F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0259/TFN – SD del 19 Giugno 2024 (motivazioni) – Andrea Molinaro e US Alessandria Calcio 1912 Srl – Reg. Prot. 237/TFN-SD

 

Decisione/0259/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0237/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Gaetano Berretta – Componente

Amedeo Citarella – Componente

Maurizio Lascioli – Componente

Francesca Paola Rinaldi - Componente (Relatore)

Carlo Purificato - Componente aggiunto

Luca Voglino - Componente aggiunto (Relatore)

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata l'11 giugno 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 28811/991pf23-24/GC/gb del 17 maggio 2024 nei confronti del sig. Andrea Molinaro e della società US Alessandria Calcio 1912 Srl, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 17 maggio 2024, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- il sig. MOLINARO Andrea n.q. di Presidente del C. d. A. e Amministratore Delegato della società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l., dal 06/12/2023: per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. II), punto 1), par. VI), par. VII) e par. VIII) delle NOIF per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per il mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 31 marzo 2024, della relazione semestrale al 31 dicembre 2023, dell’indicatore di liquidità, dell’indicatore d’indebitamento e dell’indicatore di costo del lavoro allargato, calcolati sulle risultanze della relazione semestrale al 31/12/2023.;

- la società U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.R.L., alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata per:

a) responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del C.G.S. vigente;

b) responsabilità propria, ai sensi l’art. 31, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. C), par. II), punto 1), par. VI), par. VII) e par. VIII) delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche alle società in modo diretto.

La fase istruttoria

L’indagine nasceva dalla segnalazione effettuata dalla Co.Vi.So.C. alla Procura Federale.

In particolare, con nota del 16 aprile 2024, la Co.Vi.So.C. segnalava alla Procura Federale che, all’esito delle verifiche eseguite, era emerso che la società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. non aveva provveduto, entro il termine del 31 marzo 2024, a depositare la relazione semestrale al 31 dicembre 2023 di cui all’art. 85, lett. C), par. II).

La Co.Vi.So.C. segnalava, altresì, alla Procura che la società, entro il medesimo termine del 31 marzo 2024, non aveva neppure provveduto a depositare gli indicatori di controllo da calcolarsi sulle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2023.

In particolare:

- l’indicatore di Liquidità, di cui all’art. 85, lett. C), par. VI);

- l’indicatore di Indebitamento, di cui all’art. 85, lett. C), par. VII);

- l’indicatore di Costo del Lavoro Allargato, di cui all’art. 85, lett. C), par. VIII).

La Procura Federale, ricevuti gli atti, in data 17 aprile 2024, provvedeva ad iscrivere nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 991pf22-23, avente ad oggetto: “Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine al mancato deposito, da parte della società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l., entro il termine del 31 marzo 2024, della relazione semestrale al 31 dicembre 2023 di cui all’art. 85, lett. C), par. II), punto 1), delle NOIF, dell’indicatore di Liquidità, di cui all’art. 85, lett. C), par.VI), dell’indicatore di Indebitamento, di cui all’art. 85, lett. C), par. VII) e dell’indicatore di Costo del Lavoro Allargato, di cui all’art. 85, lett. C), par. VIII).”

Nel corso dell’istruttoria, la Procura Federale acquisiva i fogli di censimento della società, la visura nonché gli accertamenti istruttori espletati dalla Co.Vi.So.C..

In data 30 aprile 2024 la Procura Federale notificava al sig. Andrea Molinaro e alla società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. l’avviso di conclusione delle indagini, per poi notificare l’atto di deferimento in data 17 maggio 2024.

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, di conseguenza, fissava per la discussione del procedimento l’udienza dell’11 giugno 2024.

Il dibattimento

All’udienza dell’11 giugno 2024, svoltasi in videoconferenza, comparivano l’Avv. Alessandro D’Oria, in rappresentanza della Procura Federale, e l’avv. Eduardo Chiacchio, in rappresentanza dei deferiti.

La Procura Federale, nel riportarsi ai propri atti, chiedeva irrogarsi le seguenti sanzioni:

- nei confronti del sig. Andrea Molinaro, mesi 9 (nove) di inibizione, di cui mesi 6 quale pena base, giorni 15 per ogni capo di incolpazione e mesi 1 per la recidiva;

- nei confronti della società US Alessandria Calcio 1912 Srl, euro 16.000,00 di ammenda, di cui euro 10.000,00 quale pena base, euro 1.000,00 per ciascuno dei quattro capi di incolpazione ed euro 2.000,00 per la recidiva.

L’avv. Chiacchio, dal canto suo, contestava l’entità delle sanzioni richieste, atteso che gli inadempimenti dovevano essere considerati come compiuti nell’ambito di un unico contesto e, pertanto, rispetto agli stessi, doveva operare il principio della continuazione, con conseguente applicazione di una sanzione minima.

La decisione

Il Tribunale ritiene sussistere la responsabilità dei deferiti per le condotte contestate.

Dalle risultanze dell’attività di controllo svolta dalla Co.Vi.So.C., compendiata nella segnalazione del 16 aprile 2024, emerge, difatti, che i deferiti non hanno provveduto, nei termini di legge e, dunque, entro il 31 marzo 2024, a depositare, così come previsto dall’art. 85 NOIF, la relazione semestrale al 31 dicembre 2023, l’indicatore di Liquidità, l’indicatore di Indebitamento, e l’indicatore di Costo del Lavoro Allargato.

Tali pacifiche circostanze non sono state, del resto, neppure smentite dai deferiti, i quali si sono limitati a contestare l’entità della sanzione richiesta dalla Procura, sostenendo l’unitarietà delle contestazioni e invocando l’applicazione del principio della continuazione.

Come noto, l’art. 85 NOIF impone alle società calcistiche il deposito, entro determinati termini, di una serie di documenti, finalizzato a garantire il controllo periodico e continuativo degli organi federali sull’andamento economico delle società professionistiche.

Lo stesso art. 85 NOIF elenca non solo i documenti che devono essere depositati, ma anche le modalità di redazione e i principi corrispondenti.

Tutti i documenti indicati, sebbene mirino a soddisfare la medesima esigenza, ossia garantire il controllo sulla sussistenza di condizioni di stabilità patrimoniale delle società, non possono certamente ritenersi equivalenti, avendo ciascun documento funzione diversa (l’indicatore di liquidità, ad esempio, serve a dimostrare se una società sia in grado di poter rispettare i propri impegni finanziari a breve termine, l’indicatore di indebitamento è, invece, finalizzato a misurare il grado complessivo di indebitamento delle società in rapporto al valore della produzione, l’indicatore del costo di lavoro allargato è, a sua volta, finalizzato a misurare il peso economico del costo del lavoro in rapporto con i ricavi).

Se, dunque, ogni documento previsto dall’art. 85 NOIF ha una finalità diversa, è evidente che il mancato deposito di ciascun documento configuri una violazione autonoma e indipendente rispetto alle altre. Con la conseguenza che ciascuna violazione è fonte di autonoma responsabilità.

Quanto al profilo sanzionatorio, la Procura, tenuto conto della riferita autonomia delle incolpazioni, ha chiesto l’applicazione della pena base aumentata (di 15 giorni nel caso dell’inibizione e di 1.000 nel caso dell’ammenda) per ogni singolo capo di incolpazione, oltre la sanzione prevista per la recidiva. Di fatto applicando l’istituto della continuazione come invocato dai deferiti (in caso contrario la pena richiesta sarebbe stata quattro volte la sanzione base).

Il Tribunale, considerando condivisibile il criterio seguito dalla Procura, ritiene, tuttavia, di dover ridurre la sanzione richiesta a mesi 8 di inibizione per il sig. Andrea Molinaro (6 mesi pena base, riferita alla prima incolpazione, + giorni 15 per le restanti tre incolpazioni + 15 giorni per la recidiva) e a euro 15.000,00 di ammenda con diffida per la società US Alessandria Calcio 1912 Srl, ( 10.000 pena base, riferita alla prima incolpazione, + 1.000 per le restanti tre incolpazioni + 2.000 per la recidiva).  Ciò in quanto, diversamente, si andrebbe a sanzionare due volte la medesima condotta valutata per irrogare le due sanzioni base.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Andrea Molinaro, mesi 8 (otto) di inibizione;

- per la società US Alessandria Calcio 1912 Srl, euro 15.000,00 (quindicimila/00) di ammenda con diffida.

 

Così deciso nella Camera di consiglio dell'11 giugno 2024.

 

I RELATORI                                                                     IL PRESIDENTE

Francesca Paola Rinaldi                                                     Carlo Sica

Luca Voglino        

 

Depositato in data 19 giugno 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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