FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 515/AA del 07/06/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da VITTORINI ASD ATLETICO AMITERNUM

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1030 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Federico VITTORINI e della società A.S.D. ATLETICO AMITERNUM, avente ad oggetto la seguente condotta:

FEDERICO VITTORINI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Amiternum, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, all’esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini nell’ambito del procedimento della Procura Federale iscritto al n. 697 pfi 23 – 24, espresso giudizi lesivi dell’onore, del prestigio e del decoro propri della Procura Federale FIGC e del suo operato, inviando in data 22.4.2024 all’indirizzo pec istituzionale di tale Organo di Giustizia Sportiva una comunicazione contenente le seguenti testuali espressioni: “Buongiorno, chiedo di essere ascoltato immediatamente per chiudere questa pagina ridicola e vergognosa. È assurdo che vi permettiate anche soltanto di scrivere certe stupidaggini, non mi stupisco degli individui che si sono rivolti a voi ma queste due pec ricevute sono di per sé un oltraggio non cancellabile. Mi sembra incredibile come voi stessi possiate prendervi sul serio nello scrivere certe nefandezze.”;

A.S.D. ATLETICO AMITERNUM, per responsabilità diretta, ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Federico Vittorini;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Federico VITTORINI in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ATLETICO AMITERNUM;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Federico VITTORINI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ATLETICO AMITERNUM;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

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