F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0250/CSA pubblicata del 18 Giugno 2024 – Sig. Said Chmangui
Decisione/0250/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0334/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Antonino Tumbiolo - Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero n. 0334/CSA/2023-2024, proposto dal calciatore Said Chmangui in data 29.05.2024,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 141 del 21.05.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 5.06.2024, il dr. Antonino Tumbiolo; udito l'Avv. Monica Fiorillo per il reclamante.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il calciatore Said Chmangui ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 10 gare effettive inflittagli in relazione alla gara di Campionato di Serie D, Girone D, Ravenna F.C. 1913/Corticella S.S.D. S.R.L. del 19.5.2024 (cfr. Com. Uff. n. 141 del 14.05.2024).
Il Giudice Sportivo ha inflitto al Said Chmangui la suddetta sanzione, motivando così il provvedimento: “Per avere rivolto espressioni dal chiaro contenuto discriminatorio per motivi di razza all'indirizzo di un calciatore avversario. Sanzione così determinata ai sensi dell'art.28 comma 2 del CGS."
Il reclamante, anche mediante l'intervento in udienza dell'avv. Fiorillo, fonda il proprio reclamo sulla dichiarata totale assenza, nella sua condotta, di qualsivoglia intento discriminatorio, in quanto la stessa era stata determinata dallo stato confusionale dovuto al copioso sanguinamento ed al disorientamento derivato dallo scontro e dalla ferita subita.
Il reclamante propone, poi, una lettura della norma sanzionatoria, tale da ritenere che la condotta discriminatoria non sia ravvisabile quando ad aver proferito l’espressione sanzionata sia un calciatore della stessa provenienza geografica di quello cui l’espressione è riferita.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte, il 5 giugno 2024, il reclamo è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.
La decisione del Giudice Sportivo è stata presa sulla base del referto arbitrale, nel quale la condotta del calciatore veniva così descritta "A seguito di uno scontro di gioco con un avversario, il calciatore rimaneva ferito ad un occhio con richiesta dell'intervento dei sanitari. Durante l'intervallo tra il primo ed il secondo tempo supplementare, lo stesso calciatore, prima di abbandonare il terreno di gioco per una sostituzione e prima che questa avesse effetto riferiva queste parole: ‘Sto negro di merda’ riferite al calciatore con cui si era scontrato poco prima. La frase veniva udita sia da me che dall'AA1 che dal commissario di campo presente sul terreno di gioco."
La circostanza veniva riportata anche nelle dichiarazioni dell'AA1, in questi termini: "Tra il primo ed il secondo tempo supplementare, il sig. Chmangui Said della società Corticella, prima di uscire dal terreno di gioco per la propria sostituzione e quindi prima che quest'ultima si concretizzasse, riferiva ad un calciatore avversario, con il quale in precedenza aveva avuto uno scontro di gioco, le seguenti parole: sto negro di merda. Le parole sono state udite anche dall'arbitro e dal commissario di campo presente sul terreno di gioco."
La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ai fini della decisione della presente controversia, non può che muovere da quanto disposto dall’art. 28, commi 1 e 2, C.G.S., che prevede una sanzione minima edittale di 10 giornate di squalifica in caso di comportamenti discriminatori.
Non può trovare accoglimento la tesi prospettata dal reclamante, secondo la quale l'intento discriminatorio verrebbe meno qualora la condotta de quo provenga da un soggetto che abbia le stesse origini, per il semplice fatto che il disvalore che l'ordinamento configura e che intende sanzionare ha rilievo oggettivo e non può subire differente valutazione a seconda del soggetto che ponga in essere la condotta stessa.
Né può essere accolta, inoltre, la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13 comma 1 lett. a) del CGS e cioè “l’aver agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui”, perché trattandosi di uno scontro di gioco, per di più avvenuto in un momento antecedente rispetto a quello in cui si è verificato il fatto sanzionato, mancano nella fattispecie i presupposti sia del comportamento o fatto ingiusto altrui poiché tali non sono i falli di gioco, sia dell'immediatezza della reazione.
Né possono assumere rilievo le argomentazioni relative allo stato di estrema tensione caratterizzante quel determinato frangente, trattandosi di finale play-off di categoria e l’assoluta mancanza di precedenti in capo allo stesso tesserato, perché evidentemente inconferenti.
Va invece considerato lo stato di turbamento psico-fisico del calciatore in conseguenza della ferita riportata ad esito dello scontro di gioco e del conseguente sanguinamento, per cui la Corte ritiene, in applicazione dell'art. 13 comma 2 CGS, di ridurre la squalifica a otto giornate effettive di gara.
P.Q.M
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 8 (otto) giornate effettive di gara.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Tumbiolo Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce