LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 456 del 19.06.2024 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Federico MUSSI/A.C.CITTA’ DI CASTELLO SSD
RICORSO DEL CALCIATORE Federico MUSSI/A.C.CITTA’ DI CASTELLO SSD
La C.A.E. riunitasi in data 29.05.2024 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Federico Mussi, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 12.04.2024 alla società A.c. Città di Castello ssdarl ed inviato a questa Commissione in pari data
PRESO ATTO
della costituzione in giudizio del ricorrente in proprio nonché della mancata costituzione della società in parola
VALUTATA
la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione
OSSERVA
quanto segue: il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società A.c. Città di Castello ssdarl, militante nel campionato nazionale di serie D, in relazione alla stagione sportiva 2022/2023 per un compenso annuo lordo di Euro 3.500,00. Lo stesso espone di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla società la minor somma di Euro 2.800,00, con la conseguenza che sarebbe creditore nei confronti della società medesima del residuo importo di Euro 700,00, di cui in questa sede chiede il pagamento.
Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizione dettate dall'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società A.c. Città di Castello ssdarl, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico sottoscritto in data 27.09.2022 e regolarmente depositato presso la LND.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, dichiara la contumacia della società A.c. Città di Castello ssdarl, accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la predetta società al pagamento in favore del sig. Federico Mussi della somma di Euro 700,00 (settecento/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
Ordina alla predetta società di comunicare al Comitato Regionale Umbria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'dentità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.