FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 514/AA del 07/06/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BAZZUCCHINI ASD GRIFO SIGILLO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1048 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Niccolò BAZZUCCHINI, e della società ASD GRIFO SIGILLO, avente ad oggetto la seguente condotta:

NICCOLO’ BAZZUCCHINI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Grifo Sigillo, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in ragione del rapporto di immedesimazione organica al tempo in essere con la società dallo stesso rappresentata, a seguito di quanto occorso in occasione delle gare Castel del Piano - ASD Grifo Sigillo del 25.2.2024, Pontevecchio - ASD Grifo Sigillo del 3.3.2024, Piccione - ASD Grifo Sigillo del 14.4.2024 ed ASD Grifo Sigillo – Selci Nardi del 21.4.2024 tutte valevoli per il girone A del campionato di Promozione della stagione sportiva 2023 - 2024, espresso giudizi lesivi dell’onore, del prestigio e del decoro propri degli arbitri che hanno diretto tali incontri, nonché più in generale della classe arbitrale nel suo complesso intesa e degli organi della Lega Nazionale Dilettanti, mediante dichiarazioni espresse tramite un comunicato stampa;

ASD GRIFO SIGILLO, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il sig. Niccolò Bazzucchini all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Niccolò BAZZUCCHINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD GRIFO SIGILLO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Niccolò BAZZUCCHINI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD GRIFO SIGILLO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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