F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0255/TFN – SD del 17 Giugno 2024 (motivazioni) – Adam Tamni – Reg. Prot. 233/TFN-SD

Decisione/0255/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0233/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Antonella Arpini – Componente

Roberto Pellegrini - Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 6 giugno 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 28662/687pf2324/GC/mg del 16 maggio 2024 nei confronti del sig. Adam Tamni, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 16 maggio 2024, il Procuratore Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale:

- il sig. Adam Tamni, all’epoca dei fatti arbitro effettivo associato alla Sezione A.I.A. di Bassano del Grappa; per rispondere della violazione dell’art. 42, commi 1 e 4 lett. d), del Regolamento AIA, per avere, in data 12.11.2023, a seguito della ricezione di un messaggio tramite il social network “instagram” da parte del sig. P.V., calciatore minore di età tesserato per la società Fontanivese S. Giorgio, iniziato una conversazione con quest’ultimo avente ad oggetto la gara Fontanivese S. Giorgio – Union Ezzelina dallo stesso diretta e disputata in pari data e valevole per il campionato Giovanissimi Under 15 Provinciali della Delegazione di Bassano del Grappa; la conversazione ha avuto il seguente contenuto: P.V.: "perché insulti Andrea (riferito ad un compagno di scuola di Adam Tamni che avrebbe fornito il nome dell'account lnstagram di quest’ultimo n.d.r.) siamo noi che dovremmo insultarti, il rigore con quale logica lo hai dato …, tranquillo non so per quanto arbitrerai ancora …"; Adam Tamni: "perché mi avete cercato su lnstagram per insultarmi"; P.V.: "no, no, non ti sto insultando, sei tu che insulti" Adam Tamni: "l'altro sì (riferendosi al messaggio ricevuto da altro ragazzo – n.d.r.)”; P.V.: "dove hai visto il rigore"; Adam Tamni: "aspetta…. Ho già tutti gli screen tranquillo"; P.V.: "rispondi o fai finta si dà un rigore se si è sicuri soprattutto in queste categorie, non se ti sembrava"; Adam Tamni: "il gol non si annulla e farò causa al vostro amico"; P.V.: "sì, sì, causa di cosa? Anche il primo era da annullare eh fallo netto"; Adam Tamni: "Ciaooo"; P.V.: "ma ciao di cosa ma ti ascolti non sai dare spiegazioni sei un arbitro svegliati"; Adam Tamni: "Sì, sì "; P.V.: "sì sì cosa, ti consiglio di cambiare sport che tu non lo fai, lo rovini; piuttosto vai a fare danza che per spiegare i falli del cazzo che fischi fai bene i balletti"; Adam Tamni: "Certo, certo"; P.V.: "lo ha detto anche il tutor quando ci hai arbitrato due settimane fa, non sei capace"; Adam Tamni: "Ok ok"; P.V.: "fra dai domani vengo a Bassano, no scherzo ha ha, stavo scherzando eh comunque veramente cambia sport"; Adam Tamni: "Ecco lo screen per sicurezza"; P.V.: "ma sai leggere ho scritto stavo scherzando", Adam Tamni: "Ok ok"; P.V.: "comunque aspetto ancora una risposta riguardo il primo gol, è entrato da dietro al nostro difensore questo come lo giustifichi"; Adam Tamni: "Non devo dimostrare nulla a te, quando verrai a fare l'arbitro parleremo civilmente"; P.V.: "non farò mai l'arbitro, tranquillo"; Adam Tamni: "Sicuramente quando hai iniziato calcio non eri una bestia"; P.V.: "e come giustifichi il primo gol? Attendo risposta"; Adam Tamni: "Io ho iniziato da poco e non ha senso venir su insta per insultarmi".

La fase istruttoria

L’attività istruttoria vedeva l’acquisizione di diversi documenti tra i quali apparivano rilevanti, ai fini della prova dell’illecito, i seguenti:

- segnalazione del Presidente della Sezione AIA di Bassano del Grappa del 22.12.2023, con allegati:

- scheda tecnica e scheda associativa dell’arbitro effettivo Adam Tamni, associato alla Sezione AIA di Bassano del Grappa; - supplemento di rapporto arbitrale della gara Fontanivese S. Giorgio – Union Ezzelina, disputata il 12.11.2023 e valevole per il campionato Giovanissimi Under 15 Provinciali della Delegazione di Bassano del Grappa;

- estratto del Comunicato Ufficiale n. 26 del 15.11.2023 della Delegazione di Bassano del Grappa;

- screenshots della conversazione intercorsa tramite il social network “instagram” tra il sig. Adam Tamni e il sig. P.V., calciatore tesserato per la società Fontanivese S. Giorgio;

- referto arbitrale della gara Fontanivese S. Giorgio – Union Ezzelina, disputata il 12.11.2023 e valevole per il campionato Giovanissimi Under 15 Provinciali della Delegazione di Bassano del Grappa;

- fogli censimento della società Fontanivese S. Giorgio relativi alla stagione sportiva 2023 -2024;

- verbale di audizione del sig. Adam Tamni, arbitro effettivo associato alla Sezione A.I.A. di Bassano del Grappa, del 16.2.2024.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale con propria Ordinanza fissava, dunque, l’udienza del 6 giugno 2024 per la discussione del deferimento; il deferito non faceva pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

In sede di discussione era presente l’Avv. Alessandro Avagliano, in rappresentanza della Procura Federale; nessuno compariva invece per la parte deferita.

La Procura Federale si riportava integralmente al contenuto dell’atto di deferimento e a conclusione del proprio intervento chiedeva irrogarsi nei confronti del sig. Adam Tamni la sanzione di 30 giorni di sospensione.

La decisione

Il deferimento contesta la violazione, da parte del sig. Adam Tamni, dell’art. 42, comma 1 e comma 4 lett. d), del Regolamento AIA, il quale così testualmente recita: “Gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità; … agli Arbitri è fatto divieto … di rilasciare interviste a qualsiasi mezzo di informazione o fare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma, anche a mezzo siti internet, articoli di stampa, attività e collaborazioni giornalistiche o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o simili, che attengano le gare dirette e gli incarichi espletati da ogni associato”.

Ritiene il Tribunale che il deferito non abbia commesso la violazione contestata; ed invero le norme contestate vietano agli arbitri di “rilasciare interviste” ovvero di fare “dichiarazioni pubbliche” ovvero ancora di partecipare “a gruppi di discussione … che attengano le gare dirette e gli incarichi espletati”.

Tale fattispecie non ricorre nel caso in esame, ove è indubbio che il deferito abbia avuto una conversazione (come anche indicato dalla Procura nell’atto di deferimento) con il calciatore P.V., essendo stato per la verità contattato da quest’ultimo sulla propria pagina instagram. Nella conversazione contestata il sig. Tamni si è però limitato a rispondere, difendendosi, alle accuse rivolte nei suoi confronti dal detto calciatore P.V.

Ed invero, dal tenore della conversazioni non si evince alcuna dichiarazione, commento o discussione pubblica circa la partita disputata il 12.11.2023 e diretta dal deferito, sig. Tamni; al contrario lo stesso direttore di gara ha più volte ammonito il calciatore dal tenere un simile comportamento offensivo, tenendo invero un atteggiamento dilatorio e paziente, chiedendo in primo luogo il motivo delle offese ("perché mi avete cercato su lnstagram per insultarmi"), e rispondendo più volte, incalzato dell’interlocutore, in modo evasivo con espressioni generiche e difensive quali "aspetta…. Ho già tutti gli screen tranquillo"; “ciaooo”; “si, si”; “certo certo”; “ok ok” e difendendosi: "Io ho iniziato da poco e non ha senso venir su insta per insultarmi"; "Non devo dimostrare nulla a te, quando verrai a fare l'arbitro parleremo civilmente".

Nella conversazione riportata l’unico indiretto riferimento alla partita può rinvenirsi solamente nell’espressione "il gol non si annulla e farò causa al vostro amico"; ma anche tale risposta appare per la verità anch’essa un’affermazione ovvia, banale e comunque strettamente difensiva.

Ritiene il Collegio che la norma in esame (art. 42 commi 1 e 4 lett. d), del Regolamento AIA) non possa essere letta nel senso inteso della Procura, ossia quello di impedire che si inizi una qualsiasi conversazione anche indirettamente riferita ad un evento sportivo, né di certo può ed intende impedire il diritto di difendersi e rispondere alle offese ricevute; ciò che la norma in questione intende impedire è certamente che i direttori di gara commentino pubblicamente la partita diretta, rilasciando dichiarazioni o interviste, analizzando situazioni di gara, partecipando a dibattiti, forum o discussioni pubbliche; tutto ciò però non ricorre nel caso in esame. In definitiva, pur nella considerazione che i social network debbano essere usati con la dovuta cautela, la norma in questione non vieta certamente agli arbitri di rispondere ai messaggi privati ricevuti sul proprio personale account da altri soggetti, né a bene vedere vieta, tout court, l’uso delle proprie e personali piattaforme digitali per rispondere a dei messaggi ricevuti e così di “iniziare una conversazione”, come contestato dalla Procura federale.

Nell’impedire o limitare l’uso dei social network è dunque necessario verificare in concreto il contenuto della conversazione o della dichiarazione, caso per caso, appurando se in violazione dei precetti dell’art. 42 commi 1 e 4 lett. d), del Regolamento AIA, ovvero se recante i requisiti di pubblicità e se, in concreto, trattasi di intervista o di discussione pubblica, ossia commento, esame o analisi della “gara diretta o dell’incarico espletato”.

D’altra parte, i social network sono oggi, soprattutto per i giovani, dei mezzi di comunicazione ormai molto diffusi e comuni e non può di certo impedirsi indiscriminatamente il loro uso privato per rispondere a delle conversazioni iniziate da terzi, soprattutto se chiaramente offensive.

Da ultimo si deve anche rilevare come nel caso in esame, a ben vedere, il deferito, anche e soprattutto in considerazione della sua giovane età, abbia mostrato una maturità ed un controllo non comune, non cadendo nelle provocazioni e nelle offese ricevute, ma tenendo sempre un contegno ed un comportamento corretto e trasparente, nella sostanza dunque rispettando così i limiti e i precetti della norma che oggi si sostiene invece violata. 

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il sig. Adam Tamni.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 6 giugno 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Roberto Pellegrini                                                                  Carlo Sica

 

Depositato in data 17 giugno 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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