violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver costui, successivamente alla disputa della gara LECCO vs CIOLI ARICCIA (occorsa in Riccione il giorno 24.04.24 e valevole quale Finale della Coppa della Divisione della corrente stagione sportiva) e mentre si trovava in compagnia del proprio compagno di squadra Lorenzo Kullani a bordo del van che li stava riportando a Lecco dopo lo svolgimento dell’incontro, espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri del Commissario Tecnico della Nazionale Calcio a 5 Sig. Massimiliano Bellarte mediante parole quali dallo stesso propalate nel corso di una diretta video postata sul profilo personale Instagram del compagno di squadra Kullani;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Lorenzo KULLANI e Joao Victor NASCIMENTO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica da scontare nel Campionato di competenza della prossima stagione sportiva per il Sig. Lorenzo KULLANI, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per il Sig. Joao Victor NASCIMENTO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it