F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0251/CSA pubblicata del 18 Giugno 2024 – ASD Giulianova Calcio 1924
Decisione/0251/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0339/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente (relatore)
Antonino Tumbiolo - Componente
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0339/CSA/2023-2024, proposto dalla società ASD Giulianova Calcio 1924 in data 29.05.2024,
per la riforma della Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 403 del 28.05.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza del 5.06.2024, tenutasi in videoconferenza, l'Avv. Fabio Di Cagno e udito l’Avv. Flavia Tortorella per la reclamante.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo del 29.5.2024, la società A.S.D. Giulianova Calcio 1924 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 403 del 28.5.2024, con la quale le sono state comminate le sanzioni dell’ammenda di € 3.000,00 e della disputa di una gara a porte chiuse “per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (2 petardi e 30 fumogeni) all’interno del settore loro riservato. Inoltre i sostenitori lanciavano sul terreno di gioco 3 involucri di fumogeni spenti e due rotoli di carta igienica. Inoltre i sostenitori lanciavano una bottiglietta di plastica vuota verso il Quarto Uomo senza colpirlo. Ed ancora, i sostenitori lanciavano 5 bottigliette di plastica vuote verso la panchina avversaria e quindi sul terreno di gioco. Infine, i medesimi sostenitori nel corso del secondo tempo lanciavano getti d’acqua verso il portiere avversario”.
Episodi occorsi durante l’incontro Giulianova Calcio 1924 – Terre di Castelli 1907, disputatosi a Giulianova il 26.5.2024 e valevole per il Campionato Nazionale di Serie D – Girone F.
Lamenta la reclamante, pur non disconoscendo il disvalore delle condotte poste in essere dai propri sostenitori, l’eccessiva onerosità delle sanzioni comminate dal Giudice Sportivo, sia per la mancanza di alcuna conseguenza lesiva dell’altrui incolumità, sia in relazione all’art. 25, comma 7, C.G.S. (applicabile al caso di specie), il quale limiterebbe alla sola ammenda (e non anche alla disputa di una gara a porte chiuse) la sanzione per le violazioni ivi previste.
Evidenziando l’assenza di precedenti specifici a carico della società ed alla stregua di taluni arresti giurisprudenziali, la reclamante conclude per l’annullamento della sanzione dell’obbligo di disputa di una gara a porte chiuse e per una congrua riduzione dell’ammenda.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è fondato solo in parte e può pertanto essere accolto nei limiti di cui al dispositivo.
Va premesso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, l’art. 25, comma 7, C.G.S., mentre da un lato certamente punisce con l’ammenda da € 500,00 a € 15.000,00 (per le società dilettantistiche) le violazioni ivi previste, dall’altro precisa “ferme restando le altre sanzioni applicabili”: sicché la relativa fattispecie non esclude affatto che “nei casi più gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva, sono inflitte, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, anche le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere d), e), f)” (art. 25, comma 4, C.G.S.). A ciò si aggiunga che le condotte attribuite ai sostenitori del Giulianova devono essere valutate anche in relazione alle previsioni dell’art. 26 C.G.S. e, più in generale, dell’art. 6, comma 3, C.G.S..
In questa cornice normativa, al fine di poter appunto valutare la congruità della sanzione in relazione “alle concrete circostanze del fatto”, deve in primo luogo evidenziarsi che il lancio delle bottigliette di plastica all’indirizzo del quarto ufficiale (una sola) e della panchina della squadra ospite (cinque), secondo quanto risulta dai referti del medesimo quarto ufficiale e del Commissario di Campo, potrebbe comunque configurare, almeno in astratto, un pericolo per l’incolumità pubblica.
Deve tuttavia considerarsi che le medesime fonti riferiscono trattarsi di piccole bottigliette di plastica (vuote) di caffè Borghetti, decisamente inidonee a creare danni fisici e che comunque non hanno attinto alcuno.
Anche il lancio in campo di un paio di rotoli di carta e di tre fumogeni esausti, così come i getti d’acqua all’indirizzo del portiere avversario, sembrano più qualificabili come intemperanze festaiole (comunque da sanzionare), più che vere e proprie proteste violente nei confronti degli ufficiali di gara e dei dirigenti e calciatori della squadra ospite.
In considerazione di quanto innanzi, ferma restando l’ammenda da comminare a fronte delle violazioni di cui all’art. 25 C.G.S. (introduzione ed utilizzo in larga misura di materiale pirotecnico), la modesta valenza offensiva dei pur reiterati comportamenti dei sostenitori del Giulianova ex art. 26 C.G.S. consente di circoscrivere la sanzione, anche in questo caso, alla sola ammenda, seppure aggravata dalla diffida, escludendo quindi la diversa sanzione della disputa di una gara a porte chiuse.
Nel complesso, pertanto, alla società A.S.D. Giulianova Calcio 1924 deve essere comminata la sanzione di € 5.000,00 con diffida.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, ridetermina la sanzione complessiva nell'ammenda di € 5.000,00 con diffida.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce