F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0258/TFN – SD del 18 Giugno 2024 (motivazioni) – Joseph Tacopina e Spal Srl – Reg. Prot. 242/TFN-SD

Decisione/0258/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0242/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Gaetano Berretta – Componente

Leopoldo Di Bonito - Componente (Relatore)

Maurizio Lascioli – Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Carlo Purificato - Componente aggiunto (Relatore)

Luca Voglino - Componente aggiunto

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 11 giugno 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 28855/989pf23-24/GC/gb del 17 maggio 2024 nei confronti del sig. Joseph Tacopina e della società SPAL Srl, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con provvedimento prot. n. 28855/989pf23-24/GC/gb del 17 maggio 2024, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

1) il sig. Tacopina Joseph, n.q. di Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della SPAL Srl, dal 18/03/2022, per violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto la società SPAL Srl, entro il termine del 18 marzo 2024, al versamento delle ritenute Irpef, relative alle mensilità di gennaio e febbraio 2024, per un importo complessivo di Euro 340.488,75, e dei contributi Inps, relativi alla mensilità di febbraio 2024, per un importo complessivo di Euro 232.531,00;

2) la società SPAL Srl,

a) per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente;

b) per responsabilità propria, ai sensi l’art. 33, comma 4, del CGS, in relazione all’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF, che pone gli obblighi in esame a carico anche alle Società in modo diretto.

La fase istruttoria

Il procedimento trae origine dalla nota prot. 2341/2024 del 16.04.2024 con cui la Co.Vi.So.C., nella riunione del 15 aprile 2024, ha riscontrato - all’esito delle verifiche effettuate dall’Ufficio federale preposto al supporto delle attività degli organi di controllo - che la società SPAL Srl non ha provveduto, entro il termine del 18 marzo 2024, al versamento delle ritenute Irpef relative alle mensilità di gennaio e febbraio 2024 per un importo complessivo di 340.488,75 Euro e dei contributi Inps relativi alla mensilità di febbraio 2024 per un importo complessivo di 232.531,00 Euro, così come previsto dall’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF.

Esperita l’attività di indagine, la Procura Federale ha notificato la comunicazione di conclusione delle indagini contestando: - al sig. Tacopina Joseph, n.q. di Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della SPAL Srl, dal 18/03/2022, la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto la società SPAL Srl, entro il termine del 18 marzo 2024, al versamento delle ritenute Irpef, relative alle mensilità di gennaio e febbraio 2024, per un importo complessivo di Euro 340.488,75, e dei contributi Inps, relativi alla mensilità di febbraio 2024, per un importo complessivo di Euro 232.531,00. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente ed ai periodi di svolgimento degli stessi; - al sig. Di Taranto Corrado, n.q. di Procuratore Speciale della SPAL Srl, dal 27/07/2023, la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto la società SPAL Srl, entro il termine del 18 marzo 2024, al versamento delle ritenute Irpef, relative alle mensilità di gennaio e febbraio 2024, per un importo complessivo di Euro 340.488,75, e dei contributi Inps, relativi alla mensilità di febbraio 2024, per un importo complessivo di Euro 232.531,00. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente ed ai periodi di svolgimento degli stessi; - la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, della società SPAL Srl;

- la responsabilità propria, ai sensi l’art. 33, comma 4, del CGS, della società SPAL Srl in relazione all’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF, che pone gli obblighi in esame a carico anche alle Società in modo diretto.

A seguito della comunicazione di conclusione delle indagini, il sig. Di Taranto Corrado, nella qualità di Procuratore Speciale della SPAL Srl, ha formulato una proposta di accordo ex art. 126 del CGS sulla quale la Procura Federale ha prestato il consenso.

Alcuna attività difensiva è stata compiuta dagli altri deferiti.

La Procura, quindi, ha notificato il deferimento in oggetto a carico del sig. Tacopina e della società SPAL Srl.

La fase predibattimentale

In vista dell’udienza, la società SPAL ha depositato, in data 27.05.2024, rituale memoria producendo le ricevute degli F24 attestanti il pagamento dei contributi IRPEF e INPS, oggetto del deferimento, nonché le ricevute pec di accettazione e consegna attestanti l’invio della predetta documentazione alla Procura Federale.

Il dibattimento

All’udienza dell'11.06.2024 è comparso l’Avv. Alessandro D’Oria, in rappresentanza della Procura Federale, il quale riportandosi all’atto di deferimento ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- nei confronti della sig. Joseph Tacopina, mesi 3 di inibizione;

- nei confronti della società SPAL Srl, punti 3 di penalizzazione nella classifica del campionato di competenza, da scontare nel primo campionato utile a decorrere dalla prossima stagione sportiva, di cui punti 2 per gli inadempimenti IRPEF e punti 1 per l’inadempimento INPS.

Per i soggetti deferiti è comparsa l’Avv. Claudia Renzulli la quale, riportandosi integralmente ai contenuti delle proprie memorie difensive e sottolineando il ravvedimento operoso della società, ha chiesto l’applicazione di una sanzione minima.

La decisione

Il Tribunale ritiene sussistere la responsabilità del sig. Joseph Tacopina e della società SPAL Srl per le condotte contestate, dal momento che le stesse risultano provate per tabulas. Dalla documentazione depositata in atti, emerge difatti che la società SPAL ha provveduto al pagamento delle ritenute Irpef, relative alle mensilità di gennaio e febbraio 2024 e dei contributi Inps, relativi alla mensilità di febbraio 2024, solo in data 20.04.2024.

Tale pagamento è, quindi, stato effettuato in violazione del termine del 18 marzo 2024 previsto dalle NOIF.

L’intervenuto pagamento tardivo non rileva ai fini dell’esenzione della responsabilità in quanto, come noto, per l’ordinamento sportivo il mancato pagamento nel termine e il tardivo pagamento sono fattispecie equiparate (cfr. CFA, n. 62/2019-2020).

Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte di Appello Federale, «è irrilevante che l’obbligazione, sia pur tardivamente, sia stata comunque adempiuta sia perché la fattispecie incriminatrice si è già interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento dell’obbligazione stessa (sotto il profilo materiale), sia perché il pagamento tardivo non è previsto dal Codice di giustizia sportiva come causa (sopravvenuta) di esclusione della punibilità (sotto il profilo soggettivo)» (CFA, n. 104/2023-2024).

Sussiste, pertanto, la violazione da parte dei deferiti delle contestate violazioni del CGS.

Con riferimento al profilo sanzionatorio, il Tribunale ritiene congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale, atteso che le stesse risultano conformi al dettato normativo, con la precisazione che, in virtù del carattere di afflittività che esse devono avere, la sanzione dei punti di penalizzazione deve essere scontata nel primo campionato utile a decorrere dalla prossima stagione sportiva. Nell’attuale stagione sportiva, difatti, la penalizzazione irrogata non muterebbe il posizionamento di undicesima della società nella classifica finale, al di fuori delle zone play-off e play-out.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Joseph Tacopina, mesi 3 (tre) di inibizione;

- per la società Spal Srl, punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontare nel primo campionato utile a decorrere dalla prossima stagione sportiva.

 

Così deciso nella Camera di consiglio dell'11 giugno 2024.

 

I RELATORI                                                                    IL PRESIDENTE

Leopoldo Di Bonito                                                                    Carlo Sica

Carlo Purificato     

 

Depositato in data 18 giugno 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it