LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 456 del 19.06.2024 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Nicolo’ DONIDA/MATERA FC S.S.D.

RICORSO DEL CALCIATORE Nicolo’ DONIDA/MATERA FC S.S.D.

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 29.5.2024, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Nicolò Donida dell’1.3.2024, ricevuto a mezzo pec l’11.4.2024 e regolarmente notificato alla Matera FC SSDARL il 3.3.2024 (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.) e la mancata costituzione in giudizio della Matera FC SSDARL (nel termine perentorio prescritto dall’art. 28, comma 5, del Regolamento L.N.D.) seppur ritualmente chiamata nel procedimento,

PRESO ATTO

della richiesta di discussione in pubblica udienza formulata dal legale del calciatore;

VALUTATI

il ricorso e la documentazione allegata di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, attraverso un sostituto processuale del proprio difensore, all’udienza fissata;

OSSERVA

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ex art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la Matera FC SSDARL nel quale è previsto, per la stagione sportiva 2022/2023 (con decorrenza dal 28.7.2022), un compenso lordo annuo forfettariamente determinato in euro 18.000,00, oltre il rimborso forfettario delle spese per vitto e alloggio convenuto in euro 8.000,00.

Il sig. Donida, in particolare, ha dedotto che l’associazione, nonostante egli avesse adempiuto regolarmente alle proprie obbligazioni, gli avrebbe corrisposto il minor importo di euro 24.200,00 e, conseguentemente, ne ha chiesto la condanna al pagamento della somma di euro 1.800,00. La resistente, prima dell’udienza, ha depositato – a mezzo posta elettronica copia del bonifico istantaneo (di importo pari a quello domandato con il ricorso) effettuato in favore del sig. Donida il 28.5.2024, con conseguente richiesta di cessazione della materia del contendere (circostanza, peraltro, confermata anche dal sostituto processuale, nominato dal difensore del calciatore, presente all’udienza del 29.5.2023).

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti dichiara cessata la materia del contendere e, per l’effetto, dispone l’incameramento della tassa versata dal sig. Nicolò Donida.

 

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