LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 456 del 19.06.2024 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Paolo BRUGNANO/PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L.

RICORSO DEL CALCIATORE Paolo BRUGNANO/PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L.

Con ricorso trasmesso a mezzo p.e.c. in data 30 aprile 2024 il sig. Paolo Brugnano, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso con la Paganese Calcio 1926 s.r.l., un accordo economico per la stagione sportiva 2022/2023.

In particolare, l’associazione si obbligava a corrispondere l’importo lordo di euro 7.000,00 in favore del calciatore a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr accordo economico).

La associazione, ritualmente intimata a mezzo pec in data 21 marzo 2024, non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto il minor importo di euro 6.300,00 dalla associazione e, ha chiesto la condanna della medesima al versamento dell’importo di euro 700,00 a saldo di quanto dovuto.

In data 29 maggio 2024 è stata udita la parte ricorrente, la quale ha insistito per l’accoglimento delle proprie richieste.

La Commissione

PRESO ATTO

letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata, vista la mancata costituzione della associazione, benché ritualmente intimata, dichiara la contumacia della Paganese Calcio 1926 s.r.l.;

accertata l’esistenza del credito del sig. Paolo Brugnano, così come documento dall’accordo economico, così come indicato nella parte motiva;

VALUTATO

l’inadempimento incontestato quantificato euro 700,00, così come indicato nell’atto introduttivo del presente procedimento;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna Paganese Calcio 1926 s.r.l.  al pagamento in favore del sig. Paolo Brugnano della somma di euro 700,00, da rifondersi osservando la disciplina fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla Paganese Calcio 1926 s.r.l. di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

 

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