LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 456 del 19.06.2024 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Gaetano NAVAS/S.S.D.CASARANO CALCIO SRL

RICORSO DEL CALCIATORE Gaetano NAVAS/S.S.D.CASARANO CALCIO SRL

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 29.05.2024, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9,           letto il          ricorso         del     calciatore NAVAS           Gaetano ricevuto a mezzo pec il 29.03.2024, regolarmente notificato alla SSD CASARANO CALCIO SRL

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiutele formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.)

VALUTATI

tutti gli scritti difensivi e i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione, e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, attraverso un sostituto processuale (giusta delega depositata in atti) all’udienza dell’29.05.2024

OSSERVA

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell’art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la SSD CASARANO CALCIO SRL , per la stagione sportiva 2022/2023, a fronte di un compenso globale lordo di euro 15.000,00 più euro 8.000,00 per rimborso spese forfettarie per vitto ed alloggio. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto dalla SSD CASARANO CALCIO SRL la minor somma di euro 20.000,00 e, pertanto, ha chiesto la condanna della SSD CASARANO CALCIO SRL al“pagamento della somma di Euro 3.500,00”.

Non si è costituita in giudizio la SSD CASARANO CALCIO SRL

La Società ha fatto pervenire il 9 maggio 2024 la copia del bonifico di € 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00) effettuato a favore del calciatore NAVAS Gaetano.

Il sostituto processuale ha dichiarato che il calciatore NAVAS Gaetano ha ricevuto la somma richiesta.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti per le causali di cui in motivazione, preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti, ritenuta pertanto superflua qualsiasi ulteriore valutazione, dichiara cessata la materia del contendere. Dispone altresì che la tassa reclamo versata venga incamerata.

 

 

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