F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0132/CFA pubblicata il 17 Giugno 2024 (motivazioni) – Procura federale/U.S. Alessandria calcio1912 S.r.l.

Decisione/0132/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0134/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Mauro Mazzoni – Componente

Salvatore Lombardo – Componente

Marco Lipari – Componente

Domenico Giordano - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0134/CFA/2023-2024 proposto dalla Procura federale in data 09.05.2024,

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare n. 216 del 2.05.2024;

visti il ricorso e i relativi allegati;

visti gli atti di causa;

relatore all’udienza del 06.06.2024, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Domenico Giordano e uditi l’Avv. Alessandro D’Oria e il Dott. Luca Scarpa per la reclamante, l’Avv. Eduardo Chiacchio per la società U.S. Alessandria calcio1912 S.r.l.; è presente altresì il Sig.  Filippo Marra Cutrupi.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

I) Con reclamo depositato in data 9 maggio 2024, il Procuratore federale ha adito la Corte federale d’appello, chiedendo l’annullamento della decisione assunta dal Tribunale federale - Sezione disciplinare n. 0216/TFNSD-2023-2024 del 2 maggio 2024, conseguente al deferimento n. 24975/834pf23-24/GC/blp del 3 aprile 2024, nei confronti della società US Alessandria calcio1912 s.r.l. (di seguito: la Società).

La vicenda sottoposta allo scrutinio delle Sezioni Unite trae origine dalla segnalazione della Co.Vi.So.C. del 14 marzo 2024 in ordine al mancato versamento da parte della Società, entro il termine del 16 febbraio 2024, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2023, così come previsto dall’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF, nonché al permanere del mancato pagamento, alla stessa data del 16 febbraio 2024, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, relativi al bimestre precedente.

La Procura federale iscriveva in data 15 marzo 2024 nel relativo registro il procedimento al n. 834pf23-24 e, dopo aver acquisito documentazione, in esito all’attività istruttoria, trasmetteva alle parti in data 18 marzo 2024 la Comunicazione di chiusura indagini (di seguito: CCI) prot. 23518/834pf23-24/GC/gb.

Con nota in data 26 marzo 2024, il difensore degli indagati rinunciava alla richiesta audizione dei dirigenti della Società sportiva, riservandosi la produzione di memorie difensive, che depositava con pec in data 29 marzo 2024 con richiesta di archiviazione del procedimento.

Disattendendo la richiesta, la Procura federale, con atto Prot. 24975 /834pf23-24/GC/blp del 3 aprile 2024, deferiva innanzi al Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare:

- il sig. Molinaro Andrea, in qualità di Presidente p.t. del C.d.A. e Amministratore delegato della U.S. Alessandria calcio 1912 S.R.L., dal 06/12/2023:

per violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 16 febbraio 2024, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2023, nonché per il permanere del mancato pagamento, alla data del 16 febbraio 2024, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, relativi al bimestre precedente.

Nello specifico, si segnalava che la Società, in relazione al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2023:

1) ha effettuato il versamento delle ritenute Irpef relative alle mensilità di novembre e dicembre 2023 per un importo complessivo pari ad euro 38.824,00, solo in data 19 febbraio 2024, successivamente, quindi, alla menzionata scadenza federale del 16 febbraio 2024;

2) ha effettuato il versamento delle rate Irpef relative al piano di rateazione in essere con l’Agenzia delle entrate, di cui all’art. 1, comma 160, della L. n. 197/2022, in scadenza nel bimestre novembre-dicembre 2023 per un importo complessivo di euro 80.004,66, solo in data 19 febbraio 2024, successivamente, quindi alla menzionata scadenza federale del 16 febbraio 2024;

3) ha effettuato il versamento dei contributi Inps relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2023 per un importo complessivo pari ad euro 81.691,00, solo in data 19 febbraio 2024, successivamente, quindi, alla menzionata scadenza federale del 16 febbraio

2024;

inoltre la Società, in relazione al permanere, alla data del 16 febbraio 2024, del mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi al bimestre precedente (già scaduto al 18 dicembre 2013):

1) ha effettuato il versamento delle ritenute Irpef relative alla mensilità di settembre 2023 per un importo 16.446,38 Euro, solo in data 19 febbraio 2024, successivamente quindi alla menzionata scadenza federale del 16 febbraio 2024;

2) ha effettuato il versamento delle rate Irpef relative al piano di rateazione in essere, di cui all’art. 1, comma 160 della L. n. 197/2022, in scadenza nel bimestre settembre-ottobre 2023 per un importo complessivo di euro 80.004,66, solo in data 19 febbraio 2024, successivamente quindi alla menzionata scadenza federale del 16 febbraio 2024;

3) ha effettuato il versamento dei contributi Inps relativi alla mensilità di ottobre 2023 per un importo di euro 47.825,00 Euro, solo in data 19 febbraio 2024, successivamente, quindi, alla menzionata scadenza federale del 16 febbraio 2024;

- la Società U.S. Alessandria calcio 1912 S.R.L., alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata:

a) per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del C.G.S. vigente, della Società U.S. Alessandria calcio1912 S.R.L., alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata;

b) per responsabilità propria, ai sensi l’art. 33, comma 4, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. C), par. V, delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche alle Società in modo diretto.

In prossimità dell’udienza avanti il TFN, fissata per il giorno 23 aprile 2024, i soggetti deferiti depositavano memoria difensiva, chiedendo il proscioglimento da ogni addebito. In particolare, precisavano che, come comprovato dalla consulenza tecnica depositata in giudizio, il tardivo versamento da parte della U.S. Alessandria calcio 1912, per un solo giorno lavorativo, è riconducibile esclusivamente ad un blackout, imprevisto ed imprevedibile, del sistema informatico dell’Agenzia delle entrate, ricorrendo quindi tutti i presupposti dell’errore per causa non imputabile alla Società deferita, con la logica e naturale conseguenza che la stessa debba essere prosciolta da qualsiasi addebito, ovvero, in via di estremo subordine, sanzionata con una lieve ammenda ritenuta equa e di giustizia. Quanto all’addebito inerente alla persistenza del debito di cui al precedente bimestre, si osservava che il mancato versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS riguarda una sola mensilità e non l’intero bimestre, per cui la violazione contestata non può ritenersi integrata.

L’udienza di trattazione avanti il TFN aveva luogo l’1 febbraio 2023. In tale occasione, come emerge dal verbale di udienza, il rappresentante della Procura federale chiedeva l’irrogazione delle sanzioni nei confronti del sig. Andrea Molinaro di mesi due di inibizione e nei confronti della Società Alessandria di punti sei di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva corrente ovvero in quella successiva in caso di valutazione di non afflittività; il difensore dei deferiti chiedeva il loro proscioglimento da ogni addebito, ovvero, in caso di irrogazione di sanzione, l’applicazione nella corrente stagione sportiva.

Con decisione 0216/TFNSD-2023-2024, depositata in data 2 maggio 2024, la Sezione disciplinare del Tribunale federale nazionale affermava la responsabilità dei deferiti con riguardo al tardivo versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS riferiti alle mensilità di novembre e dicembre 2023, giacché le violazioni contestate risultano provate per tabulas. Osservava, al riguardo, che il mancato pagamento di ritenute IRPEF e contributi INPS è assunto dall’ordinamento sportivo a indicatore della stabilità economica e finanziaria delle società sportive, tanto da presidiarne il regolare adempimento con l’indicazione di precisi termini e obblighi di comunicazione all’autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.), non mancando di precisare che la ragione di tale interesse risiede nell’esigenza di garantire la stabilità economica e finanziaria delle società partecipanti ai campionati, come parametro fondamentale da monitorare e verificare nel continuo, nonché di assicurare la regolarità della competizione che risulterebbe chiaramente alterata da comportamenti diretti a potenziare la capacità sportiva (con acquisizione di calciatori di alta validità, come tali maggiormente onerosi), ad onta del rispetto delle regole fiscali, previdenziali e, quindi, di convivenza sociale e sportiva.

Sulla scorta di tali motivazioni, il TFN irrogava le sanzioni di mesi uno di inibizione per il sig. Andrea Molinaro e di punti quattro di penalizzazione in classifica da scontare nella prossima stagione sportiva per la società US Alessandria calcio 1912 Srl, giudicando inefficace e non afflittiva la penalizzazione nel corrente campionato nei riguardi di società ultima in classifica e già retrocessa.

Proscioglieva, invece, le parti dagli addebiti:

- dell’omesso versamento della rata relativa al piano di rateazione Irpef in essere per un importo complessivo di 80.004,66 perché il fatto non risulta sanzionato dall’art. 33, comma 4, CGS;

- del permanere dell’omesso versamento di Irpef e Inps inerenti al bimestre precedente, trattandosi di omissione già sanzionata dalla decisione n. 0168/TFNSD-2023-2024, del 7 marzo 2024, confermata dalla Corte federale d’appello a Sezioni Unite con decisione n. 108 CFA del 18 aprile 2024, con la conseguenza, per il divieto del ne bis in idem, che la Società sportiva non poteva essere nuovamente punita per lo stesso fatto contestato.

II) Avverso la suindicata decisione la Procura federale, in persona del Procuratore federale, proponeva atto di reclamo, notificato alle parti in data 9 maggio 2024 e contestualmente depositato.

II.1) Il gravame censura la pronuncia:

i) in relazione al permanere del mancato pagamento del bimestre settembre - ottobre 2023 per mancata applicazione del principio di diritto enunciato dalle ss.uu. della CFA con la decisione n. 0073/cfa-2021-2022, pubblicata il 1.04.2022 (caso Catania), confermato in parte qua dalla decisione delle ss.uu. della cfa n. 0108/cfa-2022-2023, pubblicata in data 25.05.2023 (caso Imolese), con conseguente erroneità e falsa applicazione della normativa federale in materia di controllo delle società professionistiche sui pagamenti periodici delle ritenute irpef, contributi inps e fondo di fine carriera ed erronea applicazione degli artt. 85, lett. c) par. v delle n.o.i.f. e 33, comma 4 c.g.s.;

si assume che il proscioglimento dall’addebito relativo al perdurare del mancato pagamento alla data del 16 febbraio 2024, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, relativi al bimestre precedente (settembre - ottobre 2023), disposto dal TFN per essere stata la Società già condannata per il mancato versamento del dovuto alla precedente scadenza del 18 dicembre 2023, sarebbe erroneo e affetto da illogicità per non corretta interpretazione della normativa federale, di cui al combinato disposto dell’art. 85 delle NOIF e dell’art. 33 del CGS, oltre che per insanabile contrasto con i principi di diritto espressi in materia dalle decisioni delle Sezioni Unite della CFA n. 0073/CFA-2021-2022 (caso Catania) e n. 0108/CFA-2022-2023, (caso Imolese). La reclamante osserva che, con dette pronunce, la Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui il permanere, al momento della scadenza del termine per il pagamento di un determinato bimestre, del mancato versamento di importi relativi a bimestri precedenti costituisce un fatto autonomo e diverso dal mancato pagamento del bimestre attuale, il che conduce a dover ritenere insussistente la presunta violazione del ne bis idem in relazione al fatto che per il mancato versamento delle somme relative al bimestre in scadenza al 18 dicembre 2023 la società era stata già sanzionata. La Procura chiede alla Corte di qualificare la condotta contestata in termini di violazione di cui all’art. 85, lett. C), punto V, e, preso atto dei limiti edittali minimi previsti dalla normativa federale di cui all’art. 33, comma 4, del CGS, e dei principi giurisprudenziali tracciati in termini dalle SS.UU., riformare in parte qua la decisione del Tribunale federale nazionale gravata, comminando alla società US Alessandria la sanzione nella misura complessiva di 6 (sei) punti di penalizzazione in classifica, da scontare nella prossima stagione sportiva, di cui 2 (due) punti per il permanere del mancato pagamento, alla data del 16 febbraio 2024, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, relativi al bimestre precedente (settembre ottobre 2023);

ii) sulla rateizzazione dei contributi Inps e delle ritenute Irpef e sul mancato versamento degli stessi alle scadenze federali, per mancata applicazione del principio di diritto enunciato dalle SS.UU. della CFA con la decisione n. 0078/cfa-2022-2023, pubblicata il 7.03.2023 (caso Viterbese), confermata dal Collegio di garanzia dello sport del Coni con decisione n. 44/2023 del 25.05.2023. Conseguente erroneità e falsa applicazione della normativa federale in materia di controllo delle società professionistiche sui pagamenti periodici delle ritenute Irpef, contributi Inps e fondo di fine carriera. Erronea applicazione dell’art. 33, comma 4 c.g.s., con riferimento a quanto previsto dall’art. 85, lett. c) par. V delle N.O.I.F.;

si assume l’infondatezza e l’erroneità della decisione impugnata, nel punto in cui statuisce l’irrilevanza e la non sussumibilità nel disposto di cui all’art. 33, comma 4, del CGS, del mancato versamento del rateo Irpef per 80.004,86 in scadenza nel bimestre novembre - dicembre 2023, per contrasto con i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite della CFA, oltre che con la voluntas legis espressamente tracciata dal legislatore federale in materia di controllo periodico sulla stabilità economico finanziaria delle società professionistiche, di cui agli artt. 85 delle NOIF e 33 del CGS. La reclamante osserva che il mancato pagamento delle rate senza rispettare i termini stabiliti nel piano di ammortamento viola, tra l’altro, i principi della lealtà sportiva e la par condicio di tutti i partecipanti alla competizione, impedendo agli organi a ciò deputati di effettuare i suindicati monitoraggi e verifiche. Invoca, al riguardo, l’applicazione del principio di diritto formulato nella decisione delle Sezioni unite della CFA n. 0078/CFA-2022-2023, pubblicata il 7 marzo 2023 confermata dal Collegio di garanzia del CONI con decisione n. 44/2023, depositata in data 25 maggio 2023, secondo cui:

“In caso di rateazione con l’ente esattore Agenzie delle Entrate, eventuali rate scadute e non pagate ricomprendenti contributi INPS vanno ricondotte all’art. 85, lett. c), par. 5, comma 1, nella parte in cui prevede genericamente e in modo omnicomprensivo che a ogni scadenza bimestrale deve essere avvenuto e documentato il versamento (oltre che delle ritenute Irpef, dei contributi INPS e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del precedente bimestre) anche di «quelle precedenti ove non assolte prima», senza che rilevi se il mancato pagamento debba far decadere dal beneficio della rateizzazione e senza che rilevi se, per scelta del contribuente, la rateazione ricomprenda anche ulteriori voci.”,

Per le ragioni esposte, la Procura federale chiede la riforma della decisione gravata e, per l’effetto, che venga dichiarata la responsabilità della società deferita anche per gli addebiti contestati su tali specifiche condotte, stante la sussumibilità delle stesse nel combinato disposto di cui agli artt. 85, lett. C), par. V, delle NOIF e 33, comma 4, del CGS.

II.2) In data 13 maggio 2024, la Segreteria della Corte federale di appello dava avviso della fissazione d’udienza a tutte le parti a mezzo pec.

II.3) In data 3 giugno 2024, è stata depositata memoria difensiva nell’interesse della U.S. Alessandria calcio 1912 s.r.l..

Nello scritto difensivo la Società afferma che il primo motivo di reclamo con il quale si censura la decisione del TFN per contrasto con in principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte in altre controversie non considera che detti principi non possono essere trasfusi nella presente fattispecie, caratterizzata dall’omesso versamento Irpef e Inps limitata ad un solo mese e non già all’intero bimestre, peculiarità che, oltre ad escludere la possibilità di configurare un’ipotesi di permanenza di inadempimento che porterebbe alla esclusione dal campionato di competenza, la rende non automaticamente riconducibile nell’alveo, disciplinare e punitivo, dell’art. 33, comma 4, del C.G.S., il quale richiede che l’inadempimento riguardi effettivamente ambedue le pregresse mensilità (ossia, per l’odierna deducente, sia settembre che ottobre 2023).

Quanto sopra, prosegue la resistente, vale ad evidenziare l’infondatezza anche del secondo motivo di reclamo, vertente sulla riconducibilità (o meno) della rateizzazione dei contributi Inps e/o delle ritenute Irpef sotto l’egida giuridico-normativa e sanzionatoria di cui all’art. 33, comma 4, del C.G.S.: ipotesi, questa, negata dal T.F.N. nella emessa pronuncia e sostenuta, invece, dall’Organo requirente nella presente sede. In ogni caso, secondo la deducente, detta questione non riveste, nel caso concreto, nessuna effettiva rilevanza né si appalesa produttiva del benché minimo effetto, atteso che, anche nella non creduta eventualità di una qualche fondatezza degli argomenti esposti dalla reclamante, una simile inottemperanza (tardivo versamento delle rate IRPEF in scadenza nel bimestre novembre-dicembre 2023) verrebbe completamente assorbita, a livello disciplinare e punitivo, dalla già accertata (e sanzionata) violazione relativa all’omesso pagamento dell’IRPEF per il bimestre medesimo, come, del resto, confermato dall’assenza, nel gravame de quo, della richiesta di qualunque ulteriore misura afflittiva per la spiegata causale.

Tanto premesso, la parte conclude per l’infondatezza del reclamo e la conferma della decisione.

II.4) Il reclamo veniva chiamato all’udienza odierna, dove sono comparsi l’avv. l’Avv. Alessandro D’Oria e il Dott. Luca Scarpa per la Procura federale e l’avv. Edoardo Chiacchio per la Società sportiva. I difensori hanno richiamato il contenuto dei rispettivi scritti difensivi e insistito nelle conclusioni già rassegnate.

Ha assistito all’udienza il sig Filippo Marra Cutrupi nella qualità di presidente della U.S. Alessandria calcio1912 S.r.l.

Dopo la discussione delle parti, il reclamo veniva trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

III) Il reclamo all’esame delle Sezioni Unite concerne il deferimento della US Alessandria calcio 1912 s.r.l. disposto in relazione al mancato versamento da parte della Società entro il termine del 16 febbraio 2024, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2023, nonché al permanere del mancato pagamento, alla stessa data del 16 febbraio 2024, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, relativi al bimestre precedente e infine all’omesso pagamento sempre alla stessa data, del rateo delle ritenute Irpef relative al bimestre novembre-dicembre 2023.

Alla Società veniva contestata la violazione dell’art. 85 delle N.O.I.F., rubricato “Adempimenti periodici presso la Co.Vi.So.C.”, nella parte in cui, alla lettera C relativa agli adempimenti delle società militanti in serie C, punto V, dispone, al terzo capoverso del n.1 che: “Le società devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite:

- entro il 16 febbraio l’avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati”, e al primo periodo del n. 3 che: “In caso di rateazioni e/o di transazioni concesse dagli enti impositori le società devono depositare i medesimi atti di rateazione e/o di transazione, ove non depositati in precedenza, nonché la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate scadute.”.

La violazione di tali adempimenti è presidiata dall’art. 33 del CGS, rubricato “Infrazioni relative ad emolumenti, ritenute, contributi e Fondo di fine carriera”, il quale - per quanto di interesse nella vicenda allo scrutinio di questa Corte - al comma quarto pone a carico delle Società di Serie C l’obbligo di pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, relativi agli emolumenti corrisposti a tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare, la norma stabilisce alla lett. d) che il mancato pagamento del solo terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre) comporta l’applicazione della sanzione della penalizzazione in classifica di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), nella misura minima di due punti e dispone alla lett. e) che il mancato pagamento del terzo bimestre e di uno di quelli precedenti comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 8, comma 1 lett. i), ossia l’esclusione dal campionato di competenza e l’assegnazione a campionato di categoria inferiore.

Va subito annotato, al fine di sgomberare il campo da suggestioni fuorvianti, che quest’ultima disposizione non presenta alcuna attinenza con la fattispecie in esame, difettandone i presupposti applicativi. Come reso palese dal suo tenore letterale, la norma, alla voce e), sanziona l’omesso pagamento del terzo bimestre e di uno dei bimestri precedenti, ossia dei versamenti dovuti per due interi bimestri, condizione che non ricorre nel caso di specie.

Difatti, è pacifico dagli atti e dalle deduzioni delle parti che la Società sportiva ha omesso il versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi all’intero terzo bimestre novembre - dicembre 2023, ma ha omesso il versamento delle ritenute Irpef relative alla sola mensilità di settembre 2023 e dei contributi INPS relativi alla sola mensilità di ottobre 2023.

Non senza ragione, quindi, come chiaramente enunciato dalle dichiarazioni rese a verbale dell’udienza del primo grado, in presenza di un inadempimento parziale dei versamenti dovuti per il bimestre precedente a quello in scadenza, le richieste sanzionatorie della Procura federale sono limitate all’applicazione della sanzione della penalizzazione in classifica prevista alla lett. g) dell’art. 8, senza estendersi alla più grave misura dell’esclusione della Società dal campionato di competenza, di cui alla lett. i) dello stesso art. 8.

IV) Quanto sopra, se vale a reputare non integrato l’illecito disciplinare di cui all’art. 33, comma 4, lett. e), CGS, concretabile soltanto in presenza di omesso versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps per due interi bimestri (il terzo e uno di quelli precedenti), non consente tuttavia di ritenere condivisibile la conclusione del giudice di primo grado, che dopo aver scartato l’ipotesi di inadempimento che porterebbe alla esclusione dal campionato di competenza, ha tratto da tale corretta premessa l’erroneo convincimento circa l’impossibilità di ravvisare un’autonoma violazione nella reiterazione alla successiva scadenza dell’inadempimento (parziale) già osservato nel bimestre precedente.

In particolare, il TFN ha escluso la responsabilità della Società deferita in relazione all’addebito del permanere dei mancati pagamenti inerenti alle mensilità del bimestre precedente, in ragione del fatto che, per la suindicata omissione, la società era stata già sanzionata con la decisione n. 0168/TFNSD-2023-2024 e, di conseguenza, per il principio del ne bis in idem, la stessa non potrebbe nuovamente essere punita per “lo stesso fatto contestato”.

In tal modo il primo giudice ha di fatto considerato l’inadempimento originario e il protrarsi dello stesso inadempimento come un’unica condotta illecita, cui ha ritenuto, in coerenza con l’impostazione seguita, potersi correlare una sola, e non duplicabile, sanzione.

Detto profilo della decisione si palesa erroneo.

La Corte ha già avuto modo di interrogarsi sulla questione se il fatto disciplinarmente rilevante sia unico (mancato pagamento degli importi relativi al primo bimestre e di quelli precedenti, ove non assolti prima), ovvero se la fattispecie astratta prevista dalla norma in riferimento contempli due autonomi fatti disciplinarmente rilevanti (con conseguente autonoma e reciproca indipendenza del mancato versamento degli importi del primo bimestre e della permanenza dell’omesso pagamento relativo ai bimestri precedenti). Distinzione da cui discendono effetti diversi sulla sanzione irrogabile: se unica è la fattispecie astratta contemplata e conseguentemente violata, anche la sanzione è unica; se la fattispecie astratta contempla due fatti autonomi e sono accertate effettivamente due violazioni, anche le sanzioni devono essere due.

L’art. 85, lett. C), par. V, comma 1, delle N.O.I.F. prevede che a ogni scadenza bimestrale le società debbano comunicare alla FIGC non soltanto l’avvenuto pagamento delle “ritenute Irpef, dei contributi Inps e del fondo di fine carriera” relativi alle mensilità del bimestre in scadenza, ma anche l’avvenuto versamento relativo alle mensilità (“quelle”) precedenti “ove non assolte prima”. La norma è funzionale a garantire l’attivazione dei controlli dell’Autorità federale circa la regolarità e la tempestività dei versamenti entro prefissati termini, come preciso indicatore della stabilità economica-finanziaria delle società sportive.

In prima approssimazione, può affermarsi che la finalità della norma è diretta ad assicurare che, a ciascuna scadenza bimestrale, la Federazione debba poter accertare una condotta duplice, consistente nel versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativo alle mensilità del bimestre in attuale scadenza e nell’avvenuto pagamento di eventuali pregresse debenze relative a mensilità scadute e non ancora corrisposte.

La ricostruzione del formante nel senso di configurare non una condotta unica, ma due autonomi fatti disciplinarmente rilevanti è consona non soltanto al tenore letterale dell’art. 85, lett. C), par. V, comma 1, ma risponde anche all’esigenza di garantire la stabilità economica e finanziaria dei partecipanti ai campionati nazionali, come parametro fondamentale, da verificare “nel continuo”, attraverso l’informativa periodica, nel rispetto della par condicio con le altre compagini sportive partecipanti alla competizione.

Non è dubbio, infatti, che la disposizione sia diretta a assicurare l’obiettivo di un attento controllo sull’equilibrio economicofinanziario delle società di calcio professionistiche a garanzia del regolare svolgimento dei campionati.

Nello sviluppo di consimili argomentazioni, queste Sezioni Unite hanno riconosciuto che la permanenza del debito relativo a bimestri precedenti integra una violazione autonoma rispetto all’omesso adempimento originario, escludendo che la sanzione irrogata per la violazione iniziale possa valere ad esentare dalla responsabilità connessa al perdurare dell’inadempimento alle scadenze susseguenti, quasi che la sanzione comminata per il primo inadempimento possa “coprire” tutti i successivi inadempimenti e legittimare il protrarsi di condotte irregolari da parte delle Società sportive.

E’ stato quindi affermato il principio che, qualora alla scadenza originariamente prevista sia stato omesso il pagamento di ritenute Irpef e di contributi Inps e il relativo debito risulti inevaso anche alla scadenza successiva, il permanere dell'omesso pagamento alla seconda scadenza costituisce un fatto autonomo e diverso dal mancato pagamento originario. Una simile interpretazione della norma, nel senso cioè di ritenere che la stessa prevede due diverse e autonome fattispecie disciplinarmente rilevanti, è coerente, su di un piano generale, con i principi di lealtà e probità sportiva che presidiano l'ordinamento sportivo e, al contempo, sottrae ragionevolmente all'arbitrio delle parti di lasciare inadempiute alcune scadenze debitorie (CFA, SS.UU. n. 73/2021-2022; CFA, SS.UU. n. 123/2022-2023).

Nel quadro di operatività dell'obbligo generale di correttezza di cui all'art. 4 CGS, che comprende anche il rispetto dei principi di sana gestione, le suindicate regole normative rendono affatto prevedibile la doppia risposta sanzionatoria. Questa, del resto, riflette la diversa, e particolare, lesività sul piano disciplinare che l’art. 33, comma 4, del CGS riconnette alle violazioni consistenti nel mancato pagamento del solo terzo bimestre (lett. d) e nel mancato pagamento del terzo bimestre in scadenza e di uno di quelli precedenti (lett. e), situazione quest’ultima che la norma eccezionalmente punisce con la sanzione dell’esclusione dal campionato di competenza.

La particolare gravità di questa sanzione risponde, verosimilmente, all’esigenza di garantire la completa regolarità di tutti i pagamenti bimestrali alla chiusura dell’anno solare, come conferma, da un lato, la maggiore tolleranza rivelata dalla tenuità delle sanzioni previste per omissioni anche plurime qualora occorse nei primi quattro bimestri dell’anno solare (lett. a, f, g, h) e, dall’altro, il progressivo aggravamento per le inadempienze riferibili agli ultimi due bimestri solari (lett. c, e).

Sotto altro profilo, si osserva che l’obiettivo perseguito tramite l’irrogazione di una sanzione disciplinare è sempre quello di reprimere adeguatamente la condotta illecita e di prevenirne la reiterazione. Quest’ultima, qualora intervenga in un arco temporale diverso da quello precedentemente osservato e sanzionato, integra un fatto nuovo, non identico al precedente.

Di conseguenza, diversamente da quanto ritenuto nella decisione reclamata, non può ritenersi sussistente alcuna violazione del ne bis idem in relazione al fatto che per il mancato pagamento delle ritenute Irpef di settembre 2023 e dei contributi INPS di ottobre 2023 la società era stata già sanzionata. Difetta, nella specie, il presupposto per l’operatività del divieto di ne bis in idem, la cui matrice richiede che il fatto storico oggetto di giudicato sia il medesimo di quello oggetto della nuova iniziativa disciplinare. Invece, l’omissione del pagamento costituisce condotta per sua natura ripetibile alle successive scadenze e la sua reiterazione integra, quindi, un fatto distinto occorso in un arco temporale diverso da quello già sanzionato, con la conseguenza che la diversità della condotta esclude che possa esservi ostacolo alla instaurazione di un nuovo procedimento disciplinare per la condotta successiva.

Come sopra annotato, l’art. 33 del CGS diversifica le condotte illecite (mancato pagamento di un solo bimestre, mancato pagamento di un bimestre e di quelli precedenti, mancato pagamento di un bimestre e di uno precedente), prevedendo per le singole fattispecie un particolare regime sanzionatorio, che varia dalla misura minima di due punti di penalizzazione a quella massima dell’esclusione dal campionato. La norma distingue l’omesso pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riferiti ad un solo bimestre, dall’omissione che interessi invece plurime mensilità, consentendo al giudice di adeguare la misura della penalizzazione alla quantità dei versamenti omessi. La sanzione è pertanto ragionevolmente rapportata – nella sistematica del Codice – nella misura di 1 (un) punto per ogni mese e per ognuno dei singoli mancati versamenti (in tal senso SS.UU. n. 108/2023/2024; n. 108/2022/2023).

Sotto il profilo sistematico ciò vale a configurare l’autonomia delle violazioni con il connesso regime sanzionatorio diretto a realizzare, per la società resasi responsabile di quelle violazioni, lo scopo proprio retributivo della pena e anche un conseguente effetto di deterrenza; allo stesso tempo si concreta l’esigenza di garantire alle altre società, che partecipano allo stesso campionato, la regolarità dello stesso, ripristinando la par condicio nelle competizioni agonistiche (in tal senso da ultimo CFA, SS.UU., n. 47/2021-2022 e giurisprudenza richiamata).

Ne deriva che, in accoglimento del primo motivo del reclamo, alla Società sportiva deve irrogarsi, in aggiunta alla sanzione riferita al bimestre novembre-dicembre già comminata dal TFN nella misura di due punti per il mancato versamento delle ritenute IRPEF e di due punti per il mancato versamento dei contributi INPS, l’ulteriore penalizzazione di due punti, da scontare anch’essa nella prossima stagione sportiva, nel senso di 1 (un) punto per ogni mese e per ognuno dei singoli mancati versamenti relativi alle ritenute Irpef per la mensilità di settembre 2023 e ai contributi Inps per la mensilità di ottobre 2023.

V) Il secondo motivo di reclamo deve invece giudicarsi inammissibile.

Occorre premettere che, in presenza di più motivi di reclamo alcuni dei quali siano sufficientemente precisati nei loro elementi essenziali, il difetto di determinazione di altro motivo formulato nel medesimo atto, comporta l’improponibilità di questo, ma non anche del reclamo nella sua interezza.

Tanto premesso, va osservato che, a differenza del primo motivo del reclamo con il quale la Procura federale ha chiesto di riformare la decisione impugnata nella parte in cui ha irrogato quattro punti di penalizzazione e di disporre a carico della Società la sanzione nella misura complessiva di sei punti di penalizzazione in classifica, nel secondo motivo la Procura federale si è limitata a censurare l’erroneità della decisione impugnata, nella parte in cui, dopo aver riconosciuto la fondatezza dell’addebito relativo all’omesso versamento, entro il termine del 16 febbraio 2024, delle rate Irpef in scadenza nel bimestre novembre-dicembre e relative al piano di rateazione concordato con l’Agenzia delle entrate, ha affermato l’irrilevanza di detta condotta per ritenuta non riconducibilità della stessa al disposto di cui all’art. 33, comma 4, del CGS.

Il motivo di appello contiene la richiesta di riformare la decisione del Tribunale federale nazionale in punto di irrilevanza dell’addebito relativo al mancato versamento delle rate Irpef relative al piano di rateazione in essere in scadenza nel bimestre novembre-dicembre 2023, “ferma restando sul punto la statuizione sotto il profilo sanzionatorio, su cui non si interpone gravame”.

In tale quadro si impone alla Corte di valutare se sia stato o meno rispettato il modello legale d’introduzione del giudizio che richiede una modalità di formulazione della domanda idonea alla corretta instaurazione del contradditorio, che il giudice sportivo deve assicurare ai sensi dell’art. 50, primo comma, CGS.

Nello scrutinare la conformità del motivo di reclamo al modello legale, l’identificazione dell’oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all’insieme delle indicazioni contenute nell’atto, producendosi l’inammissibilità quando, all’esito del predetto scrutinio, il petitum risulti incerto o del tutto mancante. Occorre anche tener conto che quest’ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone al reclamante di specificare l’oggetto delle sue richieste, al fine di porre la parte deferita nelle condizioni di conoscere e di apprestare adeguate e puntuali difese e, al contempo, offrire al giudicante contezza non solo delle ragioni della domanda, ma anche del contenuto che ne forma oggetto.

Nel procedere all’esame del motivo, si può subito rilevare che esso è esclusivamente dedicato ad illustrare le ragioni della domanda, ma con l’espressa precisazione che il motivo di gravame non è diretto a contestare sul punto la statuizione sanzionatoria recata dalla decisione gravata.

Il motivo si limita a richiedere alla Corte di qualificare la condotta della Società in termini di violazione di cui all’art. 85, lett. C), punto V, e di cui all’art. 33, comma 4, del CGS, ma con l’espressa richiesta di non comminare una corrispondente misura sanzionatoria. Ancora nel corso della discussione odierna, il rappresentante della Procura ha confermato che il motivo è stato formulato “al di là del profilo sanzionatorio”, con ciò volendo ribadire che, per la violazione di cui trattasi, non vi è alcuna richiesta di riforma della decisione con l’irrogazione di una sanzione aggiuntiva rispetto a quella di sei punti di penalizzazione formulata con il primo motivo del reclamo con riguardo alle altre violazioni contestate.

In pratica, il secondo profilo di doglianza articolato nel reclamo postula la disamina della sua astratta fondatezza, all’unico fine di veder dichiarata l’erroneità della tesi esposta nella decisione impugnata circa l’irrilevanza disciplinare della condotta tenuta dalla Società in punto di omesso versamento del rateo Irpef. Tuttavia la mera deduzione di un (preteso) profilo di erroneità di un’argomentazione giuridica è inammissibile in assenza della corrispondente domanda di riforma del dispositivo sanzionatorio della decisione e ciò tanto più nel caso in cui la parte dichiari espressamente di non intendere interporre gravame sul punto.

In tale contesto, la generica aspettativa all’astratta affermazione dell’erroneità di una determinata tesi giuridica non è sufficiente a consentire la positiva esperibilità del reclamo, che deve essere sempre finalizzato a conseguire un risultato concreto attraverso la riforma della portata prescrittiva della decisione. Non è invece ammessa un’iniziativa giudiziaria che si sostanzi nella mera richiesta di formulazione di un parere teorico circa la correttezza di una determinata interpretazione del formante normativo.

Nel processo sportivo (art. 47 CGS) la legittimazione attiva è caratterizzata dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del reclamante e dall’effettiva utilità che potrebbe derivare a quest’ultimo dall’accoglimento del gravame.

Nella specie, l’impostazione difensiva della reclamante non risponde a detti requisiti, atteso che l’azione proposta difetta del petitum sostanziale non contenendo alcuna richiesta di riforma della decisione nel senso dell’applicazione a carico della Società della sanzione non comminata in primo grado.

La sussistenza dell’interesse al ricorso, inteso quale bisogno effettivo di tutela giurisdizionale, costituisce una condizione dell’azione ex art. 100 c.p.c., nel senso che l’annullamento degli atti gravati deve risultare idoneo ad arrecare al ricorrente una qualche effettiva utilità. Di talché, se non vi è domanda di annullamento della decisione di primo grado, il reclamo proposto non è in grado di arrecare alla parte alcun vantaggio sostanziale, neppure di carattere strumentale e la relativa domanda deve essere conseguentemente considerata inammissibile.

VI) In conclusione, il reclamo della Procura federale deve essere accolto in parte con conseguente applicazione della sanzione di un punto di penalizzazione in classifica in relazione all’omesso versamento delle ritenute Irpef relative alla mensilità di settembre 2022 e di un punto in classifica in relazione all’omesso versamento dei contributi INPS relativi alla mensilità di ottobre 2022. La decisione del TFN deve essere confermata nel resto, il che conduce alla penalizzazione complessiva di punti 6 in classifica da scontare nella prossima stagione sportiva.

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga alla società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. la sanzione della penalizzazione di complessivi punti 6 (sei) in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                   IL PRESIDENTE

Domenico Giordano                                                        Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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