F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0251/TFN – SD del 13 Giugno 2024 (motivazioni) – Stefano Fantini e Ravenna Women FC SSD ARL – Reg. Prot. 239/TFN-SD
Decisione/0251/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0239/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Antonella Arpini - Componente (Relatore)
Andrea Fedeli – Componente
Roberto Pellegrini – Componente
Francesca Paola Rinaldi - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 6 giugno 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 28619/695pf23-24/GC/mg del 17 maggio 2024 nei confronti del sig. Stefano Fantini e della società Ravenna Women FC SSD ARL, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto n. 28619/695pf23-24/GC/mg del 17 maggio 2024, il Procuratore Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare il sig. Stefano Fantini e la società Ravenna Woman FC SSDARL, per rispondere:
1) il sig. Stefano Fantini, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società FC Ravenna Women, della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al N. 4 – Requisiti sportivi ed organizzativi – n. 2 lett. f del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati nazionali di Serie B per la stagione sportiva 2023/2024 pubblicato con CU n. 143/A del 15.03.2023, non avendo adempiuto l’impegno a depositare, entro il termine del 2 ottobre 2023, attestazione del Settore Tecnico della FIGC relativa al tesseramento di almeno un allenatore abilitato dal Settore Tecnico per la categoria Esordienti e per la categoria Pulcini;
2) la società FC Ravenna Women per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Stefano Santini, così come riportati nel capo di incolpazione.
La fase istruttoria
In data 05.02.2024, la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 695 pf23-24, avente ad oggetto “Mancato rispetto dei requisiti organizzativi di cui al punto 2 f) del Comunicato Ufficiale n.143/A del 15 marzo 2023 da parte della società FC Ravenna Women”.
Il procedimento traeva origine da una nota trasmessa, a mezzo pec del 01.02.2024, dalla Divisione Serie B Femminile con la quale si segnalava alla Procura Federale, per gli adempimenti di competenza, il mancato rispetto, da parte della società Ravenna Woman FC dei requisiti organizzativi di cui al comma 4) punto 2) lett. f) del Comunicato Ufficiale n.143/A del 15 marzo 2023.
Precisava il Segretario della suddetta Divisione come la Co.Vi.So.F., nella riunione del 25.1.2024, alla luce della documentazione in atti, avesse rilevato come la società, alla data del 2.10.2023, non avesse regolarmente tesserato il tecnico della Categoria Esordienti e il tecnico della Categoria Pulcini.
Acquisita la documentazione di rito, in data 5.4.2024, la Procura Federale notificava agli odierni deferiti la Comunicazione di Conclusione Indagini, alla quale non faceva seguito alcuna richiesta e/o memoria da parte dei soggetti avvisati. In data 15.5.2024, la Procura Federale procedeva, pertanto, a notificare alle parti l’atto di deferimento.
La fase predibattimentale
Disposta la convocazione delle parti per l’udienza del 6.6.2024, nessuno dei deferiti faceva pervenire memorie difensive.
Il dibattimento
All’udienza del 6.6.2024, svoltasi in videoconferenza, partecipava, per la Procura Federale, l’Avv. Alessandro Avagliano; nessuno era presente per le parti deferite.
II Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, dava la parola al rappresentante della Procura Federale, il quale, riportandosi integralmente all’atto di deferimento, concludeva per il suo accoglimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni
- per il Stefano Fantini, giorni 40 (quaranta) di inibizione;
- per la società Ravenna Women FC SSD ARL, euro 6.000,00 (seimila/00) di ammenda.
La decisione
Il Collegio ritiene che vada affermata la responsabilità dei soggetti deferiti, essendo le violazioni loro contestate provate per tabulas.
Dall’esame delle risultanze istruttorie ed in particolare dalla nota dell’Ufficio Tesseramento allegata alla segnalazione trasmessa dalla Divisione Serie B Femminile, è dato evincersi come la società Ravenna Women, alla data del 2.10.2023, non abbia regolarmente tesserato il tecnico della Categoria Esordienti ed il tecnico della Categoria Pulcini, contravvenendo all’impegno assunto con la dichiarazione di cui al C.U. n. 143/A del 15 marzo 2023.
Come è noto, il suddetto Comunicato Ufficiale, nell’indicare gli adempimenti necessari ai fini dell’ammissione al campionato Nazionale di Serie B femminile 2023/2024, all’art. 4 punto 2) lett. f) prescrive a carico delle società, con dichiarazione del proprio rappresentante legale, “l’impegno a depositare, entro il termine del 2 ottobre 2023, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di almeno un allenatore abilitato dal Settore Tecnico per ciascuna delle altre categorie giovanili”.
Le violazioni ascritte emergono pertanto per tabulas, avendo la società e il suo Presidente, sul quale, ai sensi del suddetto Comunicato, grava l’onere di depositare la dichiarazione di cui al punto 2), omesso di ottemperare all’impegno di cui alla lett. f) citata, non avendo provveduto al tesseramento di un tecnico per la Categoria Esordienti e per la Categoria Pulcini.
Sotto il profilo sanzionatorio, conformemente alle richieste della Procura Federale, si ritengono congrue le sanzioni di cui al dispositivo, che, relativamente alla società, attesa la doppia omissione, sono contenute nel minimo edittale previsto dalla disposizione violata.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Stefano Fantini, giorni 40 (quaranta) di inibizione;
- per la società Ravenna Women FC SSD ARL, euro 6.000,00 (seimila/00) di ammenda.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Antonella Arpini Carlo Sica
Depositato in data 13 giugno 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai