F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0254/TFN – SD del 14 Giugno 2024 (motivazioni) – PGS Villaurea ASD – Reg. Prot. 42/TFN-SD

Decisione/0254/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0042/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Paolo Clarizia – Componente

Gaia Golia - Componente (Relatore)

Salvatore Priola – Componente

Valentina Ramella - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 4 giugno 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 5086/1191pf 22-23/GC/SA/mg del 25 agosto 2023 nei confronti della società PGS Villaurea ASD, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con provvedimento prot. n. 5086/1191pf 22- 23/GC/SA/mg del 25 agosto 2023, ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

"1) Lo Grande Giovanni, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di legale rappresentanza della PGS Villaurea ASD, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della LND, per aver consentito, e comunque non impedito, la mancata indicazione nelle distinte di gara dell’allenatore tesserato per la società in occasione delle gare Villaurea ASD - Ecosistem Lamezia Soccer disputata in data 18 febbraio 2023, e, Villaurea ASD Città Di Palermo disputata in data 1° aprile 2023, valevoli per il Campionato di serie B Calcio a 5 maschile girone H della stagione sportiva 2022 - 2023;

2) Gallo Antonio, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della società PGS Villaurea ASD, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e degli artt. 61, comma 1, e 66, comma 4, delle NOIF, nonché dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della LND, per avere lo stesso, in occasione delle gare Villaurea ASD - Ecosistem Lamezia Soccer disputata in data 18 febbraio 2023, valevole per il Campionato di serie B Calcio a 5 maschile girone H della stagione sportiva 2022 - 2023, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro, nella quale non è stato indicato il nominativo dell’allenatore sig. Gallo Massimo, tesserato per la Villaurea ASD dal 17/ novembre 2022 quale tecnico Serie B Calcio a 5;

3) Colombo Antonino, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della società PGS Villaurea ASD, per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e degli artt. 61, comma 1, e 66, comma 4, delle NOIF, nonché dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della LND, per avere lo stesso, in occasione della gara Villaurea ASD - Citta Di Palermo disputata in data 1° aprile 2023, valevole per il Campionato di serie B Calcio a 5 maschile girone H della stagione sportiva 2022 2023, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro, nella quale non è stato indicato il nominativo dell’allenatore sig. Gallo Massimo, tesserato per la Villaurea ASD dal 17 novembre 2022 quale tecnico Serie B Calcio a 5;

4) Gallo Massimo, all’epoca dei fatti allenatore della PGS Villaurea ASD tesserato per la predetta società dal 17 novembre 2022, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della LND, per non aver preso parte alla gara Villaurea ASD – Ecosistem Lamezia Soccer disputata in data 18 febbraio 2023, e alla gara Villaurea ASD - Citta Di Palermo disputata in data 1° aprile 2023, entrambe valevoli per il Campionato di serie B Calcio a 5 maschile girone H della stagione sportiva 2022 - 2023, in qualità di allenatore Serie B Calcio a 5 della società PGS Villaurea ASD, come si evince dalle relative distinte delle rispettive gare acquisite in atti;

5) la società PGS Villaurea ASD per rispondere della responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Lo Grande Giovanni, nella qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza, dal sig. Gallo Antonio ed il sig. Colombo Antonino nella loro qualità di Dirigenti Accompagnatori Ufficiali, nonché dal sig. Gallo Massimo, nella qualità di allenatore, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione".

La fase istruttoria e gli accordi ex art. 127 CGS

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, in data 28 agosto 2023, convocava i deferiti per l'udienza del giorno 21 settembre 2023, alla quale gli stessi, previa intesa con il rappresentante della Procura Federale, depositavano proposte di accordo ex art. 127 CGS.

Il TFN, con Decisione n. 0056/TFNSD 2023-2024 del 21 settembre 2023, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 127, comma 3, CGS, irrogava le seguenti sanzioni:

- per il sig. Lo Grande Giovanni, mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci) di inibizione;

- per il sig. Gallo Antonio, mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci) di inibizione;

- per il sig. Colombo Antonino, mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci) di inibizione;

- per il sig. Gallo Massimo, giornate 2 (due) di squalifica;

- per la società PGS Villaurea ASD, euro 133,34 (centotrentatre/34) di ammenda.

Gli eventi successivi

Con comunicazione Prot. 2021/2024 del 10.04.2024 il competente ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo della FIGC comunicava a questo Tribunale che la società PGS Villaurea ASD non aveva provveduto al pagamento della sanzione prevista dal sopracitato accordo.

Pertanto, il Presidente del Tribunale fissava l’udienza per la discussione del deferimento, in tal modo revocando la precedente decisione.

Il dibattimento

All’udienza del 4 giugno 2024, tenutasi in modalità di videoconferenza, hanno partecipato l’Avv. Maurizio Gentile, in rappresentanza della Procura Federale, e il sig. Arnaldo Riggi, quale legale rappresentante della società PGS Villaurea ASD. L’Avv. Gentile, riportandosi integralmente a quanto dedotto con l’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi nei confronti della società PGS Villaurea ASD la sanzione di euro 267,00 di ammenda, precisando che la stessa risulta dall’aumento di un terzo rispetto alla sanzione base di euro 200,00 oggetto dell’accordo ex art. 127 CGS, non adempiuto dalla società.

Il legale rappresentante del sodalizio, nel riconoscere l’inadempimento, ha sottolineato come lo stesso sia scaturito dall’erroneo convincimento che l’importo oggetto di ammenda venisse automaticamente prelevato dal conto campionato ad opera dei competenti organismi federali. Pertanto, si è rimesso alla valutazione del Tribunale.

I motivi della decisione

Gli originari deferiti e in questa sede il solo sodalizio sportivo evocato, non hanno mai contestato la commissione delle condotte antiregolamentari loro addebitate nel deferimento che si fondano sugli esiti dell'attività di indagine svolta a seguito della segnalazione del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 pervenuta alla Procura Federale con pec del 06.06.2023.

Le condotte contestate sono consistite nella mancata presenza dell’allenatore tesserato in occasione delle gare Villaurea ASD – Ecosistem Lamezia Soccer del 18.02.23 e Villaurea ASD – Città di Palermo del 01.04.23 e nella conseguente mancata indicazione del nominativo dell’allenatore nelle rispettive distinte di gara consegnate all’arbitro dal dirigente accompagnatore.

La fondatezza degli addebiti e in particolare, per quel che ancora rileva, la responsabilità diretta e oggettiva del sodalizio sportivo ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, CGS per per le condotte poste in essere dal Presidente dotato dei poteri di rappresentanza, dall’allenatore e dai due dirigenti accompagnatori deve così ritenersi definitivamente acquisita.

Come anticipato nella premessa in fatto, in vista dell'udienza dibattimentale del 21 settembre 2023, le parti hanno depositato gli accordi conclusi tra il Rappresentante della Procura Federale e i singoli deferiti, ex art. 127 CGS.

In quello ancora di interesse, relativo al sodalizio sportivo, si era concordata una sanzione base di euro 200,00 di ammenda, diminuita di un terzo ai sensi del comma 2 della norma; veniva quindi patteggiata una sanzione finale di euro 133,34 di ammenda. Nel suddetto modulo, sottoscritto dal legale rappresentante della società ASD PGS Villaurea, non solo veniva indicato l'IBAN FIGC sul quale eseguire il bonifico concordato, ma era espressamente segnalato che il pagamento doveva intervenire entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione della decisione, pena la risoluzione dell'accordo stesso, come d'altronde previsto dal citato art. 127, comma 4, CGS.

Il contenuto di detto accordo ha comportato che il TFN, reputata corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione, ha emesso la decisione n. 0056/TFNSD 2023-2024 del 21 settembre 2023 con la quale il sodalizio sportivo è stato condannato proprio al pagamento di euro 133,34 (centotrentatre/34) di ammenda, ritenendo così efficace il patteggiamento.

Senonché la società calcistica non ha provveduto al pagamento dell'ammenda patteggiata nel termine perentorio di 30 giorni, come segnalato dal competente Ufficio Federale in data 10.04.2024.

Con la riapertura del procedimento, conseguente all’accertata inadempienza dell’accordo, quindi, il TFN acquisisce la piena libertà di esaminare gli atti del procedimento, di valutare la fondatezza degli addebiti e di determinare, all'occorrenza, la nuova sanzione, con esclusione della facoltà delle parti di concludere altro accordo ai sensi dell’art. 127 CGS.

Per le enunciate ragioni, questo TFN–SD ritiene di determinare la sanzione in euro 250,00 di ammenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società PGS Villaurea ASD la sanzione di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 4 giugno 2024.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Gaia Golia                                                                    Carlo Sica

 

Depositato in data 14 giugno 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it