LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 456 del 19.06.2024 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Mauro MARRAZZO/A.C.LOCRI 1909

RICORSO DEL CALCIATORE Mauro MARRAZZO/A.C.LOCRI 1909

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 29.05.2024, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del Calciatore MARRAZZO Mauro ricevuto a mezzo pec l’8.04.2024, regolarmente notificato alla A.C. LOCRI 1909

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

PRESO ATTO

della mancata costituzione da parte della A.C. LOCRI 1909

VALUTATI Tutti i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell’art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la A.C. LOCRI 1909, per la stagione sportiva 2022/2023, a fronte di un compenso globale lordo per la di Euro 2.000,00. Il ricorrente, in particolare ha dedotto di aver ricevuto la minor somma di Euro 400,00 pertanto, ha chiesto la condanna della A.C. LOCRI 1909 al pagamento della somma di € 1.600,00 per importo contrattuale non corrisposto, Euro 247,00 per spese di mediazione ed € 100,00 per rimborso tassa di reclamo. In particolare nel ricorso presentato oltre alle richieste economiche viene evidenziato come la A.C. LOCRI 1909 invitata dal ricorrente a mediare la lite non si sia presentata all’incontro del 19/03/2024 presso l’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro. e che viceversa in data 22/07/2023 è stata consegnata al Sig. Mauro MARRAZZO una liberatoria da sottoscrivere con allegato un assegno datato 31/12/2023. Il ricorrente non ha mai ricevuto la somma, ne con assegno ne con altro strumento di pagamento tanto è che ora la cifra non pagata è oggetto del presente ricorso. La Commissione alla luce dei fatti come accertati dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di sua competenza ed acclarata la fondatezza del ricorso ritiene che la A.C. LOCRI 1909 debba essere condannata al pagamento dell’importo precisato in udienza.  

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna la A.C. LOCRI 1909, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. MARRAZZO Mauro dell’importo di Euro 1.600,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la trasmissione del fascicolo alla Procura Federale per gli accertamenti di propria competenza.

Dispone altresì la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla A.C. LOCRI  1909 di comunicare al Dipartimento Interregionale   i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

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