F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0249/CSA pubblicata del 14 Giugno 2024 – A.S.D. Independent

Decisione/0249/CSA-2023-2024

Decisione n.   /CSA/2022-2023                                 

Registro procedimenti n. 207 /CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Stefano Agamennone - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0326/CSA/2023-2024, proposto dalla società A.S.D. Independent in data 24.05.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile, di cui al Com. Uff. n. 94 del 15.05.2024;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 30 maggio 2024, l’Avv. Stefano Agamennone;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. Indipendent, in data 21 maggio 2024, ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per quattro  gare effettive inflitta all’allenatore Aielli Elio dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile, in relazione alla gara del campionato calcio femminile serie C. A.S.D. Indipendent / Palermo Football Club SPA del 12 maggio 2024.

Con la predetta decisione il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore, allontanato” .

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto disporsi la revoca della squalifica e la ripetizione della gara; in subordine la riduzione in via equitativa della squalifica.

Secondo A.S.D. Indipendent  al 20° del primo tempo l’Assistente n. 1 avrebbe richiamato il  Direttore di Gara per chiedere di allontanare il Sig. Aielli Elio e  “l’arbitro eseguiva quanto richiesto dall’assistente senza chiedere spiegazioni e senza accertarsi dell’andamento dei fatti”. Il Direttore di Gara, in pratica, si sarebbe limitato a dare esecuzione ad una decisione assunta dall’Assistente n. 1. con conseguente violazione dell’art 7 delle Regole del Gioco del calcio. L’eccepita violazione determinerebbe, secondo la reclamante, un errore tecnico che comporterebbe la revoca della squalifica e la ripetizione della gara.

La reclamante in via subordinata ha chiesto la riduzione della sanzione in considerazione della tenuità dei fatti e della presenza di circostanze attenuanti.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 30 maggio 2024, il ricorso è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere parzialmente accolto.

Nel referto dell’arbitro, cui l’ordinamento sportivo attribuisce valore di piena prova ex art. 61 c. I CGS, risulta descritta in maniera chiara la dinamica relativa all’espulsione del Sig. Aielli Elio. Il Direttore di gara nel proprio rapporto ha richiamato la segnalazione dell’assistente n 1, nella quale è scritto: “Al 20° del 1T richiamavo l’attenzione del Collega arbitro per fare espellere il sig Aielli Elio e la sig.ra Asterita Concetta, rispettivamente allenatore e dirigente addetto arbitro della società locale Indipendent. Dopo una mia segnalazione di FG protestavano nei miei confronti in modo veemente. All’uscita dal TDG entrambi ripetevano più volte “Fenomeno”, applaudendo in modo ironico. Inoltre entrambi erano presenti negli spogliatoi e nella zona antistante tra il primo ed il secondo tempo”.

Dalla lettura del referto emerge, contrariamente a quanto dedotto dalla società Indipendent con il reclamo, che l’Assistente non ha impartito alcun ordine all’arbitro, il quale ha provveduto, sulla base di una sua propria valutazione, a decretare l’espulsione del Sig. Aielli a seguito della segnalazione del proprio collaboratore.

Sotto questo aspetto le censure mosse dalla società reclamante alla decisione del Giudice Sportivo sono, pertanto, del tutto infondate.

Relativamente alla qualificazione della condotta tenuta dal Sig. Aielli Elio, osserva questa Corte che, più che “aver rivolto un’espressione irriguardosa”, lo stesso, dopo essere stato espulso per le veementi proteste, ha tenuto un comportamento qualificabile come gravemente antisportivo, per il quale si ritiene congrua, tutto considerato, la sanzione della squalifica per tre giornate di gara.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 (tre) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Stefano Agamennone                                                        Patrizio Leozappa                                                                                                                                     

               

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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