LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 456 del 19.06.2024 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Marco CAPONE/PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L.

RICORSO DEL CALCIATORE Marco CAPONE/PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L.

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 29.5.2024, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Marco Capone del 15.3.2024, ricevuto a mezzo pec il 29.3.2024 e regolarmente notificato alla Paganese Calcio 1926 Srl in pari data (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.) e la mancata costituzione in giudizio della Paganese Calcio 1926 Srl (nel termine perentorio prescritto dall’art. 28, comma 5, del Regolamento L.N.D.) seppur ritualmente chiamata nel procedimento,

PRESO ATTO

della richiesta di discussione in pubblica udienza formulata dal legale del calciatore;

VALUTATI

il ricorso e la documentazione allegata di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, attraverso un sostituto processuale del proprio difensore, all’udienza fissata;

OSSERVA QUANTO SEGUE

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ex art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la Paganese Calcio 1926 Srl nel quale è previsto, per la stagione sportiva 2022/2023 (con decorrenza dal 29.7.2022), un compenso lordo annuo forfettariamente determinato in euro 21.000,00.

Il sig. Capone, in particolare, ha dedotto che la società, nonostante egli avesse adempiuto regolarmente alle proprie obbligazioni, gli avrebbe corrisposto il minor importo di euro 18.900,00 e, conseguentemente, ne ha chiesto la condanna al pagamento della somma di euro 2.100,00 lordi “o alla maggiore e/o minor somma che si riterrà di giustizia”.

All’udienza del 29.5.2024 il sostituto processuale nominato dal difensore del ricorrente si è riportato al ricorso introduttivo, insistendo per l’accoglimento delle rassegnate conclusioni.

La C.A.E. ritiene fondato il ricorso considerato che la Paganese Calcio 1926 Srl non si è costituita in giudizio e, dunque, non ha contestato la debenza delle somme vantate dal sig. Capone, con la conseguenza che la controversia non può che essere decisa sulla base dell’accordo economico, il quale offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata, risultando provata sia la sua conclusione sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. Con riferimento al quantum debeatur si deve, invece, tenere conto dell’importo medio tempore corrisposto dalla società convenuta, nella misura dichiarata dal ricorrente nell’atto introduttivo. Accertata, dunque, la fondatezza del ricorso si ritiene che la Paganese Calcio 1926 Srl debba essere condannata al pagamento dell’importo di euro 2.100,00.  

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna la Paganese Calcio 1926 Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. Marco Capone dell’importo di euro 2.100,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla Paganese Calcio 1926 Srl di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F. 

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