LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 456 del 19.06.2024 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Ekwalla DIOH/PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L.

 

RICORSO DEL CALCIATORE Ekwalla DIOH/PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L.

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 26 marzo 2024, e proseguito alla CAE il 22 aprile 2024, il calciatore Ekwalla DIOH (nel seguito, anche, il calciatore), nato a Perugia il 2 giugno 1999, ha esposto quanto segue:

a. nella stagione sportiva 2022/2023 ha sottoscritto un accordo economico, con durata dal 10 dicembre 2022 al 30 giugno 2023, con la Paganese Calcio 1926 SSD ARL (nel seguito, la Società) che prevede un compenso globale lordo di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00);

b. il calciatore ha ricevuto dalla Società euro 6.250,00 (seimiladuecentocinquanta/00), rimanendo, quindi, creditore di complessivi euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00).

Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la Società al pagamento della somma di euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) e che il ricorso venga discusso in pubblica udienza.

La Società non si è costituita in giudizio e dunque nulla può asserirsi in ordine all'an ed al quantum della pretesa del calciatore, che in assenza di controdeduzioni non può che essere ritenuta fondata.

La causa è venuta in discussione all’udienza del 29 maggio 2024.

Va rilevato infine che sono state adempiute tutte le prescrizioni dettate dal comma 4 dell'articolo 28 del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione:

- accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna la Paganese Calcio 1926 SSD ARL a riconoscere al Sig. Dioh, come in epigrafe individuato, la somma di euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente;

- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

- ordina alla Paganese Calcio 1926 SSD ARL, di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.  

 

 

 

 

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