F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0256/TFN – SD del 17 Giugno 2024 (motivazioni) – Mariachiara Rispoli e FC Brindisi Srl – Reg. Prot. 172/TFN-SD

Decisione/0256/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0172/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Antonella Arpini – Componente

Andrea Fedeli – Componente

Roberto Pellegrini – Componente

Francesca Paola Rinaldi - Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 6 giugno 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 22500/595pf23-24/GC/gb del 7 marzo 2024 nei confronti della sig.ra Mariachiara Rispoli e della società Brindisi FC Srl, la seguente

DECISIONE

Con atto del 7 marzo 2024, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- la sig.ra Mariachiara Rispoli, all’epoca dei fatti Amministratore Unico della Società Brindisi FC Srl per rispondere della violazione:

a) dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, e per la violazione e/o elusione del Comunicato Ufficiale della Lega Pro n. 98/DIV del 5 dicembre 2023 per aver consentito che in occasione della gara di Campionato Brindisi – Potenza del 5 gennaio 2024 circa 200 tifosi abbonati alla “Curva Sud” potessero accedere allo Stadio in diversa Tribuna malgrado la sanzione della chiusura del proprio Settore, il tutto come meglio descritto nella parte motiva del presente provvedimento;

b) dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, e per la violazione del divieto di contribuire con interventi finanziari o altre utilità al mantenimento di gruppi organizzati e non organizzati di propri sostenitori di cui all’art. 25, comma 1, del CGS per aver distribuito gratuitamente circa n. 200 titoli di accesso in occasione della gara di Campionato Brindisi – Potenza del 7 gennaio 2024 ai tifosi abbonati alla “Curva

Sud” ai quali era stato inibito l’accesso allo Stadio per la chiusura del proprio Settore comminata con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Lega Pro n. 98/DIV del 5 dicembre 2023, il tutto come meglio descritto nella parte motiva del presente provvedimento;

- la società Brindisi FC Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore, per gli atti e comportamenti posti in essere dalla sig.ra Mariachiara Rispoli, proprio Amministratore Unico, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.

La fase istruttoria

Con nota del 7 gennaio 2024, i delegati della Procura Federale al controllo della gara Brindisi – Potenza, svoltasi in pari data, segnalavano alla Procura che, da notizie apparse sul social network Facebook, si era appreso che la società Brindisi FC Srl, in relazione alla suddetta gara, aveva reso disponibili gratuitamente, ai propri abbonati del settore denominato “Curva Sud”, tagliandi di accesso per il settore denominato “Gradinata”. Ciò nonostante il Giudice sportivo, con provvedimento pubblicato sul comunicato n. 98/DIV del 5 dicembre 2023, avesse disposto, per quella gara, la chiusura del settore denominato “Curva Sud”.

La consegna dei tagliandi gratuiti sarebbe stata confermata dalle dichiarazioni del delegato alla gestione dell’evento, sig. Giuseppe De Giorgi, nonché del dirigente accompagnatore, sig. Daniele Guardascione, i quali avrebbero riferito che il numero di abbonati del settore Curva Sud che avrebbe fatto richiesta del tagliando gratuito era pari a circa 200.

Alla nota venivano allegati il comunicato pubblicato dalla società sul social network Facebook e n. 11 fotografie dalle quali sarebbe emersa la presenza, nel settore “Gradinata”, di striscioni riconducibili alla tifoseria ultras che generalmente occupava il settore “Curva Sud”.

La Procura Federale, ricevuta la notizia, provvedeva ad iscrivere nel relativo registro il procedimento disciplinare 595pf23-24, avente ad oggetto: “Mancato rispetto da parte della Società Brindisi FC della decisione assunta dal Giudice Sportivo di Lega Pro con C.U. n. 98/DIV del 5 dicembre 2023”.

Acquisita la nota e i suoi allegati, nonché il comunicato Ufficiale della Lega Pro n. 98/DIV del 5 dicembre 2023 e i fogli di censimento della società, la Procura, in data 30 gennaio 2024, notificava agli incolpati l’avviso di conclusione delle indagini.

In data 7 marzo 2024 notificava l’atto di deferimento.

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava quindi, per la discussione, l’udienza del 28 marzo 2024.

Il dibattimento

All’udienza del 28 marzo 2024, svoltasi in videoconferenza, compariva l’Avv. Alessandro Avagliano, in rappresentanza della Procura Federale.

Nessuno compariva per i deferiti.

Il Tribunale, rilevato che non risultavano agli atti le dichiarazioni rese dal sig. Giuseppe De Giorgi e dal sig. Daniele Guardascione citate nell'appunto riservato redatto in data 7 gennaio 2024 e inviato al Procuratore Federale, disponeva la loro produzione da parte della Procura Federale in uno al referto arbitrale della gara Brindisi - Potenza, disputatasi il medesimo 7 gennaio, e rinviava la trattazione del procedimento all'udienza del 16 maggio 2024, in modalità videoconferenza, con salvezza dei diritti di prima udienza.

In data 17 aprile 2024, in ottemperanza all’ordinanza del Tribunale, la Procura depositava il rapporto arbitrale relativo alla succitata gara e una relazione a firma dei collaboratori della Procura autori della nota del 7 gennaio 2024, nella quale, gli stessi, riferivano che le dichiarazioni dei sigg.ri De Giorgi e Guardascione, in ordine al numero di abbonati del settore “Curva Sud” che aveva fatto richiesta di tagliandi gratuiti per accedere al diverso settore dello stadio, erano state rilasciate verbalmente.

I collaboratori della Procura confermavano, in ogni caso, la presenza nel settore “Gradinate” di striscioni riferibili ai sostenitori appartenenti alla “Curva Sud”.

In data 14 maggio 2024, la sig.ra Mariachiara Rispoli e la società Brindisi FC Srl si costituivano a mezzo dell’Avv. Giovanni Brigante.

L’Avv. Brigante, nel costituirsi in giudizio, chiedeva un differimento dell’udienza del 16 maggio 2024, in quanto impegnato innanzi al Tribunale di Sorveglianza di Lecce.

All’udienza del 16 maggio 2024, svoltasi in videoconferenza, compariva l’Avv. Alessandro Avagliano, in rappresentanza della Procura Federale.

Nessuno compariva per i deferiti.

Il Tribunale, accogliendo la richiesta di rinvio formulata dal difensore dei deferiti, rinviava l’udienza al 6 giugno 2024, con salvezza dei diritti di prima udienza.

In data 3 giugno 2024, l’Avv. Brigante, nell’interesse dei propri assistiti, depositava memoria difensiva.

L’udienza del 6 giugno 2024

All’udienza del 6 giugno 2024, svoltasi in videoconferenza, compariva l’Avv. Alessandro Avagliano, in rappresentanza della Procura Federale e l’Avv. Giovanni Brigante, per i deferiti.

L’Avv. Avagliano, nel riportarsi all’atto di deferimento, evidenziava che proprio la circostanza che i tagliandi erano stati consegnati gratuitamente finiva con l’attribuire un valore premiale a ciò che invece doveva considerarsi a tutti gli effetti una sanzione. A seguito di domanda del Presidente, l’Avv. Avagliano evidenziava, inoltre, che la differenza con quanto accaduto nella gara Lazio Napoli del 28 gennaio 2024, in cui la società Lazio, nonostante la chiusura, a seguito di provvedimento del Giudice Sportivo, dei settori denominati Curva Nord, Distinti Nord Est e Ovest, aveva permesso ai propri abbonati di accedere comunque al settore denominato Tribuna Monte Mario e Tevere, era grande.

In tale occasione, difatti, la Lazio aveva richiesto ai propri abbonati dei settori colpiti dalla sanzione disciplinare il pagamento di un sovraprezzo.

Quanto alle sanzioni, la Procura chiedeva irrogarsi:

- per la sig.ra Mariachiara Rispoli, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la società Brindisi FC Srl, 20.000,00 (ventimila) di ammenda.

L’Avv. Brigante, nel riportarsi alla propria memoria, chiedeva il proscioglimento dei deferiti o, in subordine, l’applicazione di una sanzione minima.

La decisione

1. La Procura Federale ha deferito la sig.ra Mariachiara Rispoli, in qualità di amministratore unico della società Brindisi FC Srl, in quanto ritenuta responsabile della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per aver eluso o comunque violato il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale della Lega Pro n. 98/DIV del 5 dicembre 2023, con il quale il Giudice Sportivo aveva disposto la sanzione della chiusura del settore denominato “Curva Sud” dello stadio di Brindisi per una gara (quella da svolgersi in data 7 gennaio 2024 tra il Brindisi e il Potenza).

In sostanza, secondo la Procura, la circostanza che la sig.ra Rispoli abbia distribuito a circa 200 (numero dedotto da riferite dichiarazioni di esponenti della società non verbalizzate, come tali prive di riscontro) tifosi abbonati alla Curva Sud tagliandi per accedere, in occasione della gara del 7 gennaio 2024, ad un diverso settore dello stadio, determinerebbe una elusione della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo con il CU n. 98/DIV del 5 dicembre 2023. Ciò in quanto, attraverso la distribuzione dei tagliandi, si sarebbe consentito ai tifosi abbonati alla Curva Sud di assistere alla gara per la quale gli era stata inibita la partecipazione.

Che questo sia il fondamento della ritenuta responsabilità della sig.ra Rispoli, del resto, lo si ricava anche dalla lettura dell’atto di deferimento, laddove la Procura afferma che la sanzione della chiusura della Curva Sud "è stata adottata sul presupposto che i tifosi

autori dei gesti “contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e integrano atti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica” erano “posizionati nel settore Curva Sud”. Evidente, quindi, la volontà del Giudicante di sanzionare tali specifici tifosi inibendo loro la possibilità di assistere ad una partita di Campionato.".

A ciò si aggiunga che la Procura, in udienza, a conferma della propria impostazione, contesta la circostanza che attraverso la consegna gratuita dei biglietti si sarebbe attribuito ai tifosi abbonati della “Curva Sud” un “premio” nonostante la sanzione irrogata.

2. Il Tribunale ritiene non condivisibile l’impostazione seguita dalla Procura, in forza della quale ha ritenuto sussistere la responsabilità disciplinare degli odierni deferiti.

Per comprendere se via sia stata o meno elusione della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo con il succitato CU n. 98/DIV, occorre partire dal considerare la natura della suddetta sanzione.

Dalla lettura del CU n. 98/DIV in atti si evince che il Giudice Sportivo, sul presupposto di fatti violenti posti in essere dai sostenitori della società Brindisi posizionati nel settore Curva Sud, consistenti nel lancio di fumogeni e di una bottiglietta d’acqua semipiena, visti gli artt. 6, 25 e 26 CGS, ha deliberato di irrogare alla società Brindisi FC Srl la sanzione dell’obbligo di disputare una gara casalinga con il settore denominato Curva Sud privo di spettatori nonché la sanzione dell’ammenda di 10.000.

Ebbene, è pacifico che nelle fattispecie di cui agli artt. 6, 25 e 26 CGS e, più in generale, in tutti i casi in cui vengano in evidenza fatti commessi dai sostenitori, la responsabilità disciplinare è in capo alla società.

Per questi fatti, in altri termini, benché commessi dai sostenitori, ne risponde la società.

Si tratta, invero, di una responsabilità propria di tipo oggettivo, che prescinde dalla sussistenza di colpa o dolo e che trova la sua ratio nell’esigenza di assicurare il pacifico svolgimento dell’attività sportiva e delle competizioni agonistiche (SU. 066/CFA-20222023), incentivando le società a porre in essere, come è loro obbligo, tutti quegli accorgimenti che possano essere considerati idonei a prevenire il verificarsi di fatti pregiudizievoli.

Se, dunque, la responsabilità disciplinare, per i fatti e le condotte tenute dai sostenitori, è della società, la stessa risulta essere anche la sola destinataria delle relative sanzioni.

Tra le sanzioni a carico della società vi è anche quella consistente nell’obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori (art. 8 lett.d CGS, intitolato, appunto, Sanzioni a carico delle società).

3. Applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame, è evidente che destinataria della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo con il CU della Lega Pro n. 98/DIV è esclusivamente la società Brindisi FC Srl, e non certo i sostenitori della stessa posizionati nella Curva Sud, siano essi abbonati o meno, come di fatto sostenuto dalla Procura.

Già tale circostanza rende priva di rilievo l’accusa formulata dalla Procura che, come innanzi detto, si fonda sul presupposto che lo scopo della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo era quello di inibire la partecipazione alla gara del 7 gennaio 2024 ai tifosi posizionati nella Curva Sud, peraltro indistintamente considerati, per punirli degli illeciti commessi.

Sotto altro profilo, va evidenziato che i sostenitori abbonati sono, dal canto loro, titolari del diritto di ricevere dalla società la prestazione oggetto del contratto di abbonamento, ossia la visione della gara, ovvero, in mancanza, la restituzione della quota di prezzo pagata in relazione alla gara cui non hanno potuto assistere per motivi agli stessi non imputabili.

Tale diritto è stato più volte riconosciuto dalla stessa giurisprudenza statale.

Con ordinanza del 3 gennaio 2022 e con sentenza del 24 giugno 2019, ad esempio, il Tribunale di Roma, nel riconoscere la vessatorietà delle clausole limitative della responsabilità della società calcistica in caso di inadempimento al contratto di abbonamento, ha riconosciuto il diritto degli abbonati, nell’ipotesi di mancata fruizione di uno o più eventi sportivi per ragioni indipendenti dalla propria sfera di controllo, alla restituzione della quota di prezzo pagata per il singolo evento sportivo a cui non hanno assistito. Ed ancora, lo stesso Tribunale di Roma, con sentenza n. 6004/2017, partendo dal presupposto che in casi di chiusura di un settore dello stadio a seguito di sanzione irrogata dal giudice sportivo detta chiusura non sia imputabile al singolo abbonato, poiché la società non è in grado di offrire quanto promesso (la visione della gara), l’abbonato ha diritto al rimborso del prezzo delle partite cui non può assistere.

4. Alla stregua di quanto detto, è evidente che la condotta posta in essere dalla sig.ra Rispoli, di consegnare ai tifosi abbonati della Curva Sud biglietti per assistere alla partita da un altro settore dello stadio, non può essere considerata elusiva della sanzione irrogata dal giudice sportivo.

Si è detto, difatti, che la sanzione della chiusura della curva non può essere considerata quale sanzione a carico dei tifosi abbonati, ma esclusivamente a carico della società. Si è detto, inoltre, che i tifosi abbonati hanno, dal canto loro, diritto di ricevere la prestazione cui la società è tenuta e, quindi, diritto di accedere allo stadio per assistere alla partita, a meno che non sia intervenuto nei loro confronti un provvedimento dell’Autorità (ad esempio Daspo) che inibisca loro tale accesso.

Allorquando, quindi, la sig.ra Rispoli ha messo a disposizione gratuitamente ai tifosi abbonati della “Curva Sud” biglietti per assistere alla partita da un altro settore, non ha fatto altro che adempiere ad una propria obbligazione eseguendo una prestazione alternativa ai sensi dell’art. 1197 cod.civ..

Ragionare diversamente significherebbe non solo ribaltare sui tifosi una responsabilità esclusivamente facente capo alla società ma, per giunta, andare a colpire spettatori non personalmente individuati come autori di comportamenti illeciti.

Né può avere rilievo la circostanza della gratuità del prezzo del biglietto offerto per il settore “Gradinate”, evidenziata dalla Procura come elemento dirimente.

La Procura, infatti, come si è innanzi detto, ha sostenuto che ciò che differenzia la vicenda del Brindisi rispetto a quella della SS Lazio, per la quale non era stata ravvisata alcuna elusione della sanzione irrogata dal giudice sportivo, era la circostanza che la Lazio, nell’offrire ai propri abbonati della curva chiusa biglietti per altri settori dello stadio, aveva richiesto il pagamento di un sovraprezzo.

A parere del Tribunale l’onerosità o meno del biglietto non può rilevare ai fini della configurazione o meno dell’illecito contestato, tenuto anche conto del fatto che attraverso la richiesta di un pagamento, sia pur minimo, la società, unica destinataria della sanzione, andrebbe a guadagnarci in termini economici.

In ogni caso, la partita Brindisi-Potenza si è disputata con la Curva Sud chiusa e, quindi, la sanzione irrogata dal Giudice sportivo ha avuto piena esecuzione.

Incidentalmente, si osserva ancora che lo striscione che appare dalla foto in atti nel settore “Gradinate” è graficamente assai difforme da quello esposto in Curva Sud durante la gara occasione degli atti violenti sanzionati. Donde, il lecito dubbio che esso sia stato esposto dagli abbonati della Curva Sud.

5. Con il secondo capo di incolpazione la Procura ha contestato alla sig.ra Rispoli la violazione degli artt. 4, comma 1, e 25, comma 1, CGS.

Secondo la Procura, difatti, l’aver reso disponibili gratuitamente ai tifosi abbonati della Curva Sud tagliandi per assistere alla gara del 7 gennaio 2024 configurerebbe una ipotesi di "contribuzione con interventi finanziari o altre utilità al mantenimento di gruppi organizzati e non organizzati di propri sostenitori.".

Anche in questo caso il Tribunale ritiene non sussistere la responsabilità dei deferiti.

Si è, difatti, detto che la distribuzione gratuita ai tifosi abbonati della Curva Sud dei tagliandi per accedere al settore “Gradinate” rappresenta niente altro che l’esecuzione di una prestazione diversa da quella dovuta (far assistere la partita nel settore Gradinate invece che nel settore Curva Sud).

La società, in altri termini, per adempiere la propria obbligazione nei confronti dei tifosi abbonati alla Curva Sud, ha offerto loro una prestazione sostitutiva, in tal modo estinguendo l’obbligazione di fruizione della visione diretta della gara.

E’ evidente, dunque, che tale condotta non può configurare una ipotesi di contribuzione con interventi finanziari o altre utilità. A ciò si aggiunga che l’art. 25, comma 1, CGS richiede una condotta volta al “mantenimento” di gruppi di tifosi, considerati come tali – id est gruppi - e non certamente di singoli tifosi, abbonati o no. Laddove, l’uso della parola “mantenimento” comporta interventi o utilità costanti o, comunque, reiterati nel tempo.

In definitiva, il Tribunale non ritiene sussistere, per i fatti contestati, alcuna responsabilità a carico della sig.ra Mariachiara Rispoli e, di conseguenza, a carico della società Brindisi FC Srl.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i deferiti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 6 giugno 2024.

 

Depositato in data 17 giugno 2024.

 

IL RELATORE                                                                           IL PRESIDENTE

Francesca Paola Rinaldi                                                                Carlo Sica

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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