F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0252/TFN – SD del 13 Giugno 2024 (motivazioni) – ASD Royal Team Lamezia – Reg. Prot. 17/TFN-SD
Decisione/0252/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0017/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Paolo Clarizia – Componente
Gaia Golia – Componente
Salvatore Priola - Componente (Relatore)
Valentina Ramella - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 4 giugno 2024, sul deferimento del Procuratore Federale n. 1637/771pf 22-23/GC/SA/mg del 19 luglio 2023 nei confronti della società ASD Royal Team Lamezia, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 19 luglio 2023, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:
1) il sig. Nicola Mazzocca, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della Società ASD Royal Team Lamezia: per rispondere “della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver, in occasione della designazione come A1 dell’A.E. sig. Salvatore Ranieri per la gara valevole per il campionato di A2 femminile di calcio a 5 Royal Lamezia – Monopoli del 26 febbraio 2023, in maniera preventiva e poco opportuna, contattato telefonicamente lo stesso sig. Ranieri; più precisamente per aver inviato, in data 24.02.2023, un messaggio audio con il quale manifestava la propria soddisfazione per la sua designazione quale Arbitro della predetta gara, evidenziando anche episodi poco piacevoli accaduti nella partita precedente quando, a suo dire, la propria squadra sarebbe stata danneggiata, in tal modo inducendo lo stesso sig. Salvatore Ranieri ad assumere un atteggiamento non negativo durante la gara da disputare il 26.02.2023, e ponendo, così, in essere una condotta contraria alle norme federali e comunque ai principi di lealtà, correttezza e probità”;
2) la società ASD Royal Team Lamezia, per rispondere “a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti posti in essere dal sig. Mazzocca Nicola, presidente e legale rappresentante della società all’epoca dei fatti, così come descritti nel precedente capo di incolpazione”.
La fase istruttoria
In sede istruttoria, la Procura procedeva ad acquisire il foglio di censimento, l’organigramma societario per la stagione sportiva 2022/2023 della società ASD Royal Team Lamezia e la posizione tesseramento del sig. Nicola Mazzocca, nonché all’audizione dell’incolpato, sig. Nicola Mazzocca, all’epoca dei fatti tesserato per la ASD Royal Team Lamezia in qualità di Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della Società ASD Royal Team Lamezia, dell’A.E. sig. Salvatore Ranieri, soggetto nei cui confronti sarebbe stata posta in essere la condotta avente rilievo disciplinare.
Esaurita la fase istruttoria, la Procura Federale notificava alla ASD Royal Team Lamezia e al sig. Nicola Mazzocca l’avviso di conclusione delle indagini, per poi notificare, in data 19 luglio 2023, l’atto di deferimento.
Gli accordi ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, i deferiti e la Procura Federale depositavano proposte di accordo ex art. 127 comma 1 CGS. Il Tribunale, con decisione n. 34/TFNSD-2023-2024, dichiarava l’efficacia degli accordi e disponeva applicarsi le seguenti sanzioni:
- per il sig. Nicola Mazzocca, giorni 20 (venti) di inibizione;
- per la società ASD Royal Team Lamezia, euro 133,33 (centotrentatre/33) di ammenda.
Con nota del 10 aprile 2024, prot. n. 2021/2024, l’ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo della FIGC comunicava la mancata esecuzione, da parte della Royal Team Lamezia, dell’accordo ex art. 127 CGS, non essendo stata pagata l’ammenda concordata.
Il Tribunale, pertanto, fissava l’udienza del 4 giugno 2024 per la discussione del deferimento.
Il dibattimento
All’udienza del 4 giugno 2024, svoltasi in videoconferenza, sono comparsi l’Avv. Maurizio Gentile, in rappresentanza della Procura Federale, e l’Avv. Andrea Parisi per la società deferita, unitamente al sig. Nicola Mazzocca, nella qualità di Presidente della ASD Royal Team Lamezia.
L’Avv. Gentile si è riportato all’atto di deferimento e ha chiesto irrogarsi la sanzione di euro 267,00 (duecentosessantasette/00) di ammenda.
In particolare, la sanzione richiesta deve intendersi così strutturata: pena base € 200,00, aumentata di un terzo per effetto del mancato rispetto dell’accordo, per un totale di € 267,00.
L’Avv. Parisi, per conto della società, riconosciuto l’inadempimento, ha evidenziato che il mancato pagamento è da attribuire solo ad una non corretta conoscenza della procedura, avendo ritenuto erroneamente che l’ammenda sarebbe stata addebitata direttamente sul conto campionato della società. Ha chiesto quindi applicarsi la sola pena base dell’originario accordo, pari ad € 200,00.
La decisione
Secondo la consolidata giurisprudenza di questo Tribunale, con la riapertura del procedimento, conseguente all’accertato inadempimento dell’accordo ex art. 127 CGS, il Tribunale acquisisce la piena libertà di esaminare gli atti del procedimento, di valutare la fondatezza degli addebiti e di determinare, all'occorrenza, la nuova sanzione, con esclusione della facoltà delle parti di concludere altro accordo ai sensi dell’art. 127 CGS (Decisione/0200/TFNSD-2022-2023).
Dagli atti di causa emerge chiaramente la responsabilità del sig. Nicola Mazzocca per i fatti contestati.
In particolare, la circostanza che il sig. Nicola Mazzocca abbia inviato un messaggio audio all’A.E. Ranieri Salvatore, sebbene contenente un attestato di stima professionale e non anche un tentativo di corruzione, è stata confermata in fase di indagine e dallo stesso deferito, sig. Mazzocca, il quale si giustificava dicendo di non essere a conoscenza che il suddetto comportamento rappresentasse una violazione del Codice di Giustizia sportiva.
Una volta provata la riferibilità della condotta illecita al sig. Nicola Mazzocca ne consegue, per effetto del rapporto di tesseramento in essere, la responsabilità ex art. 6, comma 1, CGS della società ASD Royal Team Lamezia.
Quanto al trattamento sanzionatorio, il Tribunale evidenzia, preliminarmente, che, seppur, in linea generale, la valutazione dei fatti sottoposti al suo esame può condurre all’irrogazione di una sanzione diversa da quella richiesta dalla Procura (Decisione 0197/TFNSD-2022-2023), tale sanzione, nei procedimenti conseguenti agli inadempimenti agli accordi ex artt. 126 e 127 CGS, non può mai essere inferiore alla pena base proposta nei suddetti accordi.
Ciò in quanto, in tali casi, è lo stesso incolpato che, nel proporre la pena base da applicare, esegue una valutazione in ordine al valore da attribuire alla condotta contestata.
Se, dunque, è lo stesso incolpato ad attribuire un determinato valore alla propria condotta, è evidente che il Tribunale non possa, nell’irrogare la sanzione, andare al di sotto della pena ritenuta congrua dal medesimo incolpato.
La pena base potrà, poi, secondo il consolidato orientamento del Tribunale, essere aumentata, anche tenuto conto dell’ulteriore dispendio di energie e attività che il mancato rispetto degli accordi e il nuovo procedimento ha determinato.
Non vi è dubbio, infatti, che la condotta posta in essere dalla società deferita ha in concreto determinato un ingiustificato aggravio procedimentale.
Nell’ambito dell’ordinamento sportivo, improntato ad esigenze di celerità e certezza, pur nel rispetto dei fondamentali principi del contraddittorio processuale, l’istituto di cui all’art. 127 CGS risponde ad esigenze chiaramente deflattive del contenzioso, la cui definizione comporta una premialità, consistente nella diminuzione della sanzione, fino alla misura di un terzo, rispetto a quella “base” richiesta dall’organo requirente.
Al contrario, il mancato ottemperamento all’accordo, entro i termini perentori previsti dalla norma, risulta obiettivamente grave e l’art. 127 CGS nel determinare automaticamente la riespansione del potere del Tribunale Federale Nazionale di pronunciarsi nel merito della questione controversa, evidenzia come tale evenienza determini un significativo aggravio del procedimento.
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene congrua la sanzione dell’ammenda di € 250,00, tenuto conto dell’ammissione del fatto da parte della società, in coerenza con il costante orientamento giurisprudenziale del Tribunale Federale Nazionale sopra richiamato, secondo cui la sanzione può essere determinata in misura maggiore rispetto a quella originariamente individuata dalla Procura Federale quale base per la definitiva quantificazione in sede di accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società ASD Royal Team Lamezia la sanzione di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 4 giugno 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Salvatore Priola Carlo Sica
Depositato in data 13 giugno 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai